DELIBERA ARERA 655
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![]() DELIBERA ARERA 655 Description: ESERCITAZIONE PER CONCORSO |



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La Delibera 655/2015 disciplina: La qualità tecnica del SII. La qualità contrattuale del SII. Le tariffe del SII. La gestione delle reti. La regolazione della qualità contrattuale riguarda: Solo l’acquedotto. Solo la fognatura. Tutti i servizi del SII. Solo la depurazione. Il periodo di regolazione iniziale decorre dal. 1 gennaio 2015. 1 luglio 2015. 1 gennaio 2016. 1 luglio 2016. Gli standard di qualità sono suddivisi in: Minimi e massimi. Generali e specifici. Tecnici e amministrativi. Ordinari e straordinari. Gli standard specifici sono riferiti: All’ambito territoriale. Alla singola prestazione verso l’utente. Alla rete. Alla tariffa. Il tempo massimo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo è: 10 giorni. 15 giorni. 20 giorni. 30 giorni. Il tempo massimo di preventivazione con sopralluogo è: 20 giorni. 25 giorni. 30 giorni. 45 giorni. Il tempo massimo di esecuzione dell’allaccio idrico è: 5 giorni. 10 giorni. 20 giorni. 30 giorni. Il tempo massimo di attivazione della fornitura è: 2 giorni. 3 giorni. 5 giorni. 10 giorni. La voltura deve essere eseguita entro: 2 giorni. 3 giorni. 5 giorni. 10 giorni. La cessazione amministrativa della fornitura deve avvenire entro: 3 giorni. 5 giorni. 7 giorni. 10 giorni. La riattivazione della fornitura sospesa per morosità deve avvenire entro: 1 giorno. 2 giorni. 3 giorni. 5 giorni. Il tempo massimo per la verifica del misuratore è: 5 giorni. 10 giorni. 15 giorni. 20 giorni. Il tempo massimo di risposta a reclami scritti è: 20 giorni. 25 giorni. 30 giorni. 45 giorni. Il tempo massimo di risposta a richieste scritte di informazioni è: 15 giorni. 20 giorni. 30 giorni. 45 giorni. Il mancato rispetto degli standard specifici comporta: Sanzioni amministrative. Indennizzi automatici. Riduzioni tariffarie. Diffida. L’indennizzo automatico base è pari a: 20 €. 25 €. 30 €. 50 €. L’indennizzo aumenta se il ritardo supera: Il doppio del tempo standard. Il triplo del tempo standard. 10 giorni. 30 giorni. L’indennizzo massimo riconoscibile è pari a: 50 €. 60 €. 75 €. 100 €. Gli indennizzi sono corrisposti: Su richiesta dell’utente. Automaticamente. A fine anno. Dopo. Gli standard generali sono valutati: Per singola utenza. Su base aggregata. Per singola pratica. Su richiesta. Il mancato rispetto degli standard generali comporta: Indennizzi automatici. Sanzioni dell’Autorità. Riduzioni tariffarie. Nessuna conseguenza. Il gestore deve pubblicare annualmente: Il bilancio. I risultati di qualità. Il piano investimenti. Le tariffe. La Carta dei Servizi deve contenere: Gli standard di qualità. Le tariffe. Le sanzioni. I reclami. La misura dei tempi decorre generalmente da: Protocollo interno. Ricezione della richiesta completa. Primo contatto. Pagamento. I giorni considerati sono: Solari. Lavorativi. Festivi esclusi. A scelta del gestore. L’utente finale è: Il proprietario. Il conduttore. Il titolare del contratto. Il Comune. La richiesta è completa quando: È protocollata. Contiene tutti i dati richiesti. È firmata. È pagata. In caso di richiesta incompleta il gestore: La respinge. Richiede integrazione. Applica indennizzo. La archivia. Il tempo si sospende fino a: Pagamento. Integrazione documentale. Sopralluogo. Autorizzazione comunale. Gli standard valgono anche per: Grandi utenze. Utenze domestiche. Tutti gli utenti. Utenze pubbliche. Il mancato rispetto per cause di forza maggiore: È sempre sanzionato. Non comporta indennizzo. Comporta sconto. È indifferente. La fatturazione rientra tra: Standard tecnici. Standard generali. Standard specifici. Servizi opzionali. Il tempo massimo di rettifica fattura è: 20 giorni. 30 giorni. 45 giorni. 60 giorni. Il gestore deve garantire: Continuità del servizio. Trasparenza. Qualità contrattuale. Tutte le precedenti. L’Autorità competente è: Regione. ARERA. Comune. ARPA. La Carta dei Servizi deve contenere: Le tariffe. Gli standard di qualità. Le sanzioni. I reclami. La Carta dei Servizi deve essere: Depositata. Pubblicata. Approvata dal Comune. Registrata. I dati di qualità devono essere comunicati ad ARERA: Mensilmente. Trimestralmente. Annualmente. Su richiesta. Il mancato invio dei dati ad ARERA comporta: Nessuna conseguenza. Indennizzi. Sanzioni. Diffida. Gli standard generali incidono su: Indennizzi. Valutazione complessiva del servizio. Bolletta. Reclami. Le prestazioni soggette a standard sono: Facoltative. Obbligatorie. Straordinarie. Accessorie. Il gestore deve conservare i dati per almeno: 2 anni. 3 anni. 5 anni. 10 anni. La qualità contrattuale è distinta dalla qualità: Economica. Tecnica. Ambientale. Gestionale. L’indennizzo triplica se il ritardo supera: Il doppio. Il triplo del tempo standard. Il quadruplo. 60 giorni. Gli standard si applicano anche ai subentri: Mai. Solo su richiesta. Sì. Solo a pagamento. Le prestazioni fuori standard sono soggette a: Sanzione. Indennizzo. Diffida. Archiviazione. La qualità contrattuale è distinta dalla qualità: Economica. Tecnica. Ambientale. Gestionale. L’indennizzo è dovuto anche senza reclamo: Mai. Su richiesta. Sì, automaticamente. A fine anno. Gli standard specifici sono espressi in: Percentuale. Giorni. Euro. Metri cubi. |





