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Diritto Penale

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Diritto Penale

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Bozheku Ersi

Creation Date: 2026/01/30

Category: Others

Number of questions: 30

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2.1 La differenza tra il mondo dei fatti e il mondo delle norme sta nella circostanza che: non vi è alcuna differenza posto che le regole nascono per disciplinare i fattii. nessuna delle precedenti risposte è corretta. le norme possono disciplinare sia dei fatt iche degli atti a seconda della volontà del legislatore, mentre i fatti sono sempre degli accadimenti esterni. I fatti riguardano degli accadimenti esterni e seguono le regole causali, mentre le norme imprimono ai fatti un modo di essere, pretendendo la comformazione dei cittadini.

3.1 Il principio di frammentarietà significa che: possono essere puniti solo i comportamenti socialmente pericolosi. qualsiasi comportamento può essere punito penalmente. il ricorso allo strumento penale deve essere improtnato all'extrema ratio, cioè devono essere puniti solo quei comportamenti che provocano un grave danno o pericolo per un determinato bene meritevole di tutela. possono essere puniti penalmente solo i fatti che il legislatore ritiene meritevoli di punizione.

3.2 Il principio di sussidiarietà significa che: si può ricorrere alle norme penali solo quando esse sono indispensabili poiché altri tipi di intervento sarebbero inefficaci per tutelare un determinato bene. il ricorso alle norme penali deve essere sussidiario a quelle amministrative. il ricorso alle norme penali e lasciato alla discrezionalità del legislatore. il ricorso alle norme penali deve essere sussidiario a quelle civili.

3.3 L'illuminismo giuridico: poneva alla base l'esigenza di creare un diritto penale fondato sulla probità dei giudici. poneva alla base l'esigenza di creare un diritto penale fondato sulla morale. poneva al centro del sistema penale l'esigenza che sia i fatti che le pene fossero predeterminate. puntava a creare un sistema giuridico fondato sulla consuetudine.

4.1 La legiferazione mediante decreto legislativo in materia penale: è ammessa laddove sussitano dei casi di necessità ed urgenza. è ammessa in quanto il Parlamento detta al Governo le linee guida (legge delega) per poter disciplinare determinate materia del diritto penale che richiedono un alto grado di tecnicismo. è ammessa solo con riferimento a determinate materia (ambiente, pesca, acque, alimenti ecc.). è vietata in quanto si tratta di atti del Governo e non del Parlamento.

4.2 I regolamenti comunitari in materia penale: vincolano il giudice interno, il quale in caso di contrasto dovrà disapplicare la norma interna a favore di quella comunitaria. sono solo dei criteri di orientamento per i giudici quando applicano le norme penali. non vincolano il giudice in quanto in materia penale possono applicarsi solo le leggi dello Stato. sono vincolanti solo se recepiti dallo Stato con un'apposita legge.

4.3 Le norme penali in bianco: sono norme penali senza precisi contenuti e dunque sono costituzionalmente illegittime. soddisfano il principio di legalità in quanto il precetto viene disciplinato dal legislatore, mentre un atto di fote secondaria particolareggia il contenuto del precetto già individuato. non soddisfano il principio di legalità in quanto sono espressione dell'esecutivo. sono contrarie alle costituzione e dunque non fanno parte del sistema in quanto non rispettano il principio di legalità.

4.4. Il principio di legalità in materia penale espresso dagli articoli 25 cost e 2 c.p. prevede che mentre i fatti devono essere previsti dalla legge, le pene possono essere previste anche da fonti subordinate (es. atti del governo ecc.). prevede che sia i fatti penalmente rilevanti che le pene devono essere espressamente e previamente previste dalla legge. prevede che solo i fatti penalmente rilevanti, ma non anche le pene, devono essere espressamente e previamente previsti dalla legge. prevede che solo le pene devono essere previste dalla legge.

4.5 Il principio di legalità: subordina alla legge e agli atti subordinati alla stessa l'esercizio del potere. subordina alla legge l'esercizio del potere. subordina al governo l'esercizio del potere. subordina alla legge e alla volontà del giudice l'esercizio del potere.

5.1 Il principio di tassatività: riguarda il momento di formazione della norma penale. riguarda il momento di interpretazione della norma penale. alla politica criminale e riguarda le valutazioni attinenti all'incriminazione di un determinato fatto. riguarda l'informazione del cittadino circa i fatti penalmente rilevanti.

5.2 L'articolo 27 comma 1 cost. sancisce che: la responsabilità penale è personale salvo casi di responsabilità di gruppo espressamente previsti dal legislatore. che nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto dalla legge come reato. la responsabilità penale è personale, salvo eccezionali casi di responsabilità per fatto altrui espressamente previsti dalla legge. la responsabilità penale è personale.

5.3 Le fonti comunitarie in materia penale: in forza dell'articolo 10 Cost. sono efficaci anche per il diritto interno. sono valide solo se accompagnate da un di recepimento del Governo. non hanno alcune validità in tale materia in quanto essa è riservata esclusivamente allo Stato. non possono esplicare alcun effetto se non vengono recepite dal legislatore interno.

5.4 La norma penale ha ad oggetto: l'innosservanza di una determinata norma giuridica. La punizione dei fatti socialmente pericolosi. la tutela di un valore di interesse pubblico. qualsiasi atto o fatto che il legislatore ritiene meritevole di punizione.

5.5 Le norme penali incriminatrici sono di stretta interpretazione e quindi: SI può comunque ricorrere all'analogia. non vi è spazio per interpretazioni analogiche. si può comunque ricorrere all'analogia nei casi espressamente previsti dalla legge. si può ricorrere all'analogia solo in casi eccezionali.

5.6 In ossequio al principio di tassatività il giudice: deve verificare che il fatto astratto previsto dalla norma incriminatrice sia simile a quello concretamente realizzato. deve verificare che il fatto astratto previsto dalla norma incriminatrice sia identico al fatto concretamente realizzato. deve verificare che il fatto astratto previsto dalla norma incriminatrice non sia identico a quello concretamente realizzato. deve verificare che il fatto astratto previsto dalla norma incriminatrice sia quasi identico a quello concretamente realizzato.

5.7 Il principi di determinatezza: si ricava dall'articolo 40 c.p. in materia di nesso casuale. si ricava dalla disposizione dell'articolo 42 c.p. quando parla del dolo. si ricava dall'articolo 47 c.p. in materia di errore. si ricava dall'articolo 1 c.p. nella parte in cui afferma che parla di "fatto espressamente preveduto dalla legge come reato".

5.8 Il principio di determinatezza costituisce un corollario del principio di legalità: Che deve vincolare il giudice al rispetto della norma scritta dal legislatore. in quanto chiede che sia la legge o i regolamenti a disciplinare la materia penale. poiché chiede che la legge nel prevedere un reato deve descrivere un fatto storico suscettivile di accadimento esteriore. in quanto chiede al legislatore di disciplinare in modo certo i fatti e al Governo le pene per essi previste.

5.9. il principio di determinatezza si rivolge al: ai cittadini, i quali devono conoscere e rispettare la legge penale. al legislatore, il quale nel legiferare in materia penale deve disciplinare dei fatti concreti di verificazione esterna e non meri propositi. al giudice, il quale nel rispetto di tale principio deve evitare interpretazioni analogiche. alla dottrina, la quale deve utilizzare tale principio nell'elaborazione delle categorie penali.

XXX 6.1 L'analogia in bonam parte in materia penale: è ammessa solo con riferimento alle norme permissive che vanno a favore del reo. è sempre ammesso. è amessa solo con riferimento alle norme incriminatrici. è sempre vietata.

6.2 Il nostro codice penale aderisce: ad una concezione mista del reato. alla concezione formale del reato. ad una concezione del reato legata alla pericolosita' sociale dell'autore. alla concezione sostanziale del reato.

6.3 In diritto penale, con riferimento alla norme incriminatrici, l'analogia: è ammessa. è ammessa solo se il giudice deve espletare una interpretazione favorevole per il reo. è vietata, salvo i casi diversamente stabiliti dalla legge. è sempre vietata.

6.4 L'utilizzo dei decreti legge in materia penale: può essere consentito in particolari casi di urgenza. è consentito nella misura in cui ricorrano gli estremi dell'urgenza di cui all'articolo 77 cost. e gli stessi perdono efficacia quando non vengono convertiti in legge. è vietato in quanto tale materia è riservata esclusivamente al Parlamento. può essere consentito nella misura in cui vi sia una preventiva delega del Parlamento in favore del Governo.

6.5 Nel rispetto deil principio di offensivitià: il legislatore deve individuare i fatti penalmente rilevante. il legislatore deve individuare all’interno del catalogo costituzionale I beni oggetto di tutela e dunque disporre delle incriminazioni che effettivamente ledono o mettono in pericolo tali beni. Il legislatore deve individuare ed incriminare i comportamenti moralmente riprovevoli dalla società. il legislatore deve individuare ed incriminare quei comportamenti che sono offensivi per l'etica, la morale e la religione dominante in un determinato momento storico.

6.6 La riserva di legge in materia penale: è relativa, nel senso che sia il Parlamento che le Regioni possono legiferare in materia penale. nessuna delle risposte è esatta. è assoluta, nel senso che solo il Parlamento può emanare norme in matera penale. è concorrente, nel senso che oltre al Parlamento anche le regioni possono legiferare in materia penale per determinate materie ad esse attribiute.

6.7 Con riferimento alle norme penali più favorevoli al reo, il principio di irretroattività in materia penale: in deroga a tale principio si applica la sapravvenuta e più favorevole disposizione. non può essere derogato salvo se vi sia una espressa volontà in tal senso da parte del legislatore. può essere derogato solo se vi è una espressa volontà in tal senso da parte del legislatore. si applica comunque, anche se una legge successiva è più favorevole.

6.8 Coloro che sono contari all'analogia in bonam partem in materia penale sostengono che: essa può trovare applicazione solo in casi eccezionali di volta in volta stabiliti dal giudice. essa può trovare applicazione in casi eccezionali non codificati dal legislatore negli articoli dal 50 al 54 c.p. essa può trovare applicazione solo con riferimento alle norme penali che vanno a favore del reo ma non anche con riferimento a quello incriminatrici. essa non può mai trovare applicazione poste che si rischirebbe di disapplicare in modo arbitrario le norme incriminatrici in violazione del principio della certezza del diritto.

6.9 L'irretroattività in materia penale: è esclusa con riferimento a reati particolarmente gravi come l'omicidio, la violenza sesusale, la rapina ecc. riguarda la possibilità di punire penalmente anche fatti che precedentemente non erano previsti dalla legge come reati. non rappresenta un principio costituzionale e dunque può essere derrogata dal legislatore ordinario. rappresenta un principio corollario di quello di legalità, in quanto garantisce il reo che può essere punito da un legge penale solo per fatti successivi.

6.10 Ai sensi dell'articolo 14 prel., in materia penale l'analogia: è vietata. è permessa. ha una funzione sussidiaria, di integrazione delle lacune lasciate dal legislatore. è un procedimento cui il giudice penale può ricorrere per risolvere i casi non espressamente previsti dal legislatore.

6.11 è sempre ammessa se va a favore del reo. è sempre ammessa se va a favore del reo. non è mai ammessa. è ammessa con riferimento alle norme penali che sono favorevoli al reo. è ammessa solo nei casi espressamente previsti dal legislatore.

7.1 Il principio di materialità non trova applicazione: per il reati particolarmente gravi. in ordine alle misure di sicurezza verso le persone particolarmente pericolose. con riferimento all'applicazione delle misure di sicurezza in ordine alle ipotesi di cui agli articoli 49 e 115 c.p. con riferimento a delitti come l'omicidio, la rapina e la violenza sessuale. o.

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