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DIRITTO ROMANO (L-Z)

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DIRITTO ROMANO (L-Z)

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Docente Spina - 29/12/2025

Creation Date: 2025/12/29

Category: University

Number of questions: 189

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2 01. Il ius civile (diritto civile): È il diritto consuetudinario, arricchito dall’interpretazione dei giuristi. È il diritto applicabile nelle transazioni commerciali tra cittadini romani e stranieri. È un diritto di creazione giurisprudenziale e coincide con il diritto onorario. È soltanto il diritto scritto, proveniente dalle leggi.

2 02. La ‘iurisprudentia’ giurisprudenza romana: È il prodotto dell’attività dei soli pontefici, nelle cui mani rimase per tutta l’età classica. È il prodotto dell’attività dei giuristi, prima sacerdoti e poi laici, e costituisce una fonte di produzione del diritto romano. È il prodotto dell’attività dei tribunali e dei giudici che emanano sentenze. È il prodotto dell’attività svolta da giuristi e imperatori, e assunse esclusivamente una forma scritta.

2 03. Il diritto onorario: ha una funzione adiuvante, correttiva e integrativa rispetto al diritto civile. Non ottenne mai una fissazione, conservando una funzione creativa sino all’epoca giustinianea. Era un diritto ‘chiuso’ nel testo dell’editto e non poteva essere arricchito da nuove forme di tutela. Ha una funzione residuale rispetto al diritto civile e non può in nessun caso sostituirlo.

2 04. Quale imperatore incaricò il giurista Salvio Giuliano di cristallizzare il testo dell’editto del pretore?. Costantino. Adriano. Augusto. Giustiniano.

3 01. Il Digesto di Giustiniano: è una raccolta di leggi, ossia di costituzioni imperiali. è una raccolta mista di leggi e di iura, con una finalità meramente pratica. è una raccolta di iura, ossia di pareri giurisprudenziali. è una raccolta di soli rescritti degli imperatori.

3 02. La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali: prese il nome di codice Ermogeniano. fu realizzata da Giustiniano nel 534. prese il nome di codice Gregoriano. fu realizzata nel 438 d.C. da Teodosio II.

3 03. Le Novellae di Giustiniano: rappresentano una sorta di manuale istituzionale. raccolgono pareri giurisprudenziali. sono provvedimenti emanati da Giustiniano e dai suoi successori. sono le nuove leggi volute da imperatori precedenti a Giustiniano.

3 04. Il Codice giustinianeo: contiene pareri giurisprudenziali dal II secolo all’età di Costantino. contiene pareri giurisprudenziali dall’età di Augusto all’età dei Severi. contiene costituzioni imperiali dall’età di Adriano all’età di Giustiniano. contiene costituzioni imperiali dall’età di Augusto all’età di Giustiniano.

3 05. I commissari giustinianei, nella redazione del Digesto, intervennero sui testi: Solo laddove necessario per renderne attuale i contenuti, con interventi detti ‘interpolazioni’. Sempre e sistematicamente, al fine di rendere più armoniche le posizioni dei singoli giuristi. Mai, perché avevano indicazione di non modificarne in nessun modo i contenuti. Sempre e sistematicamente, eliminando qualunque residuo di discipline più antiche.

4 01. La ‘legis actio sacramento in personam’: Ha natura esecutiva ed è utilizzata per rapporti connessi al diritto sacro. Ha natura dichiarativa ed è utilizzata per la tutela di un diritto reale. Ha natura dichiarativa ed è utilizzata per la tutela di un diritto di obbligazione. Ha natura esecutiva ed è utilizzata se il convenuto condannato non avesse pagato la somma di denaro entro trenta giorni.

4 02. Il ‘sacramentum’ della legis actio sacramento: era un rametto di legno, una festuca, simboleggiante la lancia. era presente esclusivamente nella legis actio sacramento in personam. era una promessa solenne, accompagnata dalla consegna di una somma di denaro. era una solenne cerimonia che si svolgeva davanti al rex.

4 03. Il processo ‘per legis actiones’: si basava sullo schema flessibile della formula, approntata dal pretore. venne regolamentato dalla giurisprudenza, che enucleò i cinque schemi processuali. comprendeva un numero potenzialmente infinito di schemi processuali. si basava su un rigido formalismo e prevedeva la pronuncia di certa verba.

4 04. La legis actio per manus iniectionem: veniva utilizzata per la tutela di un diritto reale o di un diritto obbligatorio. si applicava ai debiti aventi ad oggetto una somma certa di denaro o una cosa determinata. aveva natura esecutiva e si utilizzava quando il convenuto, condannato nella sentenza, non avesse pagato nei trenta giorni successivi. veniva utilizzata per i debiti in denaro nascenti dal contratto di sponsio.

5 01. L’’eccezione’ (excéptio): è lo strumento di difesa del convenuto, che paralizza la pretesa dell’attore. è strutturata quale condizione negativa della demonstratio. è presente soltanto nelle formule delle azioni divisorie. racchiude la pretesa fatta valere dall’attore.

5 02. L’effetto devolutivo della litis contestatio: determina il passaggio della causa dalla fase dinanzi al magistrato alla fase davanti al giudice. esclude che l’azione possa essere ripetuta. cristallizza la situazione tra le parti, e su di essa il giudice avrebbe dovuto esprimersi. esclude che eventi successivi possano pregiudicare la pretesa dell’attore.

5 03. La clausola restitutoria: viene mantenuta nel processo cognitorio. è presente soltanto nelle azioni ‘in personam’. rappresenta un espediente con cui ottenere la restituzione della cosa, superando il principio della pecuniarietà della pena. compare nella formula come una condizione negativa della ‘intentio’.

5 04. Il cognitor: è un rappresentante processuale privo di mandato, un mero gestore di affari. doveva prestare una stipulazione di garanzia che il rappresentato ratificasse il suo operato. è un rappresentante processuale nominato ‘in iure’ con un solenne conferimento di poteri. è un rappresentante processuale nominato anche in assenza della controparte.

6 01. L’azione Publiciana: è un’azione utile. è un’azione con trasposizione di soggetti. è un’azione di buona fede. è un’azione fittizia.

6 02. Le azioni ‘in factum’: si caratterizzano per una divergenza tra il soggetto indicato nella intentio e quello indicato nella condemnatio. rientrano nella più ampia categoria delle azioni civili. rientrano nella più ampia categoria delle azioni pretorie o onorarie. rientrano nella categoria delle azioni fittizie.

6 03. Nei giudizi di stretto diritto: le formule sono fondate su rapporti già riconosciuti dal diritto civile. il giudice poteva valutare le ragioni delle parti con grande libertà. il giudice valutava se le parti avessero posto in essere comportamenti dolosi o minatori. il giudice è vincolato alla formula in modo rigido e il suo apprezzamento è vincolato a criteri fissi.

6 04. La differenza tra azioni ‘in rem’ e azioni ‘in personam’: È una distinzione che rileva esclusivamente sulla configurazione della formula, ma non ha una corrispondenza nel diritto sostanziale. Si applica esclusivamente ai contratti consensuali. Attiene alla natura del diritto soggettivo tutelato, reale o obbligatorio. È la traduzione processuale della distinzione tra contratti di stretto diritto e contratti di buona fede.

7 01. La bonorum distráctio: è il sistema più antico di vendita dei beni del debitore. era la vendita in blocco dei beni del debitore condannato. era la vendita dei singoli beni del debitore condannato. prevedeva la vendita di tutti i beni del debitore, anche oltre la somma non pagata.

7 02. Gli interdetti esibitori: normalmente prevedono il pagamento di una penale in denaro. sono destinati a ripristinare una precedente situazione di fatto. normalmente non prevedono il pagamento di una penale in denaro. sono finalizzati a vietare una condotta.

8 01. Il processo formulare: venne abolito tra il I e il II secolo d.C. venne formalmente abolito nel VI secolo con una costituzione di Giustiniano. venne formalmente abolito nel 342 d.C. con una costituzione di Costante e Costanzo. non venne mai formalmente abolito.

8 02. Le cognitiones extra ordinem: nascono come procedimenti speciali per singole materie. conservano la struttura bifasica del processo di età classica. nascono come sistema processuale generale. non verranno mai applicate nelle province.

9 01. La teoria generale del negozio giuridico: venne recepita dai codici di tradizione romanistica. emerge dalla disciplina del codice civile italiano del 1942. emerge dalla disciplina del codice civile italiano del 1865. venne elaborata dalla Pandettistica sulla base delle fonti romane.

9 02. Il fatto giuridico: è una situazione di fatto tipica, dalla quale l’ordinamento fa derivare effetti giuridici. è una situazione di fatto sfornita di conseguenze giuridiche. è il prodotto della volontà umana valutato negativamente dall’ordinamento giuridico. è il prodotto della volontà umana valutato positivamente dall’ordinamento giuridico.

9 03. Quale tra le seguenti affermazioni descrive correttamente i fatti giuridici in senso stretto?. comprendono esclusivamente fenomeni naturali, come il decorso del tempo. sono eventi giuridici rilevanti solo se prodotti volontariamente. sono atti giuridici che derivano sempre da un’intenzione umana. sono situazioni in cui l'ordinamento giuridico tiene conto solo del risultato, indipendentemente dalla volontà umana.

9 04. La diffida: è un atto illecito. è un mero fatto. è un atto lecito non negoziale. è un atto lecito negoziale.

05. La procura: è un atto lecito non negoziale. è un atto lecito negoziale. è un atto illecito. è un mero fatto.

9 06. Il prestito di denaro o di altre cose fungibili: è lo scopo pratico tipico del contratto di compravendita. è lo scopo pratico tipico del contratto di mutuo. è lo scopo pratico tipico del contratto di deposito. è lo scopo pratico tipico del contratto di locazione.

10 01. La causa del negozio giuridico: è la competenza del soggetto a ottenere gli effetti giuridici del predisposto regolamento agli interessi. è la funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo. è il regolamento precettivo di interessi. è la determinazione di volontà che si sia manifestata.

10 02. La forma del negozio giuridico: c’è in ogni caso in cui non rileva il silenzio ai fini negoziali. c’è sempre, ma solo in taluni casi ne viene prescritta una specifica. c’è soltanto quando la manifestazione di volontà è un comportamento. c’è soltanto quando la manifestazione di volontà è una dichiarazione.

10 03. Le forme ad probationem: sono richieste come mezzo per documentare l'esistenza della dichiarazione. rendono il negozio produttivo di effetti giuridici. hanno un valore costitutivo. sono sempre forme generiche.

11 01. L’apposizione di un termine a un ‘actus legitimus’: rende annullabile l’atto. si ha come non effettuata. è sempre ammessa. rende nullo l’atto.

11 02. Gli elementi accidentali o accessori del negozio giuridico: sono le normali conseguenze che l’ordinamento giuridico trae dal regolamento di interessi. modificano la causa del negozio giuridico. sono sempre previsti dalle parti. modificano il contenuto del regolamento di interessi negoziale.

11 03. La condizione: può essere iniziale o finale. è la previsione di un evento futuro e certo. è apponibile a qualunque tipo di negozio. è la previsione di un evento futuro e obbiettivamente incerto.

12 01. I contratti: sono sempre unilaterali. possono essere negozi giuridici unilaterali o negozi giuridici bilaterali, dipende dalla manifestazione di volontà. sono sempre negozi giuridici bilaterali. sono sempre bilaterali.

12 02. La mancipatio: è un negozio causale. è un negozio astratto. è un negozio informale. è un negozio ‘mortis causa’.

12 03. La stipulatio: è un negozio giuridico unilaterale. è un contratto bilaterale. è un negozio giuridico bilaterale. è un negozio a titolo gratuito.

04. L’occupazione: è un diritto reale. è un negozio dichiarativo. è un contratto reale. è un negozio reale.

12 06. Nei negozi astratti: la causa è assente. la causa può essere diversa e non emerge dalla struttura del negozio stesso. la causa è sempre la stessa per i negozi di quel tipo. la causa emerge dalla struttura medesima del negozio.

13 01. Cosa si intende per "negozio claudicante"?. un negozio che, anche se nullo, produce effetti positivi per entrambe le parti coinvolte. un negozio che produce effetti solo a carico della controparte e non del soggetto che lo ha concluso, come nel caso di un contratto firmato da un pupillo senza l'auctóritas del tutore. un negozio che non è efficace e che può essere dichiarato nullo con una specifica azione. un negozio che può produrre effetti positivi solo per il soggetto che lo ha concluso.

13 02. Qual è la definizione di inefficacia in senso lato di un negozio giuridico?. il negozio che è sempre valido, ma improduttivo di effetti per motivi interni. il negozio che, per qualsiasi causa, non è idoneo a spiegare in modo durevole tutti gli effetti che il diritto obbiettivo ricollega al tipo cui esso appartiene. il negozio che non possiede alcun elemento costitutivo. il negozio che produce effetti temporanei per una causa esterna.

13 03. Che cosa si intende per invalidità di un negozio giuridico?. quando il negozio è valido, ma non produce effetti a causa di circostanze estrinseche. quando un contratto è sempre privo di valore legale. quando il negozio è inidoneo a produrre gli effetti propri del tipo cui appartiene a causa di un difetto intrinseco. quando un negozio giuridico manca di qualsiasi elemento accessorio.

13 04. Quale di questi è un esempio di revoca del negozio nel diritto classico?. la rescissione del negozio concluso dal minore di venticinque anni. la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore in frode dei propri creditori. la stipulazione di un nuovo contratto che annulla il precedente. la modifica consensuale di un testamento.

13 05. Quale di questi è un esempio di rescissione del negozio?. l’annullamento del negozio concluso dal minore di venticinque anni. la revoca degli atti di disposizione compiuti in frode ai creditori. la querélla inofficiósi testaménti contro un testamento ingiusto. la restituzione di un bene per accordo tra le parti.

13 06. Quale delle seguenti situazioni negoziali rappresenta un’ipotesi di inefficacia in senso stretto?. l'azione diretta a constatare la nullità del negozio. la mancanza di un elemento costitutivo del negozio. la presenza di un vizio in uno degli elementi costitutivi del negozio. il mancato avverarsi dell'evento elevato a condizione sospensiva.

13 07. Quali erano gli strumenti a disposizione del pretore per intervenire su un negozio valido, ma viziato?. il pretore poteva dichiarare nullo il negozio valido ‘iure civili’. il pretore poteva concedere eccezioni, remissioni in pristino, denegátio actionis e, in certi casi, una vera azione. il pretore non poteva intervenire su negozi validi, ma solo su quelli nulli. il pretore poteva annullare il negozio senza che fosse richiesta alcuna azione.

13 08. Quale tra le seguenti situazioni impedisce la produzione degli effetti giuridici di un negozio giuridico a causa di una mancanza nei presupposti?. la mancanza della capacità di agire del soggetto, come ad esempio nel caso di un atto giuridico compiuto da un minore di età. la situazione in cui l'oggetto del negozio è di natura esclusivamente commerciale. il caso in cui il negozio sia redatto in una lingua straniera. l’ipotesi in cui l'oggetto del negozio risulti troppo costoso.

13 09. In quale caso un negozio giuridico è invalido perché non configura un precetto dell'autonomia privata?. quando il negozio è concluso con una condizione sospensiva. quando il negozio è conforme alle tipologie previste dal diritto classico. quando una vendita è contratta senza prezzo effettivo. quando un contratto viene stipulato con tutte le formalità richieste dalla legge.

13 10. Qual è la conseguenza in caso di violazione di una lex detta ‘perfécta’?. nessuna conseguenza. l'irrogazione di una pena pecuniaria. la nullità del negozio. la validità del negozio sul mero piano del diritto pretorio.

13 11. Che cosa accade quando manca la forma solenne prescritta dall'ordinamento giuridico per il riconoscimento di un negozio?. il negozio è valido, ma non produce effetti giuridici. la pena pecuniaria è applicata. la nullità ‘iure civíli’ del negozio. il negozio diventa valido solo sul piano del diritto pretorio.

13 12. Quale tra i seguenti casi descrive una manifestazione di volontà che appare esteriormente come tale, ma che in realtà non corrisponde a una volontà idonea?. una manifestazione compiuta in stato di ipnosi o sonnambulismo. una manifestazione di volontà come risultato di un contratto firmato volontariamente. una manifestazione di volontà effettuata liberamente e consapevolmente. una manifestazione di volontà in risposta a una proposta negoziale chiara.

13 13. Quale delle seguenti situazioni descrive una discrepanza inconsapevole tra la determinazione del volere e la manifestazione della volontà?. incongruenza tra manifestazioni reciproche di volontà (dissenso o malinteso). un errore ostativo, o errore sulla manifestazione. la manifestazione imposta da violenza fisica. errori dovuti a riserva mentale.

13 14. Quali sono i presupposti del negozio giuridico che, se mancanti o insufficienti, causano la nullità del negozio?. la volontà del soggetto e la capacità di fare testamento. determinazione di volontà, contenuto e causa. capacità di agire, idoneità dell'oggetto e legittimazione. la validità dell’oggetto e della manifestazione di volontà.

14 01. Quale tipo di errore si verifica quando un soggetto confonde l'identità della persona con cui sta contrattando?. error in negótio. error in persóna. error in córpore. error in causa.

14 02. Che conseguenza ha l’errore nella determinazione del volere?. il negozio è nullo, poiché la volontà non è stata determinata correttamente. il negozio è sempre nullo, indipendentemente dalla gravità dell'errore. il negozio è valido solo se il motivo perturbante è molto grave. il negozio è valido, poiché il motivo perturbante non influisce sulla validità del negozio.

14 03. In quale situazione si verifica un errore sull'oggetto del negozio, come nel caso in cui si indichi il fondo sbagliato per una vendita?. error in córpore. error in negótio. error in documento. error in persóna.

14 04. Che cosa caratterizza l’errore in substantia?. l’errore riguarda solo il prezzo della cosa. l’errore riguarda l'identificazione materiale della cosa. l’errore riguarda solo la dimensione fisica dell’oggetto. l’errore riguarda una qualità essenziale della cosa che determina la sua funzione economico-sociale.

14 05. In quale situazione l'errore ostativo diventa rilevante in un negozio inter vívos?. quando l'errore non può essere rettificato in alcun modo. quando l'errore è comune a entrambe le parti, ma non riconoscibile. quando l'errore è esternamente riconoscibile e plausibile. quando entrambe le parti hanno commesso lo stesso errore.

14 06. Come venivano trattati dolo e violenza nel diritto giustinianeo?. non venivano considerati in alcun modo. venivano considerati vizi della volontà, ma i negozi restavano validi. i negozi erano considerati viziati e nulli. erano considerati atti illeciti, con annullamento automatico del negozio.

15 01. Quale era il ruolo del ‘procurator omnium rerum’ nel diritto romano?. gestiva tutti gli affari e il patrimonio del dominus. si occupava esclusivamente di atti singoli, non di tutta la gestione del patrimonio. era incaricato di rappresentare l’interessato in un processo legale. gestiva solo gli acquisti effettuati dai soggetti a potestà.

15 02. Nel caso della responsabilità adiettizia, chi è responsabile per le obbligazioni assunte dalle persone sotto la sua potestà?. lo schiavo. il pretore. il paterfamilias. il filiusfamilias.

15 03. Nelle ipotesi di sostituzione negoziale, qual è il sistema, elaborato dal diritto pretorio, che determina la produzione di effetti giuridici sia in capo al sostituto che in capo all’interessato?. il sistema della responsabilità adiettizia. il sistema della rappresentanza. il sistema della responsabilità naturale. il sistema della responsabilità civile.

15 04. Qual è la principale differenza tra il nuncius e altre figure di sostituzione nel negozio giuridico?. Il nuncius è un semplice intermediario che trasmette la volontà dell'interessato, senza influire direttamente sulla conclusione del negozio. Il nuncius è responsabile dei presupposti del negozio e delle sue eventuali anormalità. Il nuncius conclude il negozio in modo autonomo, prendendo decisioni per conto dell'interessato. Il nuncius assume la paternità del negozio e regolamenta gli interessi in modo indipendente.

16 01. Cosa accade quando un atto illecito lede sia un interesse pubblico sia un interesse privato?. si applicano sia le sanzioni del diritto pubblico sia quelle del diritto privato. si annulla l’effetto dell’illecito privato. si applicano esclusivamente le sanzioni del diritto pubblico. si considera l’atto illecito solo nel contesto pubblico.

16 02. Qual è la funzione principale della sanzione repressiva?. ripristinare lo stato di fatto conforme al precetto violato. eliminare le conseguenze lesive dell’atto illecito. garantire l’equivalenza economica in caso di perdita di un bene. infliggere un male al trasgressore senza preoccuparsi di riparare la lesione economica dell’interesse leso.

16 03. Qual è la differenza principale tra dolo e colpa nell'imputabilità?. dolo e colpa hanno significati identici come criteri di imputabilità. il dolo si basa su un nesso causale, mentre la colpa riguarda la coscienza del torto. la colpa presuppone la previsione delle conseguenze lesive, mentre il dolo riguarda solo il nesso causale. il dolo implica la volontarietà dell’azione e la previsione delle conseguenze lesive, mentre la colpa presuppone solo la volontarietà dell’azione senza la previsione delle conseguenze.

16 04. Qual è una delle principali differenze tra illecito pubblico e illecito privato nel diritto romano e moderno?. il tipo di sanzione e il modo con cui viene applicata. l’illecito pubblico è deciso unicamente dal titolare dell’interesse leso. l’illecito privato coinvolge solamente interessi economici. l’assenza di una sanzione per l’illecito privato.

16 05. Qual è la differenza tra un atto illecito e un atto semplicemente illegale?. l'atto illecito si riferisce a violazioni di norme internazionali, mentre l'atto illegale riguarda solo norme locali. l'atto illecito è contrario alla morale, mentre l'atto illegale è contrario alle norme religiose. l'atto illecito comporta una sanzione giuridica, mentre l'atto illegale è privo della protezione del diritto senza prevedere sanzioni. l'atto illecito non prevede conseguenze giuridiche, mentre l'atto illegale comporta sempre una sanzione.

16 06. Quale tra le seguenti affermazioni definisce correttamente un atto illecito?. un atto semplicemente contrario alle norme di buona educazione, senza rilevanza giuridica. un atto che è sempre legittimo in presenza di consenso da parte del titolare dell'interesse leso. un atto riprovato dal diritto perché viola un precetto giuridico posto a tutela di un interesse altrui. un atto che non produce conseguenze giuridiche per inosservanza di un onere.

16 07. Nel diritto romano, come si differenziano gli illeciti pubblici (crimina) dagli illeciti privati (delicta)?. per il tipo di sanzione, il modo di applicarla e la persona che prende l'iniziativa dell'applicazione. per il numero di parti coinvolte e l'età dei responsabili. per il tipo di reato e la gravità del danno. per il tipo di interesse coinvolto e la durata della sanzione.

16 08. L’actio legis Aquiliae, ossia l’azione basata sulla legge Aquilia: è un’azione penale, ma avente anche una funzione risarcitoria. è un’azione esclusivamente penale, dovendosi ricorrere a un’azione reipersecutoria concorrente per ottenere il risarcimento del danno. è un’azione onoraria. è un’azione tipicamente reipersecutoria.

17 01. In seguito al matrimonio: tra marito e moglie si instaura un rapporto di affinità. tra marito e moglie si instaura un rapporto di coniugio, che non è una parentela. tra marito e moglie si instaura un legame di agnazione. tra marito e moglie si instaura un legame di cognizione.

17 02. L’agnazione: è un rapporto basato sulla parentela naturale. è la relazione parentale prevalente in età postclassica. viene meno in caso di emancipazione e adozione. è un vincolo che acquista rilevanza a partire dal IV secolo d.C.

17 03. La capacità di agire: non è in alcun modo dipendente dall’età. schiavi e figli di famiglia ne sono privi. non è mai posseduta da soggetti giuridicamente capaci. sottintende la capacità di intendere e di volere.

18 01. Il liberto: è detto anche ‘ingenuo’. non ha alcuna aspettativa successoria nei riguardi del patrono e viceversa. conserva un legame con il patrono, regolamentato solo in età giustinianea. conserva una serie di obbligazione nei confronti del patrono.

18 02. La legge Aelia Sentia: riconosceva lo status di Latini Iuniani. stabiliva un numero massimo di schiavi che si potevano manomettere per testamento. vietava le manomissioni in frode ai creditori. vietava le manomissioni compiute in favore di schiavi colpiti da pene infamanti.

18 03. Le manomissioni informali o pretorie: sono così definite perché la liberazione avveniva dinanzi al pretore e senza formalità. garantivano comunque l’acquisto dello stato di libero e di cittadino romano. sono così dette perché il pretore negava le azioni volte a riportare i manomessi nello stato servile. comprendono le manomissioni vindicta, censu e testamento.

19 01. L’editto di Caracalla o costituito Antoniniana: concede la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero. concede la cittadinanza romana a tutte le categorie di latini. concede la cittadinanza romana e la libertà a tutti gli abitanti dell’impero. concede la cittadinanza romana agli schiavi liberati informalmente.

19 02. I latini prisci: godevano di una posizione privilegiata, avevano ius conubii e ius commercii. non godevano né dello ius conubii né dello ius commercii. erano coloro che si erano iscritti alla lista dei partecipanti alle colonie latine. erano i liberti manomessi in forme non solenni.

19 03. L’adoptio: è compiuta nei confronti di un soggetto ‘sui iuris’. si verifica se un soggetto alieni iuris passa dalla patria potestas del padre naturale alla patria potestas di un altro soggetto. se ‘minus plena’ determina la rottura completa dei vincoli di parentela con la famiglia originaria. prevede che la patria potestà resti in capo al padre naturale.

19 04. Le persone ‘alieni iuris’: all’interno della famiglia romana, sono le persone sottoposte a un potere altrui, prive di capacità giuridica. all’interno della famiglia romana, sono le persone prive di capacità di agire, ma dotate di capacità giuridica. all’interno della famiglia romana, sono le persone che detengono tanto la capacità giuridica, quanto la capacità di agire. all’interno della famiglia romana, sono le persone dotate di autonomia giuridica e patrimoniale.

20 01. La coëmptio: si realizzava con il decorso di un anno dalle nozze. era una cerimonia religiosa che si svolge alla presenza di dieci testimoni. era una compravendita reale della moglie o della nuora. era una compravendita fittizia della moglie o della nuora.

20 02. Il ‘tempus lugendi’: se non rispettato, rendeva nullo il secondo matrimonio contratto dalla vedova. era una forma di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. aveva una durata di dodici mesi. era finalizzato a evitare l’incertezza della paternità di un eventuale figlio nato dopo lo stato vedovile.

21 01. Il divorzio, nel diritto romano: per essere efficace, doveva essere formalizzato attraverso un documento scritto. avveniva mediante la cessazione dell’affectio maritalis. avveniva con la manifestazione all’esterno della cessazione dell’elemento soggettivo. avveniva allorché cessava la manus del marito sulla donna.

21 02. L'actio rei uxoriae: si può intentare contro la moglie. non si può intentare contro gli eredi del marito. si può intentare contro il pater familias della donna. è l’azione esperibile per ottenere la restituzione della dote.

21 03. La dotis dictio: è un negozio a effetti reali perché trasferisce direttamente i beni dotali. è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. è un contratto verbale, dove è obbligatorio l’uso di certe parole. è un contratto verbale, adattamento del contratto verbale di stipulazione.

22 01. Un antico precetto del ius civile: prevedeva che il filiusfamilias fosse titolare di un proprio patrimonio distinto da quello paterno. prevedeva che qualunque azione del figlio in potestà producesse conseguenze dirette sul patrimonio del pater familias. prevedeva che il figlio in potestà poteva solo migliorare la situazione patrimoniale del pater, ma non peggiorarla. prevedeva che il figlio in potestà potesse sia accrescere che diminuire il patrimonio paterno.

22 02. Il peculio castrense: era formato dai beni che i figli in potestà acquisivano durante il servizio militare. era una parte del patrimonio paterno offerto in gestione al figlio in potestà. comprendeva i beni ottenuti dai figli di famiglia con l’esercizio di cariche civili. comprendeva i beni pervenuti in eredità ai figli in potestà dalle madri.

22 03. Il peculio profettizio: è una parte del patrimonio paterno offerto in gestione al figlio in potestà. era formato dai beni che i figli in potestà acquisivano durante il servizio militare. comprendeva i beni pervenuti in eredità ai figli in potestà dalle madri. comprendeva i beni ottenuti dai figli di famiglia con l’esercizio di cariche civili.

22 04. Il potere del padre di vendere i figli (ius vendendi): prevedeva una vendita reale, per realizzare una cessione temporanea della forza lavoro. era una vendita fittizia, analoga alla coemptio. era un istituto di creazione imperiale. in età postclassica cadde in desuetudine.

22 05. I figli di famiglia: se hanno superato l’età pubere, acquistano la capacità di agire. se femmine, acquistano la capacità giuridica al compimento del dodicesimo anno di età. sono titolari di capacità giuridica. possono avere un proprio patrimonio.

23 01. La prestazione dell’auctoritas del tutore: è richiesta solamente per gli atti posti in essere da soggetti di età inferiore ai sette anni. è un atto facoltativo del tutore, da compiersi soltanto laddove l’impubere lo richieda. è una sorta di autorizzazione che il tutore deve fornire per il compimento di tutti gli atti posti in essere dal pupillo. è una sorta di autorizzazione che il tutore deve fornire per il compimento di atti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dell’impubere.

23 02. Il tutore degli impuberi: si sostituisce completamente nell’amministrazione patrimoniale degli infantia maiores. si sostituisce completamente nell’amministrazione patrimoniale degli infantes. esercita soltanto funzioni di protezione personale, prendendosi cura dell’impubere. offre un mero ausilio all’attività degli infantes.

23 03. La lex Atinia: introduce la tutela dativa, ossia la nomina di un tutore operata dal pretore urbano. attribuisce al governatore delle province il potere di nominare un tutore in caso manchi quello legittimo o testamentario. è una legge che disciplina la scelta del tutore legittimo. regolamenta la scelta di un tutore anche laddove sia presente un tutore testamentario.

24 01. La cura furiosi: era prevista già dalle Dodici Tavole. poteva essere solamente legittima. poteva essere solamente testamentaria. se testamentaria, comportava l’affidamento automatico dell’incarico al curatore prescelto.

24 02. La funzione del tutore nella tutela mulierum (tutela delle donne) in età arcaica: è di prestare la propria auctoritas per gli atti più rilevanti. è di sostituire la donna in tutta l’amministrazione dei beni. è di prestare la propria auctoritas per tutti gli atti negoziali della donna. è di sostituire la donna nei negozi di alienazione di res nec mancipi.

24 03. L’azione “di gestione degli affari altrui in via utile” (actio negotiorum gestorum utilis): poteva essere esperita anche dai legittimati sottoposti a cura, una volta guariti. poteva essere esperita esclusivamente dagli incapaci, in qualunque momento. poteva essere esperita anche legittimati sottoposti a cura, anche durante i momenti di incapacità. poteva essere esperita esclusivamente dai membri della famiglia che vi avevano interesse.

24 04. La lex Laetoria o Plaetoria: sanzionava la circonvenzione di donne sui iuris. sanzionava la circonvenzione degli impuberi. sanzionava la circonvenzione degli infermi di mente. sanzionava la circonvenzione degli adolescenti.

25 01. I beni immobili: in diritto romano si usucapivano in un anno. in diritto romano si usucapivano in due anni. insieme ai beni mobili costituiscono la distinzione più importante tra beni nel periodo classico. sono, ad esempio, gli schiavi e gli animali da tiro e da soma.

25 02. In seguito alla consacratio o dedicatio: i beni diventavano res sanctae. i beni diventavano res sacrae. i beni rientravano nella disponibilità dei privati. beni diventavano res religiosae.

25 03. I beni infungibili: sono sempre beni consumabili. si caratterizzano per essere presi in considerazione in rapporto al loro peso, misura o quantità. assumono rilevanza per la loro individualità specifica. sono tra loro sostituibili con un’altrettanta quantità definita tantundem.

25 04. La categoria delle ‘res mancipi’ nel diritto romano: è una categoria che include le più recenti servitù prediali. è una categoria residuale. è una categoria che mantiene un valore ancora in età giustinianea. è una categoria che comprende i beni in antico reputati i più preziosi.

26 01. Le azioni in personam: le esperisce il titolare di una servitù prediale. tutelano un diritto di obbligazione. presentano una formula in cui non è richiesta la menzione specifica del soggetto obbligato. tutelano un diritto reale.

26 02. Le azioni in rem: sono esperibili soltanto dal soggetto creditore. hanno una formula che contiene la menzione specifica del soggetto obbligato. tutelano diritti relativi. sono esperibili contro chiunque interferisca nella relazione con il bene.

26 03. Il ‘dominium ex iure Quiritium’: è una forma di proprietà di cui possono essere titolari sia i Romani che gli stranieri. è una forma di possesso idoneo all’usucapione. è la più antica forma di proprietà romana riservata ai cittadini romani. è il potere del pater familias sugli schiavi.

26 04. La proprietà pretoria: è una forma di proprietà riservata ai cittadini romani. è una forma di possesso anche in mala fede. non può mai trasformarsi in una forma di proprietà civilistica. viene anche indicata con l’espressione ‘in bonis habere’.

27 01. Il principio “superfícies solo cedit”: si applica in materia di specificazione. regola il caso dell’accessione di bene mobile a bene mobile. regola il fenomeno dell’accessione a beni immobili. non ha alcuna applicazione nel diritto romano classico.

27 02. La specificazione: veniva qualificata come furto anche laddove lo specificatore fosse stato in buona fede. venne disciplinata da Giustiniano attraverso il criterio della reversibilità o meno della cosa nuova. non ottenne mai una regolamentazione definitiva. è un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo.

27 03. La costruzione di un edificio su suolo altrui: è un caso di specificazione. è un caso di accessione di bene mobile a bene mobile. è un caso di avulsione. è un caso di accessione di bene mobile a bene immobile.

27 04. Il possesso: è una situazione di fatto tutelata dal diritto e potenzialmente idonea a trasformarsi in un diritto (di proprietà). è una situazione di diritto, che si distingue dalla proprietà esclusivamente per i mezzi di tutela. è una situazione di fatto, priva di qualunque tutela giuridica. è una situazione di fatto, in ogni caso inidonea a trasformarsi in una situazione di diritto (di proprietà).

28 01. In caso di acquisto con irregolarità nel negozio di trasferimento (ad esempio: traditio per trasferire la proprietà di una res mancipi): l’acquirente sarebbe divenuto possessore del bene e avrebbe potuto usucapirlo trascorso il tempo necessario. l’acquirente sarebbe divenuto in ogni caso proprietario a pieno titolo del bene. l’acquirente sarebbe divenuto possessore del bene, ma mai avrebbe potuto usucapirlo. l’acquirente non sarebbe divenuto possessore, ma mero detentore del bene.

28 02. L’ ‘in bonis habere’: è una situazione di mero fatto, ma protetta con gli stessi strumenti di tutela della proprietà civile. è una situazione di mero fatto, priva di qualunque tutela giuridica. è una forma di possesso in buona fede sostenuto da un titolo, idoneo all’usucapione. è una forma di possesso di mala fede, privo di titolo, non idoneo all’usucapione.

28 03. La mancipatio: è un negozio astratto idoneo a trasferire la proprietà delle res nec mancipi. è un negozio causale idoneo a trasferire la proprietà di res mancipi e di res nec mancipi. è un negozio causale idoneo a trasferire la proprietà di beni immateriali. è un negozio astratto idoneo a trasferire la proprietà delle res mancipi.

29 01. La cosa rubata (res furtiva): si usucapisce in dieci anni. si usucapisce in due anni. si usucapisce in un anno. non può mai essere usucapita.

29 02. Nella possessio naturalis o detenzione: è una situazione priva di qualunque tutela giuridica. si verifica un possesso idoneo all’usucapione. si ha sia la disponibilità materiale della cosa che l’animus possidendi. si ha la disponibilità materiale della cosa, ma manca l’animus possidendi.

29 03. L’áccessio possessiónis, ossia un’aggiunta nel possesso: si verifica nel caso di trasmissione del bene a titolo universale. si verifica nel caso di trasmissione del bene a titolo particolare e non rileva che il neopossessore sia in buona fede. si verifica nel caso di trasmissione del bene a titolo particolare e il neopossessore deve essere in buona fede. si verifica in caso di morte del precedente possessore.

29 04. Ai fini dell’usucapione, la buona fede: deve sussistere al momento dell’acquisto del possesso. non è un requisito essenziale. può sopraggiungere in un momento successivo all’acquisto. deve sussistere per tutto il tempo del possesso.

30 01. Nell’operis novi nuntiatio, se il denunziato avesse ignorato l’intimazione: il denunziante avrebbe potuto agire contro il denunziato con un’azione negatoria. il denunziante avrebbe potuto richiedere al pretore un interdetto demolitorio. il denunziante avrebbe potuto agire con un’azione di rivendica. il denunziante avrebbe potuto avrebbe potuto autonomamente demolire la nuova opera.

30 02. L‘actio aquae pluviae arcéndae’, l“azione per allontanare l’acqua piovana”, ha come scopo: costringere il proprietario che aveva compiuto il manufatto a rimuoverlo, per impedire danni. affermare l’esistenza di un diritto di servitù prediale nei confronti del vicino. affermare il proprio diritto di proprietà rispetto al vicino. chiedere subito un risarcimento dei danni potenziali che il manufatto avrebbe potuto cagionare.

30 03. L’azione di regolamento dei confini (actio fínium regundórum): è un’azione che vale soltanto per i beni immobili. è un’azione a difesa di un diritto reale minore di godimento. è un’azione di difesa alla proprietà in caso di spossessamento. è un’azione che vale tanto per i beni mobili quanto per gli immobili.

31 01. Nelle servitù prediali: i due fondi (dominante e servente) dovevano trarre una reciproca utilità dell’esistenza del diritto reale. i due fondi (dominante e servente) dovevano appartenere a soggetti diversi. i due fondi (dominante e servente) potevano appartenere ad un medesimo proprietario. i due fondi (dominante e servente) dovevano essere necessariamente confinanti.

31 02. Il diritto d’uso: ha ad oggetto beni inconsumabili. consente al titolare del diritto di cederne l’esercizio. consente al titolare del diritto di trarre frutti dalla cosa. è divisibile in quote.

31 03. L’usufrutto: è un diritto intrasmissibile. è un diritto trasmissibile solo con una successione universale ‘mortis causa’. è un diritto trasmissibile solo con una successione universale ‘inter vivos’. è un diritto che non si può cedere, né temporaneamente, né in via definitiva.

32 01. Con quale azione fu concesso al creditore di ottenere la cosa costituita in ipoteca ‘erga omnes’?. con l’azione ‘quasi Serviana’. con l’azione Serviana. con l’azione Rutiliana. con l’azione Publiciana.

32 02. L’ipoteca: è un diritto reale di godimento. trasferiva il possesso del bene in capo al creditore. è detta in latino ‘pignus conventum’, ossia ‘pegno convenuto’. è detta in latino ‘pignus datum’, ossia ‘pegno dato’.

32 03. Il ‘consortium ercto non cito’ è considerato l’antecedente storico: del contratto consensuale di mandato. del contratto consensuale di societas. del regime del condominio ‘pro diviso’. della successione mortis causa in base alla legge.

32 04. L'azione esperibile se, una volta adempiuta l’obbligazione, il creditore pignoratizio non avesse restituito la cosa: è l’actio negatoria o negativa. è l‘actio pigneraticia in personam, ‘azione pignoratizia contro la persona’. è un’azione in rem di rivendica. è l'actio pigneraticia in rem, ‘azione pignoratizia contro la cosa’.

33 01. ‘Praestare’ come oggetto dell’obbligazione: significa garantire una prestazione contrattualmente dovuta. significa consegnare materialmente qualunque bene, senza trasferirne la proprietà. significa trasferire la proprietà di un bene. significa porre in essere condotte consistenti nel realizzare qualcosa o nell’astenersene.

33 02. I ‘vades’: avevano la funzione di sostituire il creditore nell’attività negoziale. avevano la funzione di sostituire il debitore in tutta l’attività processuale. avevano la funzione di garantire che il possessore interinale di un bene conteso lo consegnasse a chi fosse risultato proprietario. avevano la funzione di garantire la presenza del convenuto davanti al tribunale del magistrato.

34 01. La conventio, sul finire del I secolo d.C.: non era più richiesta perché si configurasse un contratto. poteva sfociare soltanto in un contratto tipico, poiché vigeva ancora la rigidità delle forme contrattuali. poteva sfociare in un contratto tipico, in un contratto innominato o in un patto. poteva sfociare soltanto in patti diversi dai contratti tipici.

34 02. A seguito di un pagamento dell’indebito, qualora sia creditore sia debitore fossero in errore sull’esistenza del rapporto obbligatorio: era esperibile un’azione di ripetizione chiamata ‘condictio ex causa furtiva’. era esperibile un’azione di ripetizione chiamata ‘condíctio indébiti’. era esperibile un’azione contrattuale ex stipulatu. era esperibile un’azione penale, in particolare un’azione di furto.

03. La gestione di affari altrui (negotiorum gestio): rientra nella categoria degli atti illeciti di rango civilistico. rientra nelle ‘varie figure di cause’ e, in età giustinianea, nei ‘quasi contratti’. rientra nella categoria degli atti leciti contrattuali, sia secondo Gaio che secondo Giustiniano. rientra nelle ‘varie figure di cause’ e, in età giustinianea, nei ‘quasi delitti’.

35 01. I contratti reali: si perfezionano per effetto del mero consenso. si perfezionano con la consegna della cosa oggetto del contratto. si perfezionano con la scrittura di determinate parole. si perfezionano con la pronuncia di determinate parole.

35 02. Nel caso in cui il mutuatario non avesse restituito la quantità di denaro: si sarebbe potuta esperire l’actio cértae créditae pecúniae. si sarebbe potuta esperire la condíctio cértae réi. si sarebbe potuta esperire l’actio depositi. si sarebbe potuta esperire l’actio ex stipulatu.

35 03. Il comodato ha ad oggetto: cose fungibili e consumabili. cose infungibili e consumabili. cose infungibili e inconsumabili. cose fungibili e inconsumabili.

35 04. La responsabilità del depositario: sorgeva solo quando la mancata restituzione del bene fosse dipesa da dolo. sorgeva quando la mancata restituzione fosse dipesa da dolo o da colpa. sorgeva quando la mancata restituzione del bene fosse dipesa da colpa. si configurava come una sorta di responsabilità oggettiva.

36 01. La sponsio/stipulatio, perché sorgessero obbligazioni: richiedeva la redazione per iscritto. era sufficiente che le parti si mettessero d’accordo sul contenuto. richiedeva la pronuncia di determinate parole. richiedeva la consegna della cosa oggetto del contratto.

36 02. La ‘transscríptio a re in personam’: realizzava solo una novazione oggettiva. modificava una delle parti di un rapporto obbligatorio già esistente in precedenza. avveniva mediante la pronuncia di parole solenni. realizzava sia una novazione oggettiva, che una novazione soggettiva.

36 03. Il rigido formalismo della stipulatio: si attenuò nel I secolo, con una lex di età augustea. si accentuò nel VI secolo, con alcuni provvedimenti dell’imperatore Giustiniano. si accentuò nel IV secolo, con una costituzione dell’imperatore Costantino. si attenuò nel V secolo, con una costituzione dell’imperatore Leone.

37 01. Nella ‘locatio conductio rei’: il locatore era la persona che metteva a disposizione la propria forza di lavoro per il numero di giorni concordati e conduttore chi la utilizzava. il locatore mette a disposizione del conduttore un certo numero di giornate di lavoro per un periodo convenuto, ottenendone un corrispettivo in denaro. il locatore consegnava una cosa al conduttore, il quale doveva realizzare su di essa un risultato, entro un termine convenuto e ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro. il locatore consegna una cosa al conduttore, il quale la usa e ne trae i frutti.

37 02. La compravendita: è un contratto bilaterale imperfetto. è un contratto sinallagmatico. è un contratto unilaterale. è un contratto a titolo gratuito.

37 03. Nei contratti consensuali, il consenso: doveva manifestarsi in una forma scritta. poteva manifestarsi tacitamente, anche attraverso comportamenti concludenti. non poteva manifestarsi attraverso un messaggero. doveva necessariamente manifestarsi esplicitamente.

38 01. Il mandato: è un contratto reale unilaterale. è un contratto consensuale unilaterale. è un contratto consensuale sinallagmatico. è un contratto consensuale bilaterale imperfetto.

38 02. Nel contratto di società, il consenso dei soci: era richiesto soltanto per un numero minimo di tre soci. doveva perseverare per tutta la durata del contratto. era richiesto soltanto per il primo anno. era richiesto soltanto nel momento iniziale.

38 03. Il ‘benefícium competéntiae’ (beneficio di competenza): imponeva al socio di rispondere con tutto il suo patrimonio presente. imponeva al socio di rispondere con tutto il suo patrimonio presente e futuro. consentiva al socio di rispondere nella misura delle proprie sostanze esistenti al momento della conclusione del contratto di società. era una limitazione di responsabilità basata sul vincolo di fratellanza.

39 01. Nella gestione degli affari altrui: il dominus negotii non era tenuto a risarcire al gestore i danni sopportati per la gestione. il gestore aveva ricevuto e accettato l’incarico di gestione. il gestore poteva interrompere in qualunque momento l’attività intrapresa. il dominus negotii era tenuto a rimborsare al gestore le spese.

39 02. La colpa: è un criterio oggettivo di imputabilità della responsabilità contrattuale. determina un inadempimento intenzionale. è tipica dell’obbligazione di custodia. è un criterio di responsabilità suscettibile di gradazioni.

39 03. La responsabilità per custodia: è un criterio soggettivo di imputabilità della responsabilità contrattuale. è una grave forma di negligenza. gravava sul comodatario e su tintori e sarti nelle locazioni d’opera. progressivamente andò attenuandosi, a partire dal I secolo a.C.

40 01. L’áctio bonórum vi raptórum: fu inserita nel testo di un senatoconsulto in età adrianea. fu inserita nel testo di una legge di età augustea. fu inserita nel testo di una costituzione imperiale di Giustiniano. fu inserita nel testo dell’editto dal pretore Lucullo, nel 76 a.C.

40 02. Il mémbrum rúptum: consisteva in una lesione fisica importante, ma di carattere non permanente. era una forma minore di lesione fisica, punita in maniera molto lieve. consisteva nella lesione permanente di un organo. era una forma di lesione all’integrità morale.

40 03. Il furto non manifesto: si configurava anche se il ladro fosse stato catturato dopo avere commesso il furto, ma si trovasse ancora nello stesso luogo. era il furto compiuto in flagranza. si configurava anche se il ladro fosse stato catturato dopo avere commesso il furto, ma non avesse ancora trasportata la cosa rubata nel luogo di destinazione. era una categoria residuale, comprendente tutte le fattispecie che non fossero furto manifesto.

40 04. Il terzo capitolo della legge Aquilia: prevedeva il pagamento di una pena in denaro, corrispondente al valore dallo schiavo, dall’animale o dalla cosa rotta, bruciata o infranta, stimato liberamente dal proprietario danneggiato. prevedeva il pagamento di una pena in denaro, corrispondente al valore più alto avuto dallo schiavo, dall’animale o dalla cosa rotta, bruciata o infranta, nell’anno in corso. prevedeva il pagamento di una pena in denaro, corrispondente al valore più alto avuto dallo schiavo, dall’animale o dalla cosa rotta, bruciata o infranta, nell’ultimo mese precedente. prevedeva il pagamento di una pena in denaro, corrispondente al valore medio avuto dallo schiavo, dall’animale o dalla cosa rotta, bruciata o infranta, nell’ultimo mese precedente.

40 05. Nel damnum iniuria datum (danneggiamento), in seguito all’interpretazione giurisprudenziale, l’ingiustizia del danno è esclusa: se l’atto era conseguenza di un atteggiamento imprudente del danneggiante. se il danno non era il prodotto di una forza materiale. se il danno consisteva in una mera condotta omissiva. se l’atto era compiuto da soggetti incapaci di intendere e di volere, come i furiosi e gli infantes.

40 06. Le azioni ‘in fatto’ in materia di legge Aquilia: servivano a consentire il risarcimento anche a tutte le situazioni di danno basate su lesioni patrimoniali di carattere non fisico. erano azioni ‘utili’, la cui formula era un adattamento di quella dell’azione diretta. servivano a estendere la protezione a fattispecie dove non si era fatto uso della forza materiale. si applicavano al solo capitolo secondo della legge Aquilia, presto caduto in desuetudine.

41 01. Con l’adrogàtio: i debiti del soggetto adottato si estinguono, mentre i suoi beni passano in proprietà dell’arrogatore. è un tipico caso di successione mortis causa del diritto romano di età arcaica. l’arrogatore subentra sia nei debiti che nei crediti del soggetto arrogato, perché è solo il principio della successione a trovare applicazione. si estinguono debiti e crediti, in base alla mera applicazione del principio della liquidazione dei beni.

41 02. La legge Cincia: venne emanata in età tardoimperiale. attribuì efficacia reale alle donazioni. non prevedeva sanzioni, tant’è che il pretore introdusse un’eccezione per bloccare la pretesa del donatario. vietava le donazioni al di sopra di un certo limite, da chiunque fossero compiute.

41 03. Il concetto di liquidazione dei beni alla morte di un soggetto: è identico al concetto di successione. consiste nell’alienazione dei beni a soggetti diversi, interrompendo il rapporto giuridico precedente. si riferisce tanto a rapporti attivi quanto a rapporti passivi. consiste nell’alienazione dei beni a soggetti diversi, proseguendo il rapporto giuridico precedente.

41 04. I ‘sui heredes’: sono tutti coloro che risultano legati da vincoli di sangue al paterfamilias al momento della sua morte. sono soltanto i figli legittimi. sono soltanto la moglie e i figli. sono tutti coloro che risultano sottoposti alla potestas del paterfamilias al momento della sua morte.

42 01. Per la ‘testamenti factio’ attiva: la capacità di agire doveva sussistere al momento della perfezione del testamento e perdurare sino alla morte del testatore. occorreva soltanto la capacità giuridica. la capacità giuridica doveva sussistere al momento della perfezione del testamento, ma poi poteva anche venire meno. occorreva sia la capacità giuridica, che la capacità di agire.

42 02. L’indegnità a succedere: è istituto dalla forte connotazione morale e veniva perseguita con una procedura extra ordinem. determinava che gli indegni non avrebbero mai potuto acquisire la qualifica di eredi. è una forma di incapacità a succedere tutelata processualmente dal pretore. ricomprende solo poche e specifiche fattispecie.

42 03. La lex Iulia et Papia Poppaea: sostituì il ius antiquum in tutte le vicende successorie, compresi i casi di successione intestata. è il prodotto di due provvedimenti di età augustea, che colpirono i celibi e gli orbi, negando loro la capacità di acquistare per testamento. è un provvedimento di età augustea che penalizzava i celibi e gli orbi, anche quando fossero parenti in linea retta del testatore. prevedeva che i beni non acquistati dagli incapaci, andassero direttamente e senza condizioni nella cassa dell’erario e del fisco.

42 04. L’istituto della delatiónis transmíssio (trasferimento della delazione): venne introdotta da un provvedimento di età augustea. consentiva il trasferimento del diritto di accettare ai sostituti dell’erede. garantiva agli eredi del chiamato la possibilità di acquistare l’eredità, trasferendogli il diritto di accettare, ad alcune condizioni. permetteva in ogni caso agli eredi del chiamato di acquistare l’eredità, senza alcuna preclusione.

42 05. La successione ‘contro il testamento’: è una forma di successione testamentaria. è una successione cui sono ammessi soltanto per i parenti civili (stretti da un legame agnatizio). è una forma di successione legittima. è un terzo genere di successione.

42 06. In età classica, il principio dell’intrasmissibilità della delazione ereditaria: venne mitigato solamente in età augustea. interessava i soli heredes voluntarii. interessava i soli ‘sui heredes’. venne abolito con una costituzione di Giustiniano che garantì agli eredi del chiamato di acquistare l’eredità, senza alcun tipo di condizione.

43 01. Con la Novella 118, Giustiniano: mantenne la distinzione tra figli emancipati e non emancipati. creò due distinti trattamenti successori per i parenti in linea maschile e per i parenti in linea femminile. tolse valore al legame di agnatio, valorizzando quello di cognatio. valorizzò il legame agnatizio nel regime successorio.

43 02. La successione intestata pretoria: manteneva i divieti di ‘successio ordinum’ e ‘successio graduum’. valorizzava i legami agnatizi. era una forma di ‘bonòrum possesso contra tabulas’. venne introdotta dal pretore per correggere i limiti della successione intestata di diritto civile.

43 03. Secondo la disciplina delle Dodici Tavole, in mancanza di ‘sui heredes’: subentravano gli agnati e, se vi erano più agnati di pari grado, si applicava il principio della successione per stirpi. il patrimonio ereditario sarebbe spettato all’agnato di grado più vicino. la qualifica di eredi sarebbe spettata direttamente agli appartenenti alla gens. la qualifica di erede sarebbe stata attribuita a tutti gli agnati e la presenza di un agnato più vicino non escludeva la concorrenza degli agnati più lontani.

43 04. Il senatoconsulto Orfiziano: contiene un’importante innovazione, prevedendo che, in caso di morte della madre senza testamento, le succedessero tutti i figli e le figlie. esclude che i figli siano chiamati all’eredità civile della madre sui iuris con un titolo preferenziale. stabilisce che, qualora una persona (sia maschio che femmina) muoia senza testamento, dopo i figli, il padre e i fratelli maschi, gli succeda la madre. sancisce che la madre dotata di ius liberorum potesse essere chiamata all’eredità civile del figlio sui iuris in assenza di liberi del padre e di fratelli dell’ereditando.

43 05. Nella bonorum possessio sine tabulis, la categoria dei ‘liberi’: comprendeva coloro che erano chiamati all’eredità secondo le Dodici Tavole. comprendeva tutti i figli del pater, sia quelli che rientrano nella categoria dei ‘sui’ sia quelli che non vi rientrano. coincideva con la categoria dei successibili ab intestato previsti dal ius civile. comprendeva coloro che erano legati all’ereditando da un vincolo di parentela di sangue.

44 01. La 'bonorum possessio' deve essere considerata una situazione provvisoria: perché era concessa sempre a soggetti diversi dall’erede civile, che sarebbe risultato vittorioso in qualunque procedimento giudiziario. perché era destinata a cessare con la concessione di una medesima immissione nel possesso da parte dell’erede, quand’anche compiuta con la forza. perché il bonorum possessor vantava un possesso destinato a trasformarsi, tramite l’usucapione, in una proprietà civile. perché il bonorum possessor veniva immesso nel patrimonio ereditario per un periodo limitato deciso dal pretore.

44 02. L’interdetto ‘quorum bonorum’: non può mai essere richiesto dall’erede civile. può essere chiesto anche dall’erede civile. contiene una finzione. può essere richiesto soltanto se la bonorum possessio è ‘sine re’.

44 03. La ‘collatio dotis’: nasce a tutela di posizioni di ‘ius civile’. è un onere posto in capo alla figlia ‘’in potestate’ alla morte del testatore per garantire la parità tra fratelli e sorelle. è un onere posto in capo alla figlia non più ‘in potestate’ alla morte del testatore. è un onere posto in capo alla moglie ‘in manu’, a tutela della dote.

44 04. La collatio, in età giustinianea: rimase sostanzialmente identica alla collatio classica. continuava a presupporre la bonorum possessio. perdette gran parte della connotazione assunta in età classica, ma sopravvisse il modo di attuazione tramite ‘cautiones’. non contemplò mai il riferimento alla successione testamentaria.

45 01. La ‘pro herède gèstio’: è una forma solenne di accettazione dell’eredità. cadde in desuetudine in età postclassica. è una forma tacita di accettazione tacita dell’eredità. poteva essere ‘volgare’ o ‘continua’.

45 02. La ‘hereditàtis petìtio’: è l’azione che spetta ai creditori ereditari. è l’azione che spetta all’erede. è un’azione ‘in personam’. è l’azione che spetta al possessore di beni ereditari.

45 03. La ‘cretio’: è un negozio giuridico bilaterale. è un negozio giuridico necessariamente scritto. è un negozio giuridico unilaterale. è un negozio giuridico informale, privo di solennità.

46 01. Il testamento comiziale: era un negozio informale. si poteva concludere in qualunque momento dell’anno, previa convocazione dei comizi curiati. era possibile solo una volta all’anno, quando si riuniva l’assemblea dei comizi curiati. era possibile solo due volte all’anno, quando si riuniva l’assemblea dei comizi curiati.

46 02. La 'mancipatio familiae': si risolve in uno strumento di liquidazione del patrimonio a mezzo di legati. permetteva al ‘familiae emptor’ di creare veri e propri eredi. con il termine ‘familia’ si riferiva non al patrimonio, bensì al nucleo familiare. è un negozio mortis causa.

46 03. Il testamento 'in procinctu': aveva come testimone l’esercito riunito in armi. sopravvisse fino all’età giustinianea. non prevedeva requisiti di forma, né la presenza di testimoni. aveva come testimone il popolo in tempo di pace.

46 04. Il testamento: può essere concluso per procura. è un negozio giuridico unilaterale. è un negozio giuridico recettizio. non è mai revocabile.

47 01. I legati a effetto reale: sono il legàtum per vindicatiònem e il legàtum per praeceptiònem. sono il legàtum sinèndi mòdo e legàtum per vindicatiònem. sono il legato per praeceptiònem e il legàtum sinèndi mòdo. sono il legàtum per damnatiònem e legàtum sinèndi mòdo.

47 02. L’istituzione di erede: è un negozio che necessariamente deve essere presente nel testamento. è un negozio a forma libera. è un negozio che può essere presente nel testamento, ma se non c’è il testamento è comunque valido. è un negozio astratto.

48 01. Cosa succedeva se una ‘querela inofficiosi testamenti’ veniva rigettata?. il querelante riceveva la parte di eredità a lui dovuta. il testamento veniva modificato a favore del querelante. il testamento veniva annullato completamente. il querelante veniva dichiarato indegno di succedere.

48 02. Che cosa accadeva se un figlio veniva escluso ingiustamente dal testamento del padre nell'antica Roma?. il figlio poteva chiedere la ‘bonorum possessio secundum tabulas’. il figlio non aveva alcun diritto di contestare il testamento. il figlio poteva solo accettare il volere del padre contenuto nel testamento. il figlio poteva esercitare la ‘querela inofficiosi testamenti’.

48 03. Che cosa caratterizzava i fedecommessi nell'antica Roma?. l’applicabilità esclusiva ai cittadini romani. l’obbligatorietà delle forme e l'uso di espressioni imperative. l’effetto immediato sul piano del diritto civile. la libertà di forme e l’impiego di ‘verba precativa’.

48 04. In quale periodo storico il fedecommesso ha ricevuto un riconoscimento giuridico?. sotto il regno dell'imperatore Nerone. nel periodo della dinastia Flavia. durante il principato di Augusto. durante l'età repubblicana.

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