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![]() daypo Description: L 16 san raffaele |



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Se proviamo a dare una definizione del Diritto Amministrativo possiamo dire che è: quell'insieme di regole che hanno introdotto il diritto di accesso. quell'insieme di regole che disciplinano l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione. quell'insieme di regole disciplinano le sanzioni amministrative. quell'insieme di regole che disciplinano i principi della trasparenza. La legge n. 241, nota anche anche come Legge sulla trasparenza è stata emanata nell'anno: 1980. 1995. 2000. 1990. I principi di buon andamento e di imparzialità sono previsti nell'art.: 95 della Costituzione. 96 della Costituzione. 97 della Costituzione. 98 della Costituzione. Le disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. sono previsti nella Legge: 190/2012. 833/1978. 154/2001. DPR 3/1957. Tra le norme più importanti introdotte dalla Legge n.241/90 vi sono senza dubbio quelle che regolano il diritto di accesso agli atti amministrativi finalizzato a: disciplinare la concessione delle ferie. disciplinare l'orario di ingresso in ufficio dei dipendenti. disciplinare i turni di lavoro durante le festività. una maggiore trasparenza della Pubblica Amministrazione. Tra i principi fondamentali del Diritto Amministrativo, il principio di legalita costituisce la massima espressione dello Stato di Diritto ed esso prescrive che: la P.A. stabilisce autonomamente i poteri che può esercitare. la P.A. può esercitare solo i poteri che sono stati conferiti espressamente dalla legge. la P.A. stabilisce d'intesa con l'autorità sovraordinata i poteri che può esercitare. la P.A. stabilisce i poteri che può esercitare attraverso regolamenti interni. L'art. 97, comma 4, della Costituzione, imponendo l'osservanza delle procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi, intende assicurare: sin dall'instaurarsi del rapporto alle dipendenze con la P.A., l'imparzialità. la puntualità negli adempimenti. la puntualità nel pagamento degli stipendi. la precisa osservanza dell'orario di lavoro stabilito. La P.A. deve agire in base ad una adeguata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati perseguendo: di volta in volta una giusta conclusione. il rispetto dei principi generali. il rispetto del regolamento. in modo imparziale l'interesse pubblico. La legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, ha introdotto all'art. 97un nuovo comma, secondo il quale: le Pubbliche Amministrazioni garantiscono il principio del contraddittorio. in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, le Pubbliche Amministrazioni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. le Pubbliche Amministrazioni assicurano l'accesso agli atti ai richiedenti. le Pubbliche Amministrazioni assicurano l'accesso agli atti ai richiedenti. Il principio della ragionevolezza comporta che l'amministrazione, oltre a rispettare la legge, agisca in conformità ai criteri di logicità e di razionalità al fine: di garantire il rispetto dei tempi del procedimento nonché di evitare decisioni arbitrarie e irrazionali. di ricercare gli elementi che consentano di dare ragione al privato cittadino. di approvare gli statuti entro il temine di 120 giorni dall'inizio del procedimento. di approvare le delibere degli organi deliberanti entro 60 giorni dall'adozione. Le pubbliche amministrazione, nel perseguire l'interesse pubblico che gli è stato affidato, operano in genere mediante procedimenti amministrativi, nel rispetto delle regole cui sono assoggettate per: fornire le risposte agli utenti in tempi brevi. per garantire il pareggio di bilancio. garantire lo svolgimento imparziale ed efficace dell'azione amministrativa. eseguire le deliberazioni adottate dagli orani deliberanti. Il procedimento amministrativo è caratterizzato da una serie di atti , susseguenti e diversi tra loro, diretti: all'adozione del provvedimento amministrativo. alla stipulazione di un contratto. al rispetto del regolamento vigente. alla pubblicazione delle graduatorie. Con la legge 241/90 e s.m.i il legislatore ha introdotto una una norma volta a definire: i limiti dell'amministrazione. la discrezionalità dell'amministrazione. i principi essenziali ai quali deve attenersi la P.A. nello svolgimento della propria attività. i riferimenti gerarchicamente sovraordinati delle singole amministrazioni. La legge 241/90 stabilisce necessità della partecipazione al procedimento amministrativo dei: soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. dei soggetti che non hanno interesse. soli soggetti pubblici. dei soli soggetti privati. L'art. 7 delle legge 241/90 prevede l'obbligo per la P.A.di: inviare la comunicazione al competente Ministero. inviare la comunicazione ai soggetti che non sono portatori di interessi. inviare la comunicazione ai soggetti non legittimati ad impugnare il provvedimento. inviare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Ai sensi dell'art. 13 della legge 241/90, le disposizioni in materia partecipativa non si applicano ai procedimenti che: terminano entro 15 giorni dall'avvio del procedimento. terminano entro 20 giorni dall'avvio del procedimento. terminano entro 30 giorni dall'avvio del procedimento. terminano con atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari. La comunicazione di avvio del procedimento non è sempre obbligatoria e lo stesso art. 7 della legge 241/90 esonera l'amministrazione procedente dal comunicare l'avvio del procedimento quando: sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. l'amministrazione agisce con discrezionalità. quando l'organo deliberante dell'amministrazione decide l'esonero. quando lo statuto dell'amministrazione prevede l'esonero. Con l'entrata in vigore della legge 241/90, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza: il dirigente che coordinerà l'ufficio risorse umane. il dirigente che coordinerà l'ufficio procedimenti disciplinari. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. il dirigente che coordinerà l'ufficio bilancio. I compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati: dall'art. 11 della L. 241/90. dell'art. 6 della L. 241/90. dall'art. 12 della L. 241/90. dall'art. 13 della L. 241/90. L'atto di designazione del responsabile del procedimento: comporta un trasferimento di funzioni. comporta un trasferimento di competenze. crea nuove competenze D. non comporta il trasferimento di funzioni amministrative da un organo ad un altro e dunque non crea nuove competenze. Il provvedimento amministrativo è: l'atto finale di una serie procedimentale di atti, esprime la volontà della P.A. ed è generalmente il solo atto del procedimento ad avere efficacia esterna. un atto privo di esevutorietà. un semplice momento del procedimento. è un atto amministrativo emanato all'inizio del procedimento. Gli atti amministrativi non provvedimentali, normalmente, a differenza del provvedimento: spiegano effetti sulla sfera giuridica dei terzi. non spiegano direttamente effetti sulla sfera giuridica dei terzi. hanno efficacia esterna. sono atti normativi. Sono diversi i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi. Dal punto di vista del procedimento, si distinguono: atti individuali ed atti collettivi. atti con un solo destinatario ed atti con una pluralità di destinatari. atti monostrutturati ed atti pluristrutturati. atti procedimentali ed atti presupposti. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo sono: contenuto, oggetto, forma e volontà. contenuto, oggetto e condizione. forma, volontà e termine. oggetto condizione e termine. Gle elementi accidentali del provvedimento sono: termine, contenuto e oggetto. termine, condizione, onere e riserva. condizione, oggetto e contenuto. condizione, riserva forma e volontà. L'obbligo di motivazione di ogni provvedimento è sancito: dall'art. 7 della L. 240/2010. dall'art. 7 della L. 833/78. dall'art. 3 della L. 241/90. dall'art. 3 del D.Lgs. 165/2001. L'art. 10 bis della L. 241/90 impone all'amministrazione di comunicare al soggetto interessato, prima dell'adozione di un atto di diniego: i motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza. di ripetere l'istanza. che l'istruttoria non può avvenire prima di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. che l'istanza deve essere ripetuta dopo tre mesi. L'art. 1, comma 38, della legge 190/2012 (c.d. anticorruzione) ha introdotto all'art. 2, della legge 241/90 un'ipotesi di motivazione: approfondita. dettagliata. circostanziata. abbreviata e semplificata quando ricorrono specifici presupposti. L'art. 3, comma 3, della legge 241/90, prevede che "se le ragioni dell'amministrazione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nella decisone, l'atto deve essere indicato e reso disponibile". Questa tecnica è indicata come motivazione: da contratto. che non soddisfa l'obbligo richiesto dalla legge. per relationem. che sarà emessa successivamente. La motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve indicare: le circostanze di fatto che hanno consigliato la firma del provvedimento. le relative norme di diritto che hanno determinato l'adozione del provvedimento. i comportamenti dell'istante che hanno consigliato l'adozione del provvedimento. i fattori esterni che hanno imposto l'adozione del provvedimento. A proposito della patologia dell'atto amministrativo, la nozione di invalidità, accolta dal legislatore del 2005, comprende i due stati patologici: della nullità e della annullabilità. della illiceità e della imperfezione. della inefficacia e della ineseguibilità. della inefficacia e della imperfezione. L'annullabilità si ravvisa, generalmente: nel caso in cui l'atto è imperfetto. nel caso in cui, taluno degli elementi costitutivi della fattispecie sia viziato e la norma violata sia posta a tutela di interessi particolari. nel caso in cui l'atto è inefficace. nel caso in cui l'atto è illecito. La nullità è tradizionalmente ricondotta: al fatto che la norma violata sia posta a tutela di interessi particolari. al fatto che l'atto non è idoneo a produrre effetti. alla mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, alla violazione di una norma posta a tutela di interessi generali o alla violazione o elusione di una statuizione giurisdizionale passata in giudicato. alla circostanza che è sopravvenuto un fatto ostativo alla sua efficacia. La nullità del provvedimento amministrativo trova la sua disciplina nell'art.: 14 quater della Legge 241/90. 18 della legge 241/90. 20 della legge 241/90. 21-septies della legge 241/90, introdotto dalla L.15/2005. L'annullabilità del provvedimento amministrativo è fondato su tre vizi di legittimità: l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge. imperfezione, inefficacia ed ineseguibilità. inidoneità, imperfezione ed ineseguibilità. violazione ed elusione del giudicato, incompetenza assoluta, sviamento di potere. L'annullabilità del provvedimento amministrativo è disciplinato dall'art.: 21-octies, comma 1, della legge 241/90. 15 della legge 241/90. 16 della legge 241/90. 18 della legge 241/90. Mentre la nullità dell'atto amministrativo si configura nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, l'annullamento è: sempre possibile. rimedio generale contro i vizi di legittimità dell'atto. possibile quando l'atto è palesemente imperfetto. quando l'atto è inefficace. L'incompetenza è il vizio che consegue alla violazione delle norme che distribuiscono la funzione amministrativa tra diversi enti, organi o uffici secondo diversi criteri (materia, valore ecc.) Essa pertanto costituisce: un'ipotesi particolare di eccesso di potere. un'ipotesi particolare di violazione di legge. un'ipotesi di vizio non caducante. un'ipotesi particolare di nullità. L'eccesso di potere si configura quando la P.A. esercita il potere per: divergenza dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento. un principio di prevalenza della correttezza sostanziale dell'atto sull'illegittimità formale. evitare la comunicazione di avvio del procedimento. finalità diverse da quelle stabilite dalla norma attributiva del potere (c.d. sviamento del potere). La violazione di legge costituisce il vizio: avente portata generale e residuale che si riscontra in ogni caso di divergenza dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento, sia essa formale, procedimentale, contenutistica. della contraddittorietà. della disparità di trattamento. della violazione delle circolari. Con l'espressione invalidità sopravvenuta si indica il fenomeno di: un atto valido al momento in cui è stato adottato, per cause successive alla sua adozione, non risulta più conforme all'ordinamento. un atto non valido già al momento della sua adozione. un atto che era già affetto da un vizio di nullità quando è stato emesso. un atto già inefficace al momento della emanazione. Il merito amministrativo è definito come l'insieme delle soluzioni compatibili con il canone di congruità-logicità che deve regolare l'azione amministrativa discrezionale. I vizi di merito pertanto: indicano le difformità per eccesso di potere. indicano le difformità dell'esercizio della discrezionalità amministrativa dai principi di buona amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. le difformità per violazione di legge. indicano le difformità per incompetenza. La nozione di autotutela è generalmenete identificata: nel potere dell'amministrazione di rimuovere unilateralmente ed autonomamente gli ostacoli che si frappongonoalla realizzazione dell'interesse pubblico concreto per cui il potere è stato conferito dalla legge. nel potere di iniziare un contraddittorio con la controparte. nella possibilità di rinviare la decisione all'autorità sovraordinata. nella possibilità di delegare la decisione ad altro dirigente. L'autotutela esecutiva è: la rivalutazione delle situazioni di fatto poste alla base di un provvedimento. l'iniziativa affidata alla pubblica amministrazione per il ripristino della tutela degli interessi pubblici. la verifica dei requisiti di legittimità. l'attività dell'amministrazione diretta all'esecuzione coattiva degli atti provvedimentali. La revoca è: l'atto diretto a rimuovere un precedente provvedimento per vizi di inopportunità, dovuti al mutamento oggettivo delle circostanze presenti al momento dell'adozione dell'atto originario. il potere esercitato dall'amministrazione su ricorso del destinatario dell'atto. il semplice ritiro di un atto. la rimozione di un precedente atto per il mancato esercizio di un diritto. L'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo, può avvenire: entro sei mesi dal momento dell'adozione. entro ventiquattromesi dal momento dell'adozione. sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi. entro il termine di sessanta giorni dall'adozione. Tra i presupposti richiesti per il legittimo esercizio del potere di annullamento d'ufficio vi è: quello dell'illegittimità del provvedimento oggetto di annullamento. quello dei motivi di opportunità. il potere dell'amministrazione di agire con discrezionalità. l'istanza del privato interessato. Il "termine ragionevole" entro cui può avvenire l'annullamento d'ufficio dall'adozione del provvedimento, va valutato: discrezionalmente dall'amministrazione. in concreto tenendo in debito conto il grado degli interessi coinvolti nella vicenda. secondo motivi di opportunità. in base alla istanza del privato. L'art. 21-quinques della L. 241/90, stabilisce che "se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amminstrazione...": deve emanare un nuovo provvedimento entro 30 giorni. deve emanare un nuovo provvedimento entro 60 giorni. deve emanare un nuovo provvedimento entro 90 giorni. ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. A fronte della revoca legittima è possibile che il privato non si limiti ad azionare soltanto il meccanismo dell'indennizzo ex art. 21-quinques L. 241/90, ma eserciti anche: un'azione di risarcimento del danno precontrattuale. un'azione per l'indennizzabilità anche del lucro cessante. una richiesta di responsabilità erariale verso il RUP. una richiesta di responsabilità erariale verso l'amministrazione. Da sempre sono dibattuti i rapporti tra autotutela e atti nulli. L'amministrazione può essa stessa accertare la nullità dell'atto e, di conseguenza, sostituirlo o eliminarlo formalmente dall'ordinamento. Tale eliminazione formale dell'atto nullo consiste: nel c.d. mero ritiro. nel c.d. rinvio. nel c.d. accertamento di opportunità. nel c.d. accertamento d'illegittimità. La potestà dell'amministrazione di tornare sulle proprie decisioni non si manifesta solo attraverso la eliminazione di un atto, ma anche con atti che mirano alla conservazione generalmente definiti: atti in attesa di definizione. atti di convalescenza. atto a durata limitata. atti ordinari. L'Amministrazione può decidere di emettere un atto che mira alla conservazione del provvedimento attraverso la convalida dello stesso; la convalida è disciplinata: dall'art. 21-nonies, comma 2, della L. 241/90, novellata dalla L. 15/2005. dall'art. 14 della L. 241/90. dall'art. 15 della L. 241/90. dall'art. 16 della L. 241/90. Un'altra forma di conservazione dell'atto è la Ratifica che è: una particolare ipotesi di sanatoria. una particolare ipotesi di conversione. una particolare ipotesi di interpretazione autentica. una particolare ipotesi di convalida dell'atto annullabile con la quale l'autorità competente conferma l'atto adottato da un'autorità incompetente dello stesso ramo. Altra manifestazione del potere di autotutela con esito conservativo è data dall'istituto dalle conversione, con cui l'amministrazione: all'esito del riesame dell'atto viziato ne conserva gli effetti attraverso un processo interpretativo che sana l'originario provvedimento invalido, trasformandolo in atto diverso. all'esito del riesame l'amministrazione acquisisce ex post un atto endoprocedimentale. all'esito del riesame l'amministrazione ratifica il precedente atto. all'esito del riesame l'amministrazione elimina gli errori materiali. L'art. 21-bis della L.241/90 stabilisce che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari acquistano efficacia: sin dalla adozione del provvedimento. sin dall'inizio della istruttoria. con la comunicazione formali ai destinatari, qualificandoli così come attirecettizi. sin dalla manifestazione della volontà di emanare il provvedimento. Le principali subcategorie dei provvedimenti limitatitivi sono: i provvedimenti ablatori, gli ordini e le diffide, i provvedimenti sanzionatori. i provvedimenti aventi caratteri della imperatività. i provvedimenti aventi i caratteri della nominatività. i provvedimenti aventi carattere della tipicità. Nella sottocategoria dei provvedimenti ablatori rientra un'ampia gamma di atti autoritativi che produco come effetto quello: di ampliare la sfera patrimoniale del destinatario. di ampliare la sfera personale del destinatario. di ampliare la sfera patrimoniale e personale del destinatario. di restringere la sfera patrimoniale e personale del destinatario, estinguendo o modificando situazioni giuridiche soggettive attraverso l'imposizione di obblighi di fare o di non fare. Le sanzioni amministrative costituiscono un ulteriore tipologia di provvedimenti: restrittivi della sfera giuridica del destinatario. ampliativa della sfera giuridica del destinatario. in cui l'amministrazione applica la propria discrezionalità. in cui l'amministrazione instaura un dialogo continuo con il destinatario. Anche le sanzioni amministrative, al pari di quelle penali: sono presidiate dal divieto di applicazione per l'avvenire. sono presidiate dal divieto di retroattività. si applica il principio penalistico del favor rei. nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato. Si parla di sanzioni c.d. ripristinatorie ma l'espressione in realtà è ambigua, perché questi atti non sono sanzioni ma: comuni provvedimenti amministrativi e l'effetto afflittivo che il privato subisce è solo la conseguenza indiretta della realizzazione dell'interesse pubblico che viene, attraverso il provvedimento, ripristinato. intimazioni di pagamento. atti che non hanno conseguenze pregiudizievoli per il destinatario. atti di costituzione in mora per il destinatario. La sanzione amministrativa in senso proprio ha esclusivamente finalità afflittiva ed essa non è diretta a curare o realizzare un interesse pubblico particolare ma solo: a intimare al destinatario un corretto comportamento. a punire chi ha trasgredito le regole, per cui alla base della sanzione vi è l'interesse generale all'osservanza della legge. a comunicare al destinatario che non vi saranno ulteriori avvisi. a invitare il destinatario a regolarizzare i pagamenti entro termini perentori. A differenza dei provvedimenti amministrativi, le sanzioni ammistrative si impugnano di regola: dinanzi al Questore. Dinanzi all'Autorità sovraordinata. dinanzi al Consiglio di Stato. dinanzi al Giudice Ordinario mediante opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/1981. L'ordinamento consente alla pubblica amministrazione di disporre il sequestro dei beni in vista di un provvedimento definitivo a carattere ablatorio e in funzione di: garantire l'effettiva esecuzione di una confisca, anticipando la sottrazione dei beni confiscabili alla sfera giuridica dell'autore dell'illecito, ed evitando ulteriori illeciti da pate del trasgressore. notificare all'autore dell'illecito la volontà dell'amministrazione. instaurare un contraddittorio. consentire all'autore dell'illecito la predisposizione di una memoria difensiva. La confisca è una sanzione amministrativa accessoria punitiva di un illecito amministrativo, più precisamente una sanzione repressiva e viene disposta: per evitare che si verifichi un illecito. quando l'illecito si è già verificato e ha l'effetto di acquisto di altrui beni da parte dello Stato o di altri enti pubblici, senza indennizzo. quando non vi è pericolosità del trasgressore. quando vale a verificare la proporzionalità della misura restrittiva rispetto all'illecito. Il fermo amministrativo è previsto dall'art. 69, ult. Comma, del R.D. n. 2440/1923 . Si tratta di uno strumento cautelare diretto a: legittimare la sospensione temporanea del pagamento di debiti liquidi ed esigibili da parte dello Stato a salvaguardia dell'eventuale compensazione con crediti che altre amministrazioni statali vantino nei confronti del medesimo soggetto. a salvaguardare il patrimonio per garantire il privato da pregiudizi economici. valutare la situazione creditoria del privato. valutare i presupposti per stipulare una transazione favorevole al privato. A proposito dei provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica altrui bisogna certamente indicare: i provvedimenti di autotutela. le concessioni e le autorizzazioni. i provvedimenti sanzianori. i provvedimenti ablatori. L'autorizzazione, secondo una definizione classica, costituisce: un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto richiedente è già titolare in virtù di una posizione giuridica soggettiva riconosciutagli dall'ordinamento. quel provvedimento con cui l'amministrazione a seguito di un controllo successivo procede a rimuovere un permesso precedentemente rilasciato. è uno strumento di controllo successivo, da parte dell'amministrazione, sullo svolgimento di un'attività. un provvedimento di revoca di una concessione edilizia. La concessione è l'atto con il quale l'amministrazione: rinnova al privato il rilascio di una precedente autorizzazione. attribuisce ex novo o trasferisce la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto privato. conferma al privato una licenza precedentemente rilasciata. rinnova un precedente provvedimento autorizzativo. La concessione, a differenza dell'autorizzazione, instaura in molti casi: un rapporto di breve durata con il concessionario caratterizzato da reciproci obblighi. un rapporto che accorda un privilegio o una prerogativa già concessa in precedenza. un rapporto con una durata massima biennale prorogabile per una volta per uguale periodo. un rapporto di lunga durata con il concessionario, caratterizzato da diritti ed obblighi reciproci e da poteri di vigilanza continuativa e talora anche di indirizzo delle attività poste in essere in base alla concessione. L'atto con il quale è trasferito al privato l'uso di un bene pubblico ha natura di concessione-contratto e consiste nella combinazione di: a) un provvedimento amministraivo di carattere autorizzatorio e la P.A. conserva i poteri di vigilanza e controllo b)una convenzione di diritto privato contenente la disciplina dettagliata del rapporto. a) un provvedimento di delega totale al privato concessionario, b) un accordo che prevede una relazione annuale del concessionario alla P.A. a) una determinazione dirigenziale con cui la P.A. trasferisce al privato l'intera gestione dell'attività, b) un accordo che disciplina i controlli della P.A. a) un decreto di assegnazione diretta dell'attività al privato, b) un disciplinare che ribadisce i poteri di vigilanza della P.A. Per la concessione di beni pubblici al privato è: sufficiente un'assegnazione diretta. sufficiente una determinazione dirigenziale su delega dell'organo deliberante. è necessario un provvedimento del legale rappresentante su proposta del RUP. sempre necessaria la gara, perché con la concessione di un'area pubblica si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti che operano sul mercato e dunque si impone una procedura competitiva. Con decisione n. 18 del 09.11.2021, il Consiglio di Stato (Ad. Plenaria) ha ribadito, che le norme legoslative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: possono essere applicate solo fino al dicembre 2025. possono essere applicate solo fino al dicembre 2026. possono essere applicate solo fino al dicembre 2027. sono in contrasto con il diritto eurounitario e tali norme non devono essere applicate né dai Giudici né dalla Pubblica amministrazione. Sempre con la decisione n. 18 del 09.11.2021, dove il Consiglio di Stato (Ad. Plenaria) è nuovamente intervenuto sulla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha precisato che la non applicazione della legge implica che le concessioni già rilasciate: debbano ritenersi "tamquam non esset". debbano ritenersi limitate nel tempo. debbano ritenersi valide solo in casi eccezionali. debbano ritenersi valide se il contratto stipulato dall' amministrazione con il privato era vantaggioso per la P.A. La legge 21/062022 n. 78 che disciplina la "delega al Governo in materia di contratti pubblici", il Governo è delegato: a disciplinare le proroghe delle concessioni marittime. a verificare caso per caso i presupposti per concedere la proroga. ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recante la disciplina dei contratti pubblici. a confermare le proroghe solo se il privato aveva in precedenza regolarmente adempiuto alle condizioni contrattuali. |




