DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
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![]() DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Description: PROF. CAMPIONE |



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1.1 Le fonti del diritto processuale civile: Sono solo interne all'ordinamento giuridico italiano. Sono sia interne, sia esterne all'ordinamento giuridico italiano. Sono emesse dall'Unione Europea. Sono solo esterne all'ordinamento giuridico italiano. 2.1 La funzione nomofilattica nell'ordinamento italiano: è esercitata dalla Corte costituzionale. è esercitata dalla Corte di cassazione. è esercitata dalla Corte di Giustizia della UE. è esercitata dal Consiglio di Stato. 3.1 La tutela giurisdizionale dei diritti si esplica in: tutela di cognizione, tutela esecutiva e tutela cautelare. tutela di cognizione e tutela esecutiva. tutela di cognizione e tutela cautelare. tutela esecutiva e tutela cautelare. 3.2 La tutela esecutiva si estrinseca: solo nella espropriazione forzata. nella espropriazione forzata e nella esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio o per l'esecuzione di obblighi di fare o disfare. nella espropriazione forzata e nella esecuzione in forma specifica per consegna. nella espropriazione forzata e nella esecuzione in forma specifica per obblighi di fare. 3.3 La tutela cautelare, di base, è: una forma speciale di tutela dichiarativa. strumentale alle altre forme di tutela e intrinsecamente provvisoria. esclusivamente provvisoria. una forma speciale di tutela esecutiva. 4.1 L'azione di accertamento negativo: è ritenuta ammissibile, purché vi sia interesse ad agire. non è ammissibile. è tipica. è ritenuta sempre ammissibile. 4.2 Le azioni costitutive. Sono atipiche. Sono possibili solo se hanno per oggetto un diritto indisponibile. Sono consentite nei soli casi previsti dalla legge. Sono possibili solo se hanno per oggetto un diritto disponibile. 4,3 La nozione di azione costitutiva si ricollega: ai diritti reali. ai diritti personali di godimento. ai diritti di credito. ai diritti potestativi. 5.1 La sentenza di condanna generica: consente l'esercizio dell'azione esecutiva. non è titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale. consente l'esercizio dell'azione esecutiva ma non è titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale. non consente l'esercizio dell'azione esecutiva ma è titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale. 5.2 L'effetto consistente nella possibilità d'iscrivere ipoteca giudiziale è dato: Dalle sentenze di condanna. dalle sentenze di mero accertamento. dalle sentenze costitutive. dalle sentenze di accertamento negativo. 5,3 La peculiarità dell'azione di condanna: consiste nella possibilità di agire in via cautelare. risiede nella possibilità di agire in via esecutiva. consiste nella idoneità a modificare la realtà giuridica. consiste nella sua imprescrittibilità. |





