DIRITTO AMMINISTRATIVO
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![]() DIRITTO AMMINISTRATIVO Description: LEZIONE 3 |



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Il Diritto Privato: non si applica mai alle Pubbliche Amministrazioni. è in rapporto di giustapposizione con il Diritto Amministrativo. è in rapporto di "regola-eccezione" con il Diritto Amministrativo. si applica ogni volta che non vi è una regola specifica di Diritto Amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo sono. solo il diritto europeo. la prassi. il diritto nazionale e il diritto europeo. solo il diritto nazionale. Le Pubbliche Amministrazioni: sono dotate di capacità giuridica generale. non possono essere titolari di diritti ed obblighi. non possono instaurare con i soggetti privati rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. non possono essere titolari di diritti ed obblighi. Il Diritto Amministrativo è autonomo dal Diritto Privato perché: sono diversi i mezzi di tutela che i privati possono esercitare nei confronti della pubblica Amministrazione. sono diversi i principi giuridici a cui si ispira (autorità, il primo; libertà il secondo). le situazioni giuridiche soggettive che caratterizzano i rapporti da essi disciplinati, pur essendo corrispondenti, sotto sottoposte ad un diverso regime di tutela. le situazioni giuridiche soggettive che caratterizzano i rapporti da essi disciplinati, pur essendo corrispondenti, sotto sottoposte ad un diverso regime di tutela. Il Diritto Amministrativo: può prevalere sul Diritto Privato. prevale sul Diritto Privato nei soli casi consentiti dalla Costituzione. non prevale mai sul Diritto Privato. non si applica mai ai soggetti privati. L'art. 1, co. 1-ter della legge n. 241/1990 dispone che: i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia superiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 241/1990. i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative possono assicurare il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia anche inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 241/1990. i soggetti pubblici preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 241/1990. i soggetti pubblici preposti all'esercizio di attività private assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 241/1990: le norme della legge n. 241/1990 non si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. le norme della legge n. 241/1990 si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. le norme della legge n. 241/1990 si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative solo se espressamente richiamate dal codice civile. le norme della legge n. 241/1990 si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, anche con riguardo all'attività iure privatorum. L'art. 1, co. 1-bis della legge n. 241/1990, dispone che: La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce sempre secondo le norme di diritto amministrativo salvo che la legge disponga diversamente». «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce sempre secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente». «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente». «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, non agisce mai secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente». L'art. 30, co. 8 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016): disciplina le modalità di conclusione degli accordi amministrativi. rinvia le disposizioni del codice civile per disciplinare tutto quanto ivi non espressamente previsto. vieta alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti. rinvia solo alle disposizioni della legge generale del procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) per disciplinare tutto quanto ivi non espressamente previsto. |





