Diritto Internazionale
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Title of test:![]() Diritto Internazionale Description: prof. dell'Acqua - Ranaldi |




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A quando viene comunemente fatta risalire la nascita dell’odierna società internazionale?. al 1648. al 1815. al 1945. al 1492. Nella società internazionale i soggetti primari sono: gli Stati. gli insorti. le organizzazioni internazionali. gli individui. La soggettività internazionale degli individui: deriva da un approccio ideologico liberaldemocratico di matrice occidentale. deriva da un approccio ideologico di matrice socialista. è unanimemente riconosciuta in dottrina. è sancita dalla Carta delle Nazioni Unite. Analizzando l’ordinamento internazionale può dirsi che: gli Stati preesistono all’ordinamento giuridico. gli Stati esistono perché riconosciuti da altri soggetti. gli Stati esistono per qualificazione giuridica dell’ordinamento. è l’ordinamento giuridico a creare l’insieme dei soggetti riuniti nella società internazionale. Le funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coercitiva del diritto: si differenziano tra l’ordinamento interno e quello internazionale. non esistono nel diritto internazionale. esistono solo nell’ordinamento interno. hanno caratteri identici negli ordinamenti interni e nell’ordinamento internazionale. Con riguardo alle attività di accertamento ed attuazione coercitiva del diritto: non esiste un organo internazionale con giurisdizione universale, cui gli Stati abbiano l’obbligo di sottoporre le proprie controversie. gli Stati hanno l’obbligo di risolvere le loro controversie. gli Stati non possono scegliere liberamente il procedimento di soluzione delle controversie che ritengono più adeguato. gli Stati non possono ricorrere a misure di autotutela. Le organizzazioni internazionali: sono sovrastrutture giuridiche i cui trattati istitutivi determinano l’esistenza di una serie di rapporti obbligatori fra gli Stati membri. si sono affrancate in termini di indipendenza dagli Stati membri che le avevano create. sono enti indipendenti di tipo istituzionale o “sovranazionale”. detengono la sovranità ceduta loro dagli Stati membri. Secondo le dottrine del world government, della global governance e dell’international government: la società internazionale sarebbe soggetta ad un progressivo processo di istituzionalizzazione per la presenza e l’attività di numerose organizzazioni internazionali. la tradizionale nozione di sovranità dello Stato non ha subito mutamenti. gli individui non sono da ricomprendere tra i soggetti di diritto internazionale. il novero dei soggetti internazionali è rimasto invariato. Il contenuto della sovranità statuale: non è stato alterato dai mutamenti dovuti alla globalizzazione. è mutato in quanto lo Stato è attualmente condizionato dal punto di vista politico ed economico dalla società internazionale. si è modificato in ragione degli accresciuti limiti giuridici imposti dal diritto internazionale alla libertà di agire dello Stato. appare del tutto superato. I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo. a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale. a due diverse concezioni dei rapporti tra Governo e Parlamento. a due diverse concezioni dei rapporti tra un’Organizzazione internazionale ed i suoi Stati membr. a due diverse concezioni dei rapporti tra le Nazioni Unite e l’Unione europea. Per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono: sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi. parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa. sistemi giuridici affini, in cui i processi autoritativi e normativi sono dovuti ad una medesima volontà. un unicum normativo in cui le antinomie rappresentano delle patologie da eliminare. La concezione monista ritiene che il diritto internazionale e il diritto dello Stato siano: parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa. sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi. ordinamenti originari ed autonomi. ordinamenti pienamente efficaci, validi e indifferenti rispetto all’altro nell’ambito della propria sfera di applicazione. I soggetti di diritto internazionale, in termini qualitativi: sono sempre tutti uguali, anche quando il numero di norme di cui sono destinatari differisce tra l’uno e l’altro. sono uguali allorché il numero di norme di cui sono destinatari corrisponde. sono gerarchicamente diversi. sono diversi perché il numero di norme di cui sono destinatari differisce tra l’uno e l’altro. Per chi intende il soggetto come ente-territoriale: l’indipendenza dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios. la sovranità non è considerata quale requisito necessario della soggettività dell’ente. l’ente indipendente non è anche sovrano sul proprio territorio. la soggettività è svincolata dal controllo territoriale. Per chi intende il soggetto come ente-potenza: la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, non viene considerata quale prova dell’indipendenza dell’ente. la sovranità è considerata quale requisito necessario della soggettività dell’ente. l’ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio. l’ente indipendente rappresenta, sul proprio territorio, la più alta istanza politica e giuridica per la popolazione. Quello tra Movimento di Liberazione Nazionale e Stato coloniale, straniero o razzista è: una guerra di liberazione nazionale. un conflitto armato non-internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi hanno l’obbligo di non intervento. un conflitto armato internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi hanno l’obbligo di non intervento. un conflitto armato non-internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi sono legittimati a fornire sostegno al Movimento di Liberazione Nazionale. Sul piano della soggettività internazionale, gli insorti e i rivoltosi: vanno distinti: gli insorti sono soggetti, i rivoltosi no. vanno distinti: i rivoltosi sono soggetti, gli insorti no. non sono distinti. sono oggetto della medesima disciplina di diritto internazionale umanitario. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta con riguardo alle vicende del soggetto-insorti?. gli insorti costituiscono un nuovo Stato: si avrà novazione della soggettività. gli insorti sostituiscono il precedente governo, ma estinguono il precedente entesoggetto statuale: si avrà novazione della soggettività. se gli insorti sono sconfitti, il soggetto si estingue. gli insorti sostituiscono il precedente governo senza estinguere il precedente entesoggetto statuale: sul territorio vi è sempre un solo Stato. Con riguardo alla soggettività internazionale della Santa Sede, secondo la teoria del doppio soggetto: vi è attualmente un duplice soggetto, temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede). l’ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale è la Santa Sede. lo Stato Città del Vaticano è un soggetto sui generis la cui soggettività internazionale è limitata alle questioni religiose. nel periodo compreso tra il 1870 ed il 1929 vi è stato un duplice soggetto, temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede). Il Sovrano Militare Ordine di Malta. non ha soggettività internazionale, come la Santa Sede. ha soggettività internazionale, come la Santa Sede. non ha soggettività internazionale, a differenza della Santa Sede. ha soggettività internazionale, a differenza della Santa Sede. La soggettività internazionale dell’individuo: va negata, perché è soggetto solo chi manifesti per forza propria la capacità reale, concreta di azionare l’ordinamento giuridico. va affermata perché gli individui sono, oggi, protagonisti della vita di relazione internazionale. è affermata dalla dottrina dualista. è negata dalle dottrine universaliste. La teoria contrattualista: riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base dell’espressa previsione dei trattati istitutivi. riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali solo sulla base della destinatarietà di norme. è attualmente la più seguita. riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base della ritenuta effettiva indipendenza dagli Stati membri. La teoria istituzionalista: riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base della ritenuta effettiva indipendenza dagli Stati membri. è ormai abbandonata. riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base dell’espressa previsione dei trattati istitutivi. non riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali. La teoria della sovranazionalità dell’Unione europea: è affermata da coloro che ritengono che l’Unione europea sia dotata di sovranità limitata a seguito di cessione o trasferimento da parte degli Stati membri di porzioni della propria sovranità. è negata da coloro che ritengono che l’Unione europea sia dotata di sovranità limitata a seguito di cessione o trasferimento da parte degli Stati membri di porzioni della propria sovranità. è affermata da chi nega la sovranazionalità dell’UE parlando piuttosto di delega (revocabile) di competenze dagli Stati membri all’Unione. è affermata dai fautori della sovranazionalità dell’UE sulla base della delega (revocabile) di competenze dagli Stati membri all’Unione. Il principio di autodeterminazione dei popoli è richiamato dalla Carta dell’ONU agli articoli: art 1, par. 2 e art. 55. art 1, par. 2 e art. 50. art. 2, par. 4 e art. 50. art. 2, par. 4 e art. 55. In quale di questi atti internazionali non trova enunciazione il principio di autodeterminazione dei popoli?. la Convenzione di Montego Bay del 1982. i Patti internazionali del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici. a Dichiarazione dell’Assemblea generale sulle relazioni amichevoli tra gli Stati del 1970. la Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 dell’AG. I popoli che aspirano all’autodeterminazione hanno i seguenti diritti: il diritto di «reagire e resistere» con la forza alle misure coercitive eventualmente adottate dallo Stato per impedire l’esercizio del diritto loro spettante. il diritto di «reagire e resistere» pacificamente alle misure coercitive eventualmente adottate dallo Stato per impedire l’esercizio del diritto loro spettante. il diritto di chiedere e ricevere un aiuto conforme ai fini e ai principi della Carta dallo Stato coloniale. il diritto di chiedere e ricevere un aiuto conforme ai fini e ai principi della Carta dall’Assemblea Generale. Attualmente si annoverano ancora territori non autonomi sotto amministrazione di: Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Nuova Zelanda. Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo. Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Russia. Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia e Cina. In tema di autodeterminazione: la Carta dell’ONU prevede una distinzione tra i territori non autonomi e i territori in amministrazione fiduciaria. la Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 dell’AG prevede una distinzione tra i territori non autonomi e i territori in amministrazione fiduciaria. a Carta dell’ONU prevede una distinzione tra i territori non autonomi e Stati coloniali. risultano equivalenti i territori non autonomi e i territori in amministrazione fiduciaria. Il diritto di scegliere il proprio status economico implica la sovranità permanente dei popoli sulle risorse naturali, come riconosciuto in diverse occasioni anche: dall’Assemblea Generale, dalla Corte internazionale di Giustizia, dall’art. 1, par. 2, comune ai Patti del 1966. dall’Assemblea Generale, dalla Corte internazionale di Giustizia, dall’art. 2, par. 1, comune ai Patti del 1966. dall’Assemblea Generale, dalla Corte internazionale di Giustizia, dall’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949. dall’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Il diritto all’autodeterminazione interna è sancito dal Patto sui diritti civili e politici del 1966 all’articolo: 27. 1, par. 2. 55. 2, par. 4. Nel caso di autodeterminazione interna del Quebec nello Stato canadese, la Corte Suprema canadese: ha riconosciuto al gruppo francofono del Quebec lo status di «popolo». non ha riconosciuto al gruppo francofono del Quebec lo status di «popolo». ha ritenuto che sussistesse il diritto all’autodeterminazione esterna. ha ritenuto che il diritto all’autodeterminazione interna non fosse tutelato. Il popolo avrà titolo per esercitare la secessione dallo Stato plurinazionale (c.d. remedial secession): solo nel caso in cui al popolo interessato sia rifiutata la facoltà di esercitare, all’interno dell’ordinamento cui appartiene, il suo diritto all’autodeterminazione interna. solo nel caso in cui al popolo interessato sia rifiutata la facoltà di esercitare, all’interno dell’ordinamento cui appartiene, il suo diritto all’autodeterminazione esterna. sempre, a prescindere dal rispetto dell’integrità territoriale e dell’unità politica dello Stato. nel caso in cui non abbia un’adeguata rappresentanza nel parlamento nazionale. Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza: dalla Serbia. dall’Albania. dalla Bosnia-Erzegovina. dal Montenegro. Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza: nel 2008. nel 2012. nel 2003. nel 1999. Con l’Advisory Opinion del 22 luglio 2010 la Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata: sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia. sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Québec dal Canada. sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza della Catalogna dalla Spagna. sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Montenegro dalla Serbia. Nel sistema delle fonti di diritto internazionale, le norme generali consistono in: principi e consuetudini. trattati. norme convenzionali. norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali. Nel sistema delle fonti di diritto internazionale, le norme particolari consistono in: trattati. principi. consuetudini. norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali. Tra le norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali rientrano: le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e gli atti giuridici vincolanti dell’Unione europea. i principi. le consuetudini. i trattati. Ai sensi dell’art. 38 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: una norma di un trattato può diventare anche una norma generale di contenuto identico. una norma generale può diventare anche una norma di un trattato di contenuto identico. una norma generale ed una norma di un trattato non possono avere il medesimo contenuto. una norma di un trattato non può diventare anche una norma generale di contenuto identico. Quando, nell’ambito del diritto internazionale, si parla di codificazione, si intende: il processo consistente nel ricostruire il contenuto delle norme generali già esistenti per poi trascriverlo in forma scritta in un trattato. il processo per cui una norma di diritto convenzionale viene rispettata anche dagli Stati non parte in quanto percepita come corrispondente ad una consuetudine. il processo per cui una norma di diritto convenzionale viene rispettata anche dagli Stati non parte in quanto percepita come corrispondente ad una norma di ius cogens. il processo consistente nella trascrizione di una consuetudine in una norma di terzo grado. La Commissione di diritto internazionale: è un organo sussidiario permanente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. è stato creato nel 1945. è un organo sussidiario permanente del Segretario Generale delle Nazioni Unite. è un organo sussidiario permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 1 In caso di antinomia tra norme internazionali si applicano: il criterio della successione delle norme nel tempo ed il criterio di specialità. il criterio cronologico ed il criterio della competenza. il criterio della competenza ed il criterio della successione delle norme nel tempo. il criterio di specialità ed il criterio gerarchico. Nel decidere le controversie in base al diritto internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia dovrà seguire l’ordine di applicazione indicato dall’art. 38: convenzioni, consuetudini, principi. consuetudini, convenzioni, principi. principi, convenzioni, consuetudini. principi, consuetudini, convenzioni. L’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia. non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono. vieta alla Corte la facoltà di statuire ex aequo et bono. dà la possibilità alla Corte di statuire ex aequo et bono anche se le parti non vi consentono. dà la possibilità alla Corte di applicare lo ius cogens anche se le parti non vi consentono. Nel caso Al-Jedda la Corte di Strasburgo ritenne che: l’adempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza non esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani. l’adempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani. l’inadempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza non esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani. ’inadempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani. Nell’interpretare ed applicare la norma convenzionale individuata quale lex specialis si applicano: in primo luogo, le norme di interpretazione dei trattati e, in secondo luogo, le altre norme generali, diverse da quelle sull’interpretazione dei trattati, e convenzionali. le norme generali di diritto internazionale in materia di interpretazione dei trattati. gli artt. 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. i principi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Sono considerati esempi di regimi normativi autosufficienti: il sistema dell’Organizzazione mondiale del commercio e quello previsto dalla Sezione XII del Trattato di Versailles del 1919. il sistema della Organizzazione internazionale del lavoro. il sistema della Organizzazione mondiale della sanità. il sistema previsto dalla Sezione II del Trattato di Versailles del 1919. Ai sensi dell’articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. è annullabile qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua entrata in vigore, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. è annullabile qualsiasi trattato che, al momento della sua entrata in vigore, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai sensi dell’articolo 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue. in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è annullabile. in caso di sopravvenienza di un nuovo trattato, qualsiasi norma imperativa di diritto internazionale generale esistente che sia in conflitto con tale trattato è annullabile. in caso di sopravvenienza di un nuovo trattato, qualsiasi norma imperativa di diritto internazionale generale esistente che sia in conflitto con tale trattato è nulla e si estingue. 3 Le norme generali di ius cogens sono: norme imperative che tutelano valori essenziali per la società degli Stati. norme imperative che possono essere derogate solo da norme convenzionali in materia di diritti umani. norme imperative che possono essere derogate solo da norme convenzionali in materia di diritti umani. norme imperative che possono essere derogate solo da norme convenzionali in materia di diritto dei conflitti armati. In caso di inadempimento di obblighi bilaterali: solo lo Stato cui era dovuto il rispetto dell’obbligo avrà titolo giuridico per invocare la responsabilità internazionale dello Stato inadempiente. tali obblighi sono esigibili, quando erga omnes, dalla generalità degli altri Stati. tali obblighi sono esigibili da tutti gli Stati operanti uti universi per conto della Comunità internazionale. ciascuno Stato ha titolo per agire in nome e per conto dello Stato leso. Gli obblighi collettivi sono dovuti: nei confronti di tutta la società internazionale nel suo complesso se l’obbligo scaturisce da una norma generale (obbligo erga omnes). nei confronti di tutti gli Stati parte ad un trattato, se l’obbligo scaturisce da una norma generale (obbligo erga omnes). nei confronti di tutta la società internazionale nel suo complesso se l’obbligo scaturisce da una norma convenzionale (obbligo erga omnes partes). nei confronti di uno Stato. Come esempi di obblighi collettivi, la Corte internazionale di giustizia non ha indicato: le norme in materia di commercio internazionale. i divieti di aggressione, di minaccia o uso della forza e di genocidio. il dovere di tutelare i diritti umani fondamentali. il principio di autodeterminazione dei popoli. Tra gli atti unilaterali non vi sono: la dichiarazione. la denuncia. la richiesta. la rinuncia. Quale tra i seguenti atti non rientra nella categoria degli atti unilaterali per il diritto internazionale?. la partecipazione. la promessa. la protesta. il riconoscimento. Le Dichiarazioni di principi sono: Risoluzioni dell’Assemblea Generale. Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pareri consultivi della Corte internazionale di Giustizia. Raccomandazioni dell’Assemblea Generale. Non rientra tra le Dichiarazioni di principi: il Patto internazionale sui diritti civili e politici. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati. la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati. la Definizione del crimine di aggressione. Secondo le dottrine consensualistiche: le norme generali vincolano solo gli Stati che le abbiano accettate o riconosciute. le norme generali vincolano tutti gli Stati. la volontà normativa del gruppo può imporsi sul singolo membro dissenziente. va rifiutato l’approccio volontaristico. Per “Stato obiettore persistente” si intende quello Stato che, durante il processo di formazione di una norma generale: non considera doveroso giuridicamente tenere il comportamento seguito, invece, dagli altri Stati e destinato nel tempo a divenire vincolante. non tiene il comportamento seguito, invece, dagli altri Stati e destinato nel tempo a divenire vincolante anche se lo considera doveroso giuridicamente. non considera doveroso giuridicamente tenere il comportamento seguito, invece, dagli altri Stati in attuazione di una consuetudine internazionale. non tiene il comportamento seguito, invece, dagli altri Stati in attuazione di una consuetudine internazionale. Due casi decisi dalla Corte internazionale di giustizia sono di solito richiamati a sostegno dell’esistenza dell’obiezione persistente nel diritto internazionale: il caso delle Peschiere anglo-norvegesi, (Fisheries Case - United Kingdom v. Norway, 1951) ed il caso dell’Asilo diplomatico (Colombian-Peruvian Asylum Case - Colombia v. Peru, 1950). il caso dell’Asilo diplomatico (Colombian-Peruvian Asylum Case - Colombia v. Peru, 1950) ed il caso della legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010). il caso delle Peschiere anglo-norvegesi, (Fisheries Case - United Kingdom v. Norway, 1951) ed il caso della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Quebec (1998). il caso della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Quebec (1998) ed il caso della legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo (Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 2010). Il fondamento di obbligatorietà di tutte le norme internazionali si ritrova in due principi formali sulla produzione normativa: consuetudo est servanda e pacta sunt servanda. consuetudo est servanda e par in parem non habet iurisdictionem. pacta sunt servanda e par in parem non habet iurisdictionem. consuetudo est servanda e ne bis in idem. I principi consuetudo est servanda e pacta sunt servanda sono: principi formali. principi materiali. norme convenzionali. fonti di terzo grado. È un esempio di principio materiale: il principio della libera navigazione in alto mare. il principio consuetudo est servanda. il principio pacta sunt servanda. il principio ne bis in idem. Quale tra i seguenti principi non è enunciato dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra gli Stati del 1970?. l’intervento umanitario. l’autodeterminazione dei popoli. il non intervento negli affari interni o esterni di un altro Stato. il divieto della minaccia o dell’uso della forza. L’elemento oggettivo della consuetudine è: la diuturnitas o usus. dato dalla ripetizione saltuaria di un comportamento da parte della generalità degli Stati. l’opinio iuris sive necessitatis. dato dalla ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte della generalità degli Stati. Secondo quanto chiarito dalla Corte internazionale di Giustizia nel caso North Sea: è la qualificazione che distingue i comportamenti idonei alla creazione di norme da tutti gli altri. non è necessario che l’elemento soggettivo sia qualificato per contribuire alla formazione della norma generale consuetudinaria. la frequenza, od anche il carattere abituale degli atti, è sufficiente per la creazione della consuetudine. gli atti internazionali nel settore del cerimoniale o del protocollo sono motivati da un senso di dovere giuridico. Per norme particolari si intendono: quelle norme che si ritrovano nei trattati. quelle norme che si ritrovano delle consuetudini internazionali. quelle norme che hanno come destinatario una persona fisica. quelle norme che hanno come destinatario una persona giuridica. Una definizione di “trattato” è data dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, all’articolo: art. 2, lett. a. art. 2, par. 4. art 38. art. 3. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 non si applica: ai trattati conclusi in forma orale. ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. ai trattati adottati in seno alle organizzazioni internazionali. ai trattati bilaterali. La presentazione dei pieni poteri non è necessaria quando alla formazione del trattato partecipino determinate categorie di persone, tra le quali non vi sono: comandanti supremi quando negoziano e concludono trattati sul divieto di particolari categorie di armi. rappresentanti accreditati alle conferenze internazionali o presso le organizzazioni internazionali. capi di missione diplomatica. Capi di Stato e di Governo. Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l’atto compiuto dalla persona priva del potere di rappresentanza: non produce effetti giuridici salva la conferma successiva dell’atto da parte dello Stato. non produce mai effetti giuridici. è annullabile. produce effetti giuridici che cessano al momento della denuncia da parte dello Stato. Con riguardo alla procedura di formazione del trattato: vige il principio di libertà di forma. esiste una procedura obbligatoria nel diritto internazionale. gli Stati sono obbligati ad esprimere il loro consenso in uno dei seguenti modi: ratifica, accettazione, approvazione o adesione. non sono ravvisabili procedure tipiche nella prassi. Nella forma semplificata l’espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato può manifestarsi attraverso: la firma e lo scambio di strumenti costituenti il trattato. la firma e la ratifica. la firma e l’accettazione. l’approvazione e lo scambio di strumenti costituenti il trattato. Le forme solenni sono: ratifica, accettazione, approvazione, adesione. ratifica, accettazione, adesione, accessione. riserva, ratifica, accettazione, approvazione. riserva, accettazione, adesione, accessione. Alla firma può essere attribuito il valore di manifestazione del consenso ad essere vincolati in determinati casi previsti dall’art. 12 della Convenzione di Vienna del 1969, tra i quali non vi è: se la firma ha valore di autenticazione del testo. se il trattato lo prevede. se risulta altrimenti che gli Stati partecipanti alla negoziazione avevano concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto. se l’intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso della negoziazione. L’accordo di modificazione del trattato è autorizzato dall’art. 41, par. 1, della Convenzione di Vienna del 1969 in determinate ipotesi, tra le quali non vi è: se gli Stati parte all’accordo di modificazione hanno notificato agli altri Stati parte la loro intenzione di concludere tale accordo. se è espressamente previsto dal trattato. se, nel silenzio del trattato, comunque non pregiudica il godimento da parte delle altre parti dei loro diritti in base al trattato, né l’adempimento dei loro obblighi. se la modificazione non è incompatibile con la realizzazione dell’oggetto e dello scopo del trattato nel suo complesso. L’interpretazione dei trattati internazionali è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1969 agli articoli: 31, 32 e 33. 31 e 32. 39, 49 e 41. 39 e 40. L’emendamento e la modificazione del trattato sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna del 1969 agli articoli: 39, 40 e 41. 31, 32 e 33. 31 e 32. 39 e 40. Per modificazione del trattato si intende: l’alterazione delle disposizioni del trattato a seguito di un accordo solo tra alcuni degli Stati parte. l’alterazione delle disposizioni del trattato a seguito di un accordo tra tutti gli Stati parte. l’alterazione delle disposizioni del trattato a seguito di una decisione unilaterale di uno Stato parte. l’alterazione dell’oggetto e dello scopo del trattato. La riserva non può essere apposta al trattato se: il trattato lo proibisce. la riserva non è incompatibile con l’oggetto o lo scopo del trattato. il trattato non indica come possibili solo alcune riserve, vietando tutte quelle diverse. la riserva può essere sempre apposta al trattato. Quando lo Stato manifesta il proprio punto di vista sul contenuto o l’interpretazione di una norma del trattato si ha: una dichiarazione o una dichiarazione interpretativa. una dichiarazione o una riserva. una riserva. una riserva o una dichiarazione interpretativa. Con la riserva lo Stato mira a: escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato. escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a agli altri Stati parte. opporsi all’entrata in vigore del trattato. impedire l’entrata in vigore del trattato nei rapporti con lo Stato obiettore. Ai sensi dell’art. 20, par. 1, della Convenzione di Vienna, se le riserve sono espressamente autorizzate dal trattato. non serve un ulteriore atto di accettazione da parte degli altri Stati contraenti. esse si considerano apposte a seguito di un atto di accettazione da parte degli altri Stati contraenti. la riserva deve essere accettata da tutte le parti. la riserva viene accettata ed il trattato entra in vigore tra i due Stati nei limiti indicati dalla riserva. Conseguenze della nullità: la nullità investe l’intero trattato. le cause di nullità possono investire solo alcune clausole del trattato. gli atti che lo Stato il cui consenso è stato viziato ha posto in essere in buona fede prima di invocare il vizio possono essere ritenuti validi e produttivi di effetti giuridici. le cause di nullità possono essere sanate dallo Stato leso attraverso l’acquiescenza o un’espressa manifestazione di volontà. Conseguenze dell’annullabilità: le cause di annullabilità possono essere invocate solo dallo Stato leso. le disposizioni del trattato non hanno valore giuridico. qualsiasi Stato parte al trattato può invocarne l’annullabilità. l’eventuale acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato. Sono cause di annullabilità del trattato: la corruzione del rappresentante dello Stato. la violenza esercitata sul rappresentante dello Stato. la violenza esercitata direttamente sullo Stato mediante la minaccia o l’uso della forza. il contrasto del trattato con norme imperative del diritto internazionale generale. Sono cause di nullità del trattato: la violenza esercitata sul rappresentante dello Stato. l’errore. il dolo. a corruzione del rappresentante dello Stato. Ai sensi dell’art. 50 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la corruzione del rappresentante dello Stato è: una causa di annullabilità del trattato. una causa di nullità del trattato. una causa di nullità assoluta del trattato. una violazione dello ius cogens. Con riguardo alla successione tra Stati nei trattati, il principio della non automatica operatività dei fenomeni successori vede delle eccezioni per: i trattati localizzabili ed i trattati che regolano i confini internazionali. i trattati in materia di diritti umani ed i trattati localizzabili. i trattati in materia di diritti umani ed i trattati che regolano i confini internazionali. i trattati in materia di diritti umani. Ai sensi della Convenzione sulla successione degli Stati in materia di trattati per «Stato predecessore» si intende: lo Stato che è stato sostituito da un altro Stato in occasione della successione tra Stati lo Stato che è stato sostituito da un altro Stato in occasione della successione tra Stati. lo Stato che ha sostituito un altro Stato in occasione della successione tra Stati. lo Stato cessionario. lo Stato obiettore. La Convenzione sulla successione degli Stati in materia di trattati è databile al: 1978. 1969. 1949. 1977. Secondo il criterio della tabula rasa: il nuovo Stato non assume mai gli obblighi gravanti sul predecessore. il nuovo Stato resta libero da qualunque obbligo contratto da altri prima della sua nascita, salvo il caso in cui il predecessore fosse uno Stato coloniale. lo Stato successore assume obblighi e diritti dello Stato predecessore. è da favorirsi la continuità delle situazioni giuridiche fondate sui trattati. Nei procedimenti arbitrali è corretto usare i termini: lodo. giudice. sentenza. giurisdizione. Nei procedimenti giudiziali è corretto usare i termini: giurisdizione. arbitro. lodo. arbitrato. I mezzi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali si distinguono in: diplomatici e giudiziali. giudiziali ed arbitrali. diplomatici ed arbitrali. diplomatici e negoziali. Tra i mezzi pacifici diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali non vi è: l’arbitrato. i buoni uffici. la mediazione. la conciliazione. Quale tra le seguenti tipologie di ostilità non può essere definito un conflitto armato internazionale?. insurrezione. ostilità tra due o più Stati. ostilità tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato coloniale. ostilità tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato straniero. I conflitti armati internazionali sono previsti e disciplinati da: art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Secondo Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite. Quale tra le seguenti tipologie di ostilità non rientra tra i conflitti armati non-internazionali?. ostilità tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato coloniale conflitto armato interno. guerra civile. ribellione. insurrezione. I conflitti armati non-internazionali sono previsti e disciplinati da: articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Primo Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra fu adottato. nel 1977. nel 1945. nel 1949. nel 2006. Il secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra. definisce con maggiore precisione l’ambito di applicazione delle Convenzioni. amplia il novero delle disposizioni applicabili alle vittime dei conflitti armati internazionali. estende ai conflitti armati internazionali alcune disposizioni già applicabili a quelli non-internazionali. amplia l’ambito di applicazione rispetto a quello garantito dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra. Non sono considerati combattenti legittimi ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del Protocollo I: i civili. i membri delle milizie o dei corpi volontari. gli abitanti di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi delle forze armate nemiche, prendano spontaneamente le armi per combattere. i membri dei movimenti di resistenza (partigiani). Il generale divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali trovò consacrazione: nell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite. nell’art. 4, par. 2, della Carta delle Nazioni Unite. nell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. nell’art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Da quale disposizione della Carta dell’ONU è sancito l’obbligo in capo agli Stati di «risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo»?. art. 2, par. 3. art. 2, par. 4. art. 1. art. 39. Gli «atti di aggressione» di cui all’art. 3 della Risoluzione 3314 (29) del 14 dicembre 1974 dell’Assemblea generale non ricomprendono: il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte di un movimento di liberazione nazionale. ’attacco di terra, di mare o d’aria da parte delle forze armate di uno Stato nei confronti di un altro Stato. il fatto che uno Stato metta a disposizione di un altro Stato il proprio territorio per perpetrare un’aggressione armata. l’invio, da parte o per conto di uno Stato, di bande armate, gruppi, forze irregolari e mercenari che realizzino azioni armate contro un altro Stato. Le misure indicate dall’art. 40 della Carta dell’ONU: hanno carattere provvisorio. sono oggetto di una decisione vincolante del Consiglio. non possono essere oggetto di raccomandazione. implicano l’uso della forza. Le misure non implicanti l’uso della forza sono previste: dall’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite. dall’art. 40 della Carta delle Nazioni Unite. dall’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite. dall’art. 39 della Carta delle Nazioni Unite. Il sistema previsto dagli artt. 43-47 della Carta delle Nazioni Unite: è rimasto lettera morta. ha trovato un’esatta realizzazione del dettato normativo della Carta attraverso l’azione del Comitato di Stato Maggiore. ha trovato un’esatta realizzazione del dettato normativo della Carta attraverso l’uso della forza da parte degli Stati membri previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. ha trovato un’esatta realizzazione del dettato normativo della Carta attraverso le missioni dei Caschi blu. Le misure implicanti l’uso della forza sono previste: dall’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite. dall’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite. dall’art. 40 della Carta delle Nazioni Unite. dall’art. 39 della Carta delle Nazioni Unite. Tra le caratteristiche ricorrenti delle missioni di peacekeeping, di peacebuilding e di peace-enforcement non vi è: l’essere missioni di interposizione tra le parti in conflitto. l’impiego della forza solo per legittima difesa. ’imparzialità della forza multinazionale rispetto alle fazioni in lotta o alle parti in conflitto. il consenso delle fazioni e/o parti interessate al dispiegamento della missione sul proprio territorio. Le operazioni di “terza generazione” sono: operazioni di peace-enforcement. operazioni di peacebuilding. operazioni di post-conflict peacebuilding. operazioni di peacekeeping. La legittima difesa può essere: sia individuale che collettiva. solo individuale (reagisce lo Stato che subisce l’attacco). solo collettiva (uno o più Stati agiscono in difesa di un altro Stato oggetto di attacco armato). coordinata dal Comitato di Stato Maggiore. La teoria degli obblighi collettivi od erga omnes si è sviluppata a partire dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia: Barcelona Traction del 1970. Torrey Canyon del 1967. Secession of Quebec, 1998. Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, 2010. 1 La prassi in materia di intervento umanitario è riconducibile ai tre casi, tra i quali non vi è: le Risoluzioni n. 2170 e n. 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza relative all’uso della forza contro l’ISIS. l’intervento NATO del 1999 contro la Serbia-Montenegro. la Risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza che autorizzò gli Stati a prendere ogni misura necessaria contro il Governo libico. l’intervento della Gran Bretagna in Siria nel 2013. Ai sensi dell’art. 50, par. 1, del Progetto di articoli del 2001, le contromisure adottate dallo Stato leso non possono violare: il principio di proporzionalità. l’obbligo di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite. gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie. gli obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale. Secondo il dettato del Progetto di articoli del 2001 lo Stato è responsabile anche di determinati comportamenti esorbitanti del proprio organo; tra tali comportamenti non vi è: qualsiasi comportamento di un movimento per l’autodeterminazione di un popolo che si batta contro un governo che viola i diritti fondamentali di una minoranza. il comportamento dell’organo straniero messogli a disposizione se tale organo agisce nell’esercizio di prerogative dell’autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo. il comportamento di un movimento insurrezionale che riesca a divenire il nuovo governo dello Stato. il comportamento di un privato se e nella misura in cui quello Stato riconosca e adotti il comportamento in questione come proprio. L’art. 42 del Progetto di articoli individua come Stato leso dall’atto internazionalmente illecito: lo Stato cui era dovuto individualmente l’obbligo violato. lo Stato che faccia parte di un gruppo di Stati nel caso in cui la violazione dell’obbligo riguardi tutti gli Stati di quel gruppo. qualsiasi Stato nel caso dell’illecito inquinamento dell’alto mare. lo Stato che faccia parte di un gruppo di Stati se la violazione dell’obbligo è di natura tale da modificare radicalmente la posizione di quel determinato Stato rispetto al successivo adempimento dell’obbligo. Ai fini dell’attribuzione della responsabilità internazionale è attribuito all’organizzazione: il comportamento dei suoi organi ed agenti qualunque sia la loro posizione all’interno dell’organizzazione. il comportamento dei suoi organi ed agenti solo quando eccedono la propria competenza o contravvengono alle istruzioni ricevute. il comportamento dei suoi organi ed agenti solo quando agiscono ultra vires. il comportamento dei suoi organi ed agenti di livello dirigenziale. L’elemento soggettivo della consuetudine è: l’opinio iuris sive necessitatis. la diuturnitas o usus. dato dalla ripetizione saltuaria di un comportamento da parte della generalità degli Stati. dato dalla ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte della generalità degli Stati. I mezzi non diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali sono: arbitrato e regolamento giudiziario. negoziato ed arbitrato. mediazione ed arbitrato. commissioni di inchiesta e regolamento giudiziario. Con riguardo ai mezzi pacifici non diplomatici di risoluzione delle controversie, le principali istanze decisorie permanenti sono: la Corte permanente di arbitrato e la Corte internazionale di giustizia. la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale. la Corte permanente di arbitrato e la Corte di giustizia dell’Unione europea. la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte internazionale di giustizia. I mezzi non pacifici di risoluzione delle controversie internazionali: possono richiedere l’uso della forza armata oppure non richiederlo. richiedono necessariamente l’uso della forza armata. sono necessariamente mezzi coercitivi. sono necessariamente mezzi non coercitivi. Quale tra le seguenti non è una circostanza di esclusione dell’illecito?. il consenso dell’avente diritto. la forza maggiore. l’estremo pericolo. ’uso della forza coordinata dal Comitato di Stato Maggiore, ex art. 45 della Carta ONU. |