Diritto privato e dello sport Crisafulli Lezione 8
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L’annullabilità è SANABILE. falso. vero. 1. NON ESITE UNA ANNULLABILITA' SANABILE, MA SOLO UNA NULLITA' SANABILE. Sono cause di annullabilità: solo il dolo. solo la violenza. l’incapacità legale o naturale della parte (fa tuttavia eccezione il caso del minore che ha contrattato occultando dolosamente l’età);i vizi del consenso (errore, violenza, dolo). i vizi del consenso (errore, violenza, dolo). L’art. 1326 c.c. prevede che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, dunque tramite l’incontro delle rispettive manifestazioni di volontà (c.d. principio consensualistico).Se il contratto è concluso tra persone presenti nello stesso luogo, la conclusione è: istantanea. PROCRASTINATA. RITARDATA. DIFFERITA. Gli elementi essenziali del contratto sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, che altrimenti risulta invalido e inefficace (o comunque destinato ad essere dichiarato tale). 0. 1. PARZIALMENTE VERO. nessuna delle risposte è corretta. Gli elementi essenziali del contratto sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, ma in ogni caso non risulta invalido. 0. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. parzialmente vero. 1. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. 1. parzialmente falso. 0. Gli elementi accessori sono invece meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, in forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto. 0. non sono ammessi elementi accessori al contratto. gli elementi accessori sono vietati da norme imperative. 1. Gli elementi accessori sono meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, in forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto. la condizione, il termine e il modo. la condizione. il modo. il termine e il modo. Tra gli elementi essenziali del contratto il primo ad essere menzionato è l’accordo, definito: l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti:. una opzione. nessuna risposta è corretta. un generico intendimento. Tra gli elementi essenziali del contratto il primo ad essere menzionato è l’accordo, definito l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti:quella di chi propone il contratto (proposta); quella di chi accetta (accettazione). 0. 1. nessuna delle risposte è corretta. proposta e accetazione sono elementi non essenziali. In base alla causa è possibile distinguere tra: ontratti tipici o nominati: in cui l’operazione economica perseguita dai contraenti è tradotta in un modello già previsto e disciplinato per legge; contratti atipici o innominati: che esulano dalle tipologie contrattuali tipiche e che le parti sono libere di concludere in forza dell’autonomia contrattuale, pur con i limiti già menzionati (norme imperative, ordine pubblico, buon costume e meritevolezza degli interessi perseguiti). La disciplina di questi contratti ha la propria fonte nelle pattuizioni delle parti e, per quanto non espressamente previsto, nella disciplina legale del contratto in generale; contratti misti: in cui all’interno di un unico contratto comunque non confluiscono più elementi di fattispecie contrattuali distinte (ad es. il contratto di parcheggio, in cui vi sono elementi tipici sia della locazione che del deposito) o più cause tipiche (ad esempio la vendita mista a donazione). ontratti tipici o nominati: in cui l’operazione economica perseguita dai contraenti è tradotta in un modello già previsto e disciplinato per legge; contratti atipici o innominati: che esulano dalle tipologie contrattuali tipiche e che le parti sono libere di concludere in forza dell’autonomia contrattuale, pur con i limiti già menzionati (norme imperative, ordine pubblico, buon costume e meritevolezza degli interessi perseguiti). La disciplina di questi contratti ha la propria fonte nelle pattuizioni delle parti e, per quanto non espressamente previsto, nella disciplina legale del contratto in generale; contratti misti: in cui all’interno di un unico contratto confluiscono più elementi di fattispecie contrattuali distinte (ad es. il contratto di parcheggio, in cui vi sono elementi tipici sia della locazione che del deposito) ma mai più cause tipiche. ontratti tipici o nominati: in cui l’operazione economica perseguita dai contraenti è tradotta in un modello già previsto e disciplinato per legge; contratti atipici o innominati: che esulano dalle tipologie contrattuali tipiche e che le parti sono libere di concludere in forza dell’autonomia contrattuale, pur con i limiti già menzionati (norme imperative, ordine pubblico, buon costume e meritevolezza degli interessi perseguiti). La disciplina di questi contratti ha la propria fonte nelle pattuizioni delle parti e, per quanto non espressamente previsto, nella disciplina legale del contratto in generale; contratti misti: in cui all’interno di un unico contratto confluiscono più elementi di fattispecie contrattuali distinte (ad es. il contratto di parcheggio, in cui vi sono elementi tipici sia della locazione che del deposito) o più cause tipiche (ad esempio la vendita mista a donazione). NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. per oggetto del contratto determinato o determinabile si intende: nessuna delle risposte è corretta. dev’essere certo, individuato o ma non necessariamente individuabile nel momento di esecuzione del contratto. esclusivamente certo. dev’essere certo, individuato o quantomeno individuabile nel momento di esecuzione del contratto. La volontà può manifestarsi in modo: espresso, mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo che renda palese agli altri il proprio pensiero;tacito (c.d. facta concludentia), cioè tramite un comportamento che secondo il comune sentire sarebbe incompatibile con una volontà diversa. mai tacita. solo espressa. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. La forma scritta può essere richiesta: NESSUNA DELLE RISPOSTE è CORRETTA. ad substantiam, per richiamare l’attenzione del dichiarante sull’importanza dell’atto e conferirgli maggior certezza; ad probationem, per dar prova del compimento dell’atto. solo ad substantiam. solo ad probationem. La forma ad substantiam rappresenta un onere per le parti, in quanto la mancata osservanza del requisito è causa di nullità dell’atto. falso. 1. parzialmente falso. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. L’inosservanza della forma ad probationem comporta la nullità del contratto e esclude la possibilità di provarlo per testi o per presunzioni semplici. 0. parzialmente falso. nessuna risposta è corretta. 1. La legge, salvo casi particolari, consente al proponente di revocare la proposta prima che il contratto sia concluso e all’accettante di revocare l’accettazione, prima che il proponente ne abbia avuto conoscenza. 1. falso. PARZIALMENTE FALSO. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. la cosiddetta autonomia contrattuale, che legittima le parti a: concludere contratti “nominati” o tipici, in cui l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge; concludere contratti “innominati” o atipici (che esulano cioè dai modelli contrattuali esistenti), purchè siano diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento; concludere contratti c.d. “misti”, frutto della commistione di elementi propri di diverse fattispecie contrattuali tipiche; intervenire sul contenuto del contratto, anche tipico, inserendovi i c.d. elementi accessori o accidentali in modo da adattarlo ai propri specifici interessi, purchè ciò avvenga nel rispetto dei limiti imposti per legge (norme imperative, ordine pubblico e buon costume). 1. parzialmente falso. parzialmente vero. 0. In riferimento ai contratti conclusi a distanza e alla difficoltà, per ciascuna parte, di individuare l’esatto momento in cui l’altra ha contezza della dichiarazione, l’art. 1335 c.c. introduce una presunzione di conoscenza. 1. NESSSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. PARZIALMENTE FALSO. 0. In riferimento ai contratti conclusi a distanza e alla difficoltà, per ciascuna parte, di individuare l’esatto momento in cui l’altra ha contezza della dichiarazione, l’art. 1335 c.c. introduce una presunzione di conoscenza. Prevede infatti che la proposta, l’accettazione e la loro eventuale revoca si considerano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di esser stato nell’impossibilità di averne notizia senza sua colpa. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. Prevede infatti che la proposta, l’accettazione e la loro eventuale revoca si considerano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. UNA VOLTA FORMULATA LA PROPOSTA è IRREVOCABILE. Alla regola del principio consensualistico fanno eccezione i contratti reali (mutuo, deposito, pegno...), tutti rigorosamente tipici, in cui affinchè il contratto possa dirsi concluso è necessario: la prestazione di una fideiussione. solo la consegna del bene. solo il consenso. il consenso delle parti; la consegna del bene, vero e proprio elemento costitutivo del contratto e non mera obbligazione a carico di uno dei contraenti. La nullità è la più grave forma di invalidità contrattuale, prevista a tutela dell’interesse generale.A norma dell’art. 1418 c.c. il contratto è nullo quando: manca uno dei requisiti indicati all’art. 1325 c.c. è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente;manca uno dei requisiti indicati all’art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto, forma prescritta a pena di nullità);la causa è illecita;il motivo è illecito, ai sensi dell’art. 1345 c.c.;l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile; sussiste uno degli altri casi previsti dalla legge. è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. La nullità presenta inoltre le seguenti caratteristiche. E’: solo improduttiva di effetti. solo rilevabile d'ufficio. solo insanabile. improduttiva di effetti; rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una domanda di parte, purchè risulti dagli atti;insanabile, né mediante convalida né per prescrizione dell’azione. L’azione con cui si fa valere la nullità è. solo imprescrittibile. solo dichiarativa e assoluta. dichiarativa, imprescrittibile e assoluta. solo assoluta. L’annullabilità è la condizione giuridica patologica del contratto, affetto da un vizio non così grave da comportarne la nullità.E’ prevista a tutela del contraente c.d. “debole” rispetto all’altra parte, consentendogli di scegliere se mantenere o meno in vita il contratto.A differenza della nullità l’annullabilità è solo testuale, per cui sussiste solo nei casi espressamente previsti per legge. 1. falso. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. parzialmente vero. L’annullabilità è produttiva di effetti interinali (o instabili), nel senso che il negozio annullabile produce effetti, che tuttavia potranno venir meno se viene proposta e accolta la relativa azione;. 1. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. 0. L'ANNULLABILITA' NON PRODUCE PARTICOLARI EFFETTI. L’annullabilità è: irrilevabile d’ufficio dal giudice: di regola, legittimata a chiedere l’annullamento è solo la parte nel cui interesse è stabilito per legge (annullabilità relativa), tuttavia in certi casi può agire qualsiasi interessato (annullabilità assoluta), ad esempio per l’annullamento del matrimonio, del testamento inficiato da vizi della volontà, degli atti dell’interdetto legale;. nessuna risposta è CORRETTA. solo rilevabile d’ufficio dal giudice:. esiste solo una annullabilità relativa. L’annullabilità è sanabile: solo a seguito di convalida. non è mai sanabile. a seguito di convalida o della prescrizione dell’azione di annullamento. solo a seguito della prescrizione dell’azione di annullamento. L’azione di annullamento è: costitutiva e prescrittibile. nessuna risposta è corretta. solo costitutiva. imprescrittibile. La rescissione del contratto.La rescissione è una forma di invalidità volta a tutelare chi ha concluso il contratto a condizioni inique, pur di sottrarsi ad una situazione di bisogno o di pericolo.La legge prevede: la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.);azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.). nessuna risposta è corretta. solo l'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.). solo la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.);. Il giudice, nel pronunciare la rescissione può comunque, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata. risposta è corretta perché il giudice non può ex lege attribuire somme a titolo di equo indennizzo, se non nei contratti con la PA. parzialmente vero. 0. 1. Il contratto si inserisce entro la più ampia figura del negozio giuridico. parzialmente falso. 1. 0. PARZIALMENTE VERO. A norma dell’art. 1346 c.c. l’oggetto del contratto dev’essere: solo determinabile. solo lecito. possibile, lecito, determinato o determinabile. solo determinato. L’art. 1322 c.c. consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. E’ la cosiddetta autonomia contrattuale,. l'articolo è il 1325. parzialmente falso. 0. 1. il contratto ha la funzione di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici (ne crea di nuovi o interviene su rapporti preesistenti, regolandone il contenuto o estinguendoli). 1. 0. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. parzialmente falso. il contratto ha sempre natura patrimoniale e non incide quindi su rapporti di carattere personale, come ad esempio quelli in materia di famiglia;. 1. 0. nessuna risposta è corretta. parzialmente falso. IL contratto è un accordo necessariamente plurilaterale;. PUO' ESSERE SOLO BILATERALE. PARZIALMENTE FALSO. 1. 0. il contratto: è un accordo necessariamente bi o plurilaterale (presuppone cioè la presenza di almeno due parti);. 0. PARZIALMENTE FALSO. 1. PARZIALMENTE VERO. Il contratto è l'accordo di due o più parti per estinguere ms non regolare tra loro un rapporto giuridico. PARZIALMENTE FALSO. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. 0. VERO. Il contratto è l'accordo di due o più parti per estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. PARZIALMENTE FALSO. 0. NESSUNA DELLE RISPOSTE è CORRETTA. 1. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. PARZIALMENTE FALSO. 0. 1. NESSUNA DELLE RISPOSTE è CORRETTA. il contratto ha la funzione di costituire, regolare ma non estinguere rapporti giuridici. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. 1. 0. parzialmente falso. |




