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OAM 1166-1200

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OAM 1166-1200

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CORSO COMPLETO OAM

Creation Date: 2025/03/11

Category: Others

Number of questions: 35

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Come può essere definita l'apertura di credito?. è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro, esclusivamente a tempo indeterminato. è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro, esclusivamente per un determinato periodo di tempo. è il contratto con il quale la banca consegna al cliente una determinata quantità di danaro, che il cliente si obbliga a restituire.

Il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato è: un'apertura di credito bancario. un mutuo bancario. un mutuo fondiario. un finanziamento destinato ad uno specifico affare.

È corretto affermare che con il contratto di apertura di credito la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro a tempo indeterminato?. si. no, perché questa è la definizione del contratto di riporto bancario. no, perché questa è al definizione di mutuo fondiario. no, perché questa è la definizione del riporto di borsa.

L'apertura di credito è il contratto con il quale la banca: si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato. consegna al cliente una determinata quantità di danaro, che il cliente si obbliga a restituire. previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. riceve in deposito una somma di danaro, obbligandosi a restituirla nella stessa specie monetaria a richiesta del depositante.

È corretto affermare che nell'apertura di credito bancario, se non è convenuto diversamente, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito e può, con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità?. si. no, perché nell'apertura di credito è soltanto possibile l'utilizzo in più volte del credito, ma non il ripristino successivo della disponibilità. no, perché nell'apertura di credito è soltanto possibile il ripristino della disponibilità con successivi versamenti, ma non l'utilizzo in più volte del credito. no, perché tali facoltà sono riconosciute dalla legge solo nel caso di mutuo fondiario ed esclusivamente a favore della banca mutuante.

Nell'apertura di credito a tempo indeterminato, se non è convenuto diversamente, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito?. si. no, perché tale facoltà spetta esclusivamente alla banca. no, perché tal facoltà spetta all'accreditato soltanto nel caso di apertura di credito a tempo determinato, quando il termine di durata del contratto è inferiore a un anno. no, perché tale facoltà è riconosciuta dalla legge solo nel caso di sconto bancario ed esclusivamente a favore della banca.

Nell'apertura di credito a tempo determinato, se non è convenuto diversamente, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito?. si. no, perché questa facoltà spetta all'accreditato soltanto nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato. no, perché tale facoltà spetta esclusivamente alla banca che ha concesso l'apertura di credito. no, perché quando l'accreditato utilizza il credito più di una volta il contratto deve essere riqualificato come mutuo fondiario.

È possibile dare una garanzia per l'apertura di credito?. si, reale o personale. si, ma deve trattarsi di una garanzia reale, essendo vietato dare garanzie personali. si, ma deve trattarsi di una garanzia personale, essendo vietato dare garanzie reali. no, essendo vietato dare garanzie reali o personali per le aperture di credito.

Quando nell'apertura di credito è data una garanzia reale, e l'accreditato cessa di essere debitore della banca: la garanzia non si estingue prima della fine dell'apertura di credito. la garanzia si estingue, anche se il contratto di apertura di credito non è terminato. la garanzia si estingue anche se il contratto di apertura di credito non è terminato quando la garanzia è rappresentata da un pegno su beni immobili. la garanzia si estingue anche se il contratto di apertura di credito non è terminato, quando la garanzia è rappresentata da un'ipoteca su beni mobili non registrati.

Quando nell'apertura di credito è data una garanzia personale, e l'accreditato cessa di essere debitore della banca: la garanzia non si estingue prima della fine dell'apertura di credito. la garanzia si estingue immediatamente, anche quando il contratto di apertura di credito non è terminato, quando la garanzia personale è un pegno. la garanzia si estingue immediatamente, anche quando il contratto di apertura di credito non è terminato, quando la garanzia personale è un'ipoteca. la garanzia si estingue immediatamente, anche quando il contratto di apertura di credito non è terminato, quando la garanzia personale è un pegno su beni immobili.

Nell'apertura di credito, quando la garanzia diventa insufficiente, la banca: può chiedere un supplemento o la sostituzione del garante. può chiedere un supplemento, ma non la sostituzione del garante. può chiedere la sostituzione del garante, ma non un supplemento. non può far altro che presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale del proprio cliente, quando questo è un consumatore.

È corretto affermare che nell'apertura di credito bancario, quando la garanzia diventa insufficiente la banca può chiedere un supplemento di garanzia?. si. no, perché in tal caso la banca può chiedere esclusivamente la sostituzione del garante. no, perché la richiesta di un supplemento è ammessa dalla legge soltanto nel caso di contratto di mutuo bancario. no, perché la richiesta di un supplemento è ammessa dalla legge soltanto nel caso di contratto di sconto bancario.

Nell'apertura di credito, quando la garanzia è diventata insufficiente e l'accreditato non adempie alla richiesta della banca di fornire un supplemento o di sostituire il garante: a banca può ridurre il credito in proporzione alla diminuzione del valore della garanzia, oppure recedere dal contratto. la banca può ridurre il credito in proporzione alla diminuzione del valore della garanzia, ma non recedere dal contratto. la banca può recedere dal contratto, ma non può ridurre il credito in proporzione alla diminuzione del valore della garanzia. il contratto diventa sempre e comunque annullabile.

È esatto affermare che, secondo le norme generali in materia previste dal codice civile, quando l'apertura di credito è regolata in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito?. si. no. si, ma solo quando l'apertura di credito è garantita da un pegno su beni immobili. si, ma solo quando l'apertura di credito è garantita da ipoteca su di un bene mobile non registrato.

È corretto affermare che i contratti di apertura di credito, possono prevedere come unici oneri per il cliente una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate?. si. no, perché la legge consente di porre a carico del cliente soltanto una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, con esclusione di ogni altro onere. no, perché la legge consente di porre a carico del cliente soltanto un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. no, perché la legge vieta di porre a carico del cliente qualunque onere.

Nei contratti di apertura di credito, quale è il limite che non può essere superato dalla commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, che la legge consente di porre a carico del cliente?. lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. lo 0,75 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. non esiste alcun limite. L'1 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Alla luce della vigente normativa, è corretto affermare che la commissione onnicomprensiva che il contratto di apertura di credito può prevedere a carico del cliente non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente?. si. no, perché il limite è dello 0,75 per cento per bimestre. no, perché non esiste alcun limite. no, perché la legge vieta di porre a carico del cliente qualunque onere.

È corretto affermare che i contratti di apertura di credito, possono prevedere a fronte di sconfinamenti oltre il limite di fido, come unici oneri a carico del cliente una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento?. si. no, in quanto l'unico onere che in tale caso può essere posto a carico del cliente è una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi. no, in quanto l'unico onere che in tale caso può essere posto a carico del cliente è un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. no, in quanto in tale caso è vietato porre a carico del cliente qualunque onere.

Il testo unico bancario indica un criterio in base al quale determinare l'importo della commissione di istruttoria veloce che il contratto di apertura di credito può porre a carico del cliente nel caso di sconfinamenti oltre il limite del fido?. è previsto che sia commisurata ai costi. no. il testo unico bancario fissa espressamente il limite del 5 per cento della somma utilizzata. il testo unico bancario fissa espressamente il limite del 10 per cento della somma utilizzata.

Quale è l'importo della commissione di istruttoria veloce che i contratti di apertura di credito possono prevedere nel caso di sconfinamenti oltre il limite del fido?. il testo unico bancario non indica un importo preciso, limitandosi a stabilire che essa sia determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi. nessuno, perché nel caso di sconfinamento oltre il limite del fido è sempre vietato porre a carico del cliente qualunque onere. il testo unico non indica un importo preciso, ma il codice civile fissa espressamente il limite del 15 per cento della somma utilizzata. il testo unico bancario fissa espressamente il limite del 7,5 per cento della somma utilizzata.

Nel caso di apertura di credito regolata in conto corrente, quando il rimborso delle somme prelevate da parte del consumatore deve avvenire su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, il finanziatore ha diritto all'indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato?. No. si, ma tale indennizzo non può eccedere il 5 per cento dell'importo rimborsato. si, ma tale indennizzo non può eccedere il 0,75 per cento dell'importo rimborsato. si, ma tale indennizzo non può eccedere l'1,25 per cento dell'importo rimborsato.

Le regole in materia di credito ai consumatori prevedono che alle aperture di credito regolate in conto corrente, quando il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: non si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano il recesso del consumatore dal contratto di credito. non si applicano le norme del testo unico della finanza che disciplinano il recesso del consumatore dal contratto di credito. non si applicano le norme del codice delle assicurazioni private che disciplinano il recesso del consumatore dal contratto di credito. non si applicano le norme del codice di commercio che disciplinano il recesso del consumatore dal contratto di credito.

Le regole in materia di credito ai consumatori prevedono che alle aperture di credito regolate in conto corrente, quando il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: non si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano il recesso del consumatore dai contratti di credito a tempo indeterminato. si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano il recesso del consumatore dai contratti di credito a tempo indeterminato. si applicano le norme del testo unico della finanza che disciplinano il recesso del consumatore dai contratti di credito a tempo indeterminato. si applicano le norme del codice di commercio che disciplinano il recesso del consumatore dai contratti di credito a tempo indeterminato.

Le regole in materia di credito ai consumatori prevedono che alle aperture di credito regolate in conto corrente, quando il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: non si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano il rimborso anticipato, da parte del consumatore, dell'importo dovuto al finanziatore. si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano il rimborso anticipato, da parte del consumatore, dell'importo dovuto al finanziatore. trovano applicazione tutte le regole applicabili agli altri contratti di credito, senza alcuna eccezione. si applicano le norme del testo unico della finanza che disciplinano il rimborso anticipato, da parte del consumatore, dell'importo dovuto al finanziatore.

Le regole in materia di credito ai consumatori prevedono che alle aperture di credito regolate in conto corrente, quando il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: non si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano i doveri del creditore nei confronti del consumatore nel caso di sconfinamento consistente che si protragga oltre un mese. trovano applicazione tutte le regole applicabili agli altri contratti di credito, senza alcuna eccezione. si applicano le norme del testo unico bancario che disciplinano i doveri del creditore nei confronti del consumatore nel caso di sconfinamento consistente che si protragga oltre un mese. trovano applicazione esclusivamente le norme generali in materia di apertura di credito contenute nel codice di commercio.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, se un consumatore sottoscrive un contratto di apertura di credito in c/c con scadenza indeterminata, è possibile il recesso del consumatore?. Si, in ogni momento senza penalità e senza spese, con eventuale obbligo di preavviso non superiore a un mese. No, se non sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto. Si, in ogni momento senza penalità e senza spese, con obbligo di preavviso non inferiore a sei mesi. Si, ma esclusivamente alla data di calcolo delle competenze attive e passive, senza penalità e senza spese.

Il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto previsto a favore del consumatore si applica alle aperture di credito?. Si, fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo. Si, ma solo ai contratti di apertura di credito a tempo indeterminato. No, i contratti di apertura di credito sono esclusi. Si, ma solo ai contratti di apertura di credito a tempo determinato.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, il diritto di recedere dal contratto di apertura di credito a causa di un “ripensamento” successivo alla conclusione del contratto: Può essere esercitato dal consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve tutte le condizioni e le informazioni che gli sono dovute. Può essere esercitato dal consumatore entro senza penalità e senza spese, ma con obbligo di preavviso di un mese. Non può essere esercitato dal consumatore se ha sottoscritto regolarmente il contratto. Nel solo caso in cui il contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali del finanziatore, può essere esercitato dal consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve tutte le condizioni e le informazioni che gli sono dovute, per recedere gratuitamente.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, se il consumatore esercita il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione di un contratto di apertura di credito, ed il contratto ha già avuto esecuzione: Il consumatore può comunque recedere ed è tenuto a restituire il capitale più gli interessi maturati fino alla restituzione, nonché le eventuali somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione. Il consumatore può non può più farlo poiché il diritto di recesso non è più esercitabile. Il consumatore può comunque recedere e nulla è dovuto al finanziatore se non la restituzione del credito utilizzato. Il consumatore non può farlo, ma se l’apertura di credito è a tempo indeterminato può recedere dandone preavviso di almeno un mese al finanziatore.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, quando viene esercitato il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione di un contratto di apertura di credito, al consumatore può essere chiesto il pagamento: Esclusivamente del capitale eventualmente utilizzato più gli interessi maturati fino al momento della restituzione, nonché delle eventuali somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione. Nessun pagamento in nessun caso. Solo del capitale eventualmente utilizzato se il contratto ha avuto nel frattempo esecuzione. Di tutte le spese e penali che siano previste dal contratto, purché con clausola specificatamente sottoscritta dal cliente.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, la banca che abbia concluso un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato con un consumatore, può recedere dal contratto?. Si se tale facoltà è prevista dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi. No. Si, con un preavviso di almeno un mese. No, ma può sospendere quando vuole l’utilizzo del credito.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, il finanziatore, nel caso di un’apertura di credito a tempo indeterminato, può sospendere l’utilizzo del credito da parte del consumatore?. Si, ma solo per giusta causa. Si, in ogni momento e per qualsiasi ragione. No, mai. No, ma può avvisare il consumatore che ha intenzione di recedere.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, quando la banca che ha concluso un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato con un consumatore intende recedere dal contratto che prevede tale possibilità deve: Comunicarlo al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno due mesi prima del recesso. Comunicarlo al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno un mese prima del recesso. Non ha alcun obbligo poiché la facoltà di recesso per la banca è stabilita dal contratto. Ha l’obbligo di darne preavviso esclusivamente nei termini stabiliti dal contratto.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, in un contratto di apertura di credito, il finanziatore che sospenda, per giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore deve: Comunicarlo al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. Comunicarlo al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno due mesi prima. Comunicarlo al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno un mese prima. Non ha particolari obblighi di comunicazione.

I contratti di apertura di credito, in generale, quali oneri possono prevedere a carico del cliente?. Una commissione, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. Una commissione di massimo scoperto, un tasso di interesse debitore ed una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Esclusivamente un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. Una commissione di massimo scoperto ed un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

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