DIRITTO AMMINISTRATIVO
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![]() DIRITTO AMMINISTRATIVO Description: LEZIONE 16 |



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L'organo con legittimazione separata è un particolare tipo di organo che: ha soggettività giuridica, ma non una personalità giuridica distinta dalla P.A. di appartenenza. non ha né soggettività giuridica, né una personalità giuridica distinta dalla P.A. di appartenenza. ha soggettività giuridica e personalità giuridica distinta dalla P.A. di appartenenza. ha una personalità giuridica distinta dalla P.A. di appartenenza. L’organo con legittimazione separata. non è parte sostanziale e processuale nei rapporti con i soggetti terzi. è parte sostanziale nei rapporti con i soggetti terzi. è rappresentato dall'ente pubblico cui appartiene nei rapporti con i soggetti terzi. è parte sostanziale e processuale nei rapporti con i soggetti terzi. Le gestioni commissariali: sono organi-ente. sono meri uffici di un ente. sono organi con personalità giuridica. sono organi a legittimazione separata. L'Agenzia delle Entrate: non è un organo-ente. è una persona giuridica titolare di organo. è un organo-ente. è un organo con legittimazione separata. l'azione politica e l'azione amministrativa. sono sempre indipendenti l'una dall'altra. operano separatamente e fra di loro non ci è alcun collegamento. pur operando separatamente sono tra di loro collegate. sono sempre la seconda subordinata al potere direttivo della prima. la separazione e il collegamento tra l'azione politica e l'azione amministrativa sono garantiti da. l'indipendenza degli uffici dirigenziali dal potere politico. la distinzione funzionale tra le due sfere di attività, la separazione organica tra gli uffici di direzione politica e gli uffici dirigenziali, l'indipendenza di alcuni uffici dirigenziali dal potere politico. la distinzione funzionale tra le due sfere di attività con subordinazione degli uffici dirigenziali al potere politico. l'attribuzione di medesime funzioni alle due sfere di attività, la separazione organica tra gli uffici di direzione politica e gli uffici dirigenziali, l'indipendenza di alcuni uffici dirigenziali dal potere politico. I Ministeri: sono dotati di personalità giuridica. sono meri uffici dello Stato-ente. sono riconducibili alle categorie degli organi a legittimazione separata o a quella degli organi-ente. non sono dotati di soggettività giuridica. |





