OAM 1301-1350
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Title of test:![]() OAM 1301-1350 Description: CORSO COMPLETO OAM |




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Quando l'utente di una carta di credito neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita: l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi che gravano sull'utente. l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione è stata autorizzata dall'utente medesimo. l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento è di per sé sufficiente a dimostrare che l'utente ha agito in modo fraudolento. l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento è di per sé sufficiente a dimostrare che l'utente ha dolosamente inadempiuto agli obblighi gravanti sul medesimo. Qualora l'utente di una carta di credito neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita: è onere del prestatore del servizio di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. è suo onere provare che l'operazione non è stata autenticata. è suo onere provare che l'operazione di pagamento non è stata correttamente registrata. è suo onere dimostrare che l'operazione non è stata correttamente contabilizzata. Secondo la normativa vigente in materia di carte di credito, per “data valuta” si intende: la data di riferimento usata dal soggetto che ha emesso la carta di credito per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati su un conto di pagamento. esclusivamente la data di riferimento usata dal soggetto che ha emesso la carta di credito per fissare il giorno nel quale è stata compiuta un'operazione in dollari. esclusivamente la data di riferimento usata dal soggetto che ha emesso la carta di credito per fissare il giorno nel quale è stata compiuta un'operazione in sterline. esclusivamente la data di riferimento usata dal soggetto che ha emesso la carta di credito per il calcolo degli interessi applicati ai fondi accreditati su un conto di pagamento. I rischi derivanti dalla spedizione di una carta di credito: sono a carico del prestatore del relativo servizio di pagamento. sono inderogabilmente a carico dell'utilizzatore. sono inderogabilmente a carico del beneficiario. sono inderogabilmente a carico del prestatore del relativo servizio di pagamento, ma solo quando quest'ultimo è una S.I.M., mentre negli altri casi sono a carico dell'utilizzatore. I rischi derivanti dalla spedizione delle relative credenziali di sicurezza personalizzate che consentono l'utilizzo di una carta di credito: sono a carico del prestatore del relativo servizio di pagamento. sono inderogabilmente a carico dell'utilizzatore. sono inderogabilmente a carico del beneficiario. sono inderogabilmente a carico del prestatore del relativo servizio di pagamento, ma solo quando quest'ultimo è una S.I.M., mentre negli altri casi sono a carico dell'utente. Secondo la normativa vigente in materia di carte di credito, per “tasso di cambio di riferimento” si intende: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore del relativo servizio di pagamento. il tasso di cambio tra le valute dei paesi che adottano l'euro come moneta comune. il tasso di cambio tra le diverse valute del sistema monetario europeo (c.d. S.M.E.). il solo cambio euro – sterlina, quale fissato al tempo della creazione dell'euro nel 1981. Le operazioni di pagamento eseguite mediante una carta di credito dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento: non possono essere considerate autorizzate. devono essere comunque considerate autorizzate. devono essere considerate autorizzate, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a duemila euro. devono essere considerate autorizzate, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a cinquemila euro. Le operazioni di pagamento eseguite mediante una carta di credito dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento: non possono essere considerate autorizzate, ma quando l'utente della carta non è un consumatore è possibile convenire che questa regola non trovi applicazione. devono essere sempre e comunque considerate autorizzate. devono essere sempre e comunque considerate autorizzate, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a duemila euro. devono essere sempre e comunque considerate autorizzate, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a cinquemila euro. L'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo indebito della propria carta di credito: ad eccezione del caso in cui abbia agito in modo fraudolento, quando l'indebito utilizzo è intervenuto dopo che ha provveduto senza indugio alla comunicazione dell'indebito utilizzo, nei modi previsti dal contratto quadro, al prestatore del relativo servizio di pagamento. Tuttavia, se l'utente della carta non è un consumatore è possibile stabilire che questa regola non trovi applicazione. In ogni caso, anche quando non ha provveduto alla comunicazione dell'indebito utilizzo al prestatore del relativo servizio di pagamento. In ogni caso, anche quando ha agito in modo fraudolento. solo quando ha agito in modo fraudolento. L'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della carta di credito che abbia smarrito: ad eccezione del caso in cui abbia agito in modo fraudolento, quando l'utilizzo della carta di credito smarrita è avvenuto dopo che ha provveduto senza indugio alla comunicazione dello smarrimento della carta di credito, nei modi previsti dal contratto quadro, al prestatore del relativo servizio di pagamento. Tuttavia, se l'utente non è un consumatore è possibile stabilire che questa regola non trovi applicazione. In ogni caso, anche quando non ha provveduto alla comunicazione dell'indebito utilizzo al prestatore del relativo servizio di pagamento. In ogni caso, anche quando ha agito in modo fraudolento. solo quando ha agito in modo fraudolento. L'utente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di una carta di credito che gli sia stata sottratta: ad eccezione del caso in cui abbia agito in modo fraudolento, quando l'utilizzo della carta di credito sottratta è intervenuto dopo che ha provveduto senza indugio alla comunicazione della sottrazione, nei modi previsti dal contratto quadro, al prestatore del relativo servizio di pagamento. Tuttavia, se l'utente della carta non è un consumatore è possibile stabilire che questa regola non trovi applicazione. In ogni caso, anche quando non ha provveduto alla comunicazione dell'indebito utilizzo al prestatore del relativo servizio di pagamento. In ogni caso, anche quando ha agito in modo fraudolento. solo quando ha agito in modo fraudolento. Alfa ha emesso una carta di credito c.d. bilaterale a favore di Tizio. Di regola, quest'ultimo quale possessore della carta di credito bilaterale può: Acquistare beni che la stessa Alfa vende, con differimento del pagamento del prezzo ad un momento successivo. Vendere ad Alfa beni o servizi. Vendere ad Alfa solo beni. Vendere ad Alfa solo servizi. Il possessore di una carta di credito c.d. "bilaterale" viene di regola autorizzato ad acquistare: Beni che lo stesso emittente vende, con differimento del pagamento del prezzo ad un momento successivo. Beni venduti da un soggetto diverso dall'emittente, con differimento del pagamento del prezzo ad un momento successivo. Servizi offerti da un soggetto diverso dall'emittente, con differimento del pagamento del prezzo ad un momento successivo, a condizione che il soggetto che offre il servizio acquistato dal possessore sia una banca. Servizi offerti da un soggetto diverso dall'emittente, con differimento del pagamento del prezzo ad un momento successivo, a condizione che il soggetto che offre il servizio acquistato dal possessore sia una S.I.M. L'accordo con gli esercizi commerciali convenzionati, prevede di regola che l'emittente di una carta di credito c.d. "trilaterale": Sia obbligato a pagare l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta. Sia obbligato a pagare l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta, ma solo quando l'esercizio commerciale convenzionato è una banca. Sia obbligato a pagare l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta, ma solo quando l'esercizio commerciale convenzionato è un'impresa di assicurazione. Sia obbligato a pagare l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta, ma solo quando l'esercizio commerciale convenzionato è una S.I.M. La società Alfa ha stipulato con la società Beta un accordo che consente ai propri clienti di effettuare pagamenti utilizzando una carta di credito "trilaterale" emessa da Beta. In forza di questo accordo: Beta deve pagare ad Alfa l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta. Beta deve pagare ad Alfa l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta, ma solo quando Alfa è una banca. Beta deve pagare ad Alfa l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta, ma solo quando Alfa è un'impresa di assicurazione. Beta deve pagare ad Alfa l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta, ma solo quando Alfa è una S.I.M. La convenzione di rilascio di una carta di credito c.d. "trilaterale" prevede di regola che. L'utilizzatore debba rimborsare a scadenze periodiche all'emittente quanto da questo pagato per suo conto. L'utilizzatore non debba rimborsare all'emittente quanto da questo pagato per suo conto. L'utilizzatore debba rimborsare a scadenze periodiche all'emittente quanto da questo pagato per suo conto. L'obbligo tuttavia sussiste solo quando la spesa sia stata effettuata dall'utilizzatore presso una banca. L'utilizzatore debba rimborsare a scadenze periodiche all'emittente quanto da questo pagato per suo conto. L'obbligo tuttavia sussiste solo quando la spesa sia stata effettuata dall'utilizzatore presso un'impresa di assicurazione. Tizio ha stipulato con la società Alfa una convenzione per il rilascio di una carta di credito c.d. Trilaterale. In forza di questo accordo: Tizio si impegna a rimborsare a scadenze periodiche ad Alfa quanto da questo pagato per suo conto. Tizio non si impegna a rimborsare ad Alfa quanto da questo pagato per suo conto. Tizio si impegna rimborsare a scadenze periodiche ad Alfa quanto da questo pagato per suo conto, ma solo quando Tizio ha effettuato la spesa presso una banca. Tizio si impegna rimborsare a scadenze periodiche ad Alfa quanto da questo pagato per suo conto, ma solo quando Tizio ha effettuato la spesa presso un Ente pubblico. Come può essere definita la c.d. convenzione di abbonamento stipulata da un esercizio commerciale con l'emittente di una carta di credito trilaterale?. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, a pagare all'esercizio commerciale l'importo della spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, a mettere a disposizione dell'esercizio commerciale una somma di danaro a titolo di mutuo ipotecario. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, a mettere a disposizione dell'esercizio commerciale una somma di danaro a titolo di apertura di credito garantita da pegno. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, a mettere a disposizione dell'esercizio commerciale una somma di danaro a titolo di apertura di credito garantita da ipoteca. Come può essere definita la c.d. convenzione di rilascio stipulata dall'utilizzatore con l'emittente di una carta di credito trilaterale?. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente della carta di credito si obbliga a pagare per conto dell'utilizzatore quanto da questi speso utilizzando la carta di credito. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, ad anticipare all'utilizzatore una determinata somma di danaro, che viene accredita sul conto corrente di quest'ultimo. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, a mettere a disposizione di un esercizio commerciale una somma di danaro a titolo di apertura di credito garantita da pegno. E’ l'accordo in forza del quale l'emittente si obbliga, verso un corrispettivo, a mettere a disposizione di un esercizio commerciale una somma di danaro a titolo di apertura di credito garantita da ipoteca. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito può essere definita come: Servizio di pagamento. Servizio di investimento. Servizio di gestione di portafoglio su base individuale. Servizio di gestione di portafoglio su base collettiva. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito può essere definita come: Servizio di pagamento. Servizio di collocamento di strumenti finanziari. Servizio di collocamento di valori mobiliari. Servizio di collocamento di strumenti del mercato monetario. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito può essere definita come: Servizio di pagamento. Servizio di collocamento di titoli di credito. Servizio di collocamento di titoli di debito. Servizio di emissione e gestione di strumenti finanziari. Le carte di credito vengono considerate: Strumenti di pagamento. Strumenti finanziari. Valori mobiliari. Strumenti del mercato monetario. Le carte di credito vengono considerate: Strumenti di pagamento. Titoli di credito. Titoli di debito. Titoli di debito. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito è consentita alle banche?. Si. No. No, perché la prestazione dei servizi di pagamento è riservata alle società in nome collettivo. No, perché la prestazione dei servizi di pagamento è riservata alle società semplici. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito è consentita alle banche, per le quali: E’ previsto il possesso di un capitale minimo. Non è previsto alcun requisito patrimoniale. E’ previsto il rispetto del capitale minimo previsto per le società in nome collettivo. E’ previsto il rispetto del capitale minimo previsto per le società semplici. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito è consentita alle banche, per le quali: E’ previsto che i possessori di partecipazioni qualificate rispettino determinati requisiti di onorabilità. Non è previsto che i possessori di partecipazioni qualificate rispettino determinati requisiti di onorabilità. E' previsto che i possessori di partecipazioni qualificate rispettino determinati requisiti di onorabilità, ma solo quando la banca è una s.r.l. E’ previsto che i possessori di partecipazioni qualificate rispettino determinati requisiti di onorabilità, ma solo quando la banca è una società semplice. L'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito è consentita alle banche, per le quali: E’ previsto che gli esponenti aziendali siano idonei. Non è previsto che gli esponenti aziendali rispettino determinati requisiti di idoneità. E’ previsto che gli esponenti aziendali rispettino determinati requisiti di idoneità, ma solo quando la banca è una s.r.l. E’ previsto che gli esponenti aziendali rispettino determinati requisiti di idoneità, ma solo quando la banca è una società semplice. I contratti quadro relativi all'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito: Devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato al cliente. Non sono soggetti a forme particolari. Sono soggetti alla forma scritta ma, a differenza di quanto previsto in generale dalle norme in materia di trasparenza, non è previsto l'obbligo della consegna di una copia cliente. Devono essere stipulati alla presenza di un pubblico ufficiale. I contratti quadro relativi all'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito: Devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato al cliente. Devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato al cliente, solo quando l'importo messo a disposizione del cliente supera i cinquemila euro. Devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato al cliente, solo quando l'importo messo a disposizione del cliente supera i diecimila euro. Devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato al cliente, solo quando l'importo messo a disposizione del cliente supera i mille euro. Quale è la sanzione prevista per il caso in cui il contratto quadro relativo all'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito non rispetti le forme previste dalla legge: La nullità. L'inesistenza. L'annullabilità. La risoluzione. Quale è il termine minimo di preavviso con cui il prestatore dell'attività di esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito deve informare il cliente della propria intenzione di procedere ad una modifica unilaterale del contratto?. Due mesi. Un mese. Tre mesi. Sei mesi. La legge prevede un termine minimo entro cui il prestatore dell'attività di esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito deve informare il cliente della propria intenzione di procedere ad una modifica unilaterale del contratto?. Si, e questo termine è pari a due mesi. No. Si, e questo termine è pari a quindici giorni. Si, e questo termine è pari a trenta giorni. Il cliente del prestatore dell'attività di esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito può recedere dal contratto: Sempre, senza penalità e senza spese di chiusura. Mai, salvo giusta causa. Sempre; è però tenuto a pagare le eventuali penalità. Mai, salvo giustificato motivo. L'indebito utilizzo, da parte di chi non ne è titolare, di una carta di credito allo scopo di trarne un profitto per sé o per altri: E’ un reato. Non è un reato. E’ solo un illecito civile. E’ solo un illecito contrattuale. L'alterazione di una carta di credito allo scopo di trarne un profitto per sé o per altri: E’ un reato. Non è un reato. E’ solo un illecito civile. E’ solo un illecito contrattuale. La falsificazione di una carta di credito allo scopo di trarne un profitto per sé o per altri: E’ un reato. Non è un reato. E’ solo un illecito civile. E’ solo un illecito contrattuale. Quando l'utente di una carta di credito neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita: l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo. Tuttavia, se l'utente non è un consumatore è possibile stabilire che questa regola non trovi applicazione. l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento è di per sé sempre sufficiente a dimostrare che l'operazione è stata autorizzata dall'utente medesimo. l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento è di per sé sempre sufficiente a dimostrare che l'utente ha agito in modo fraudolento. l'utilizzo della carta di credito registrato dal prestatore del servizio di pagamento è di per sé sempre sufficiente a dimostrare che l'utente ha dolosamente inadempiuto agli obblighi gravanti sul medesimo. Secondo la normativa vigente in materia di carte di credito, il "beneficiario" è: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento. il prestatore dei servizi di pagamento. l'utente. l'utente o il destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La carte di credito rateali possono essere emesse: Per finanziare qualsiasi bisogno di una famiglia. Unicamente per finanziare l’acquisto di un bene non durevole. Unicamente per finanziare l’acquisto di un servizio. Unicamente per finanziare l’acquisto di un bene di consumo. Il tasso soglia del credito revolving è determinato sulla base del: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Tasso Annuo Netto (TAN). Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Indicatore sintetico di Costo (ISC). Il tasso soglia per il credito revolving deve essere confrontato con il: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Tasso Annuo Netto (TAN). Tasso Effettivo Globale (TEG). Una carta di credito rateale può essere concessa a: chiunque, a prescindere dal tipo di lavoro svolto. Unicamente ai lavoratori dipendenti pubblici. Unicamente ai lavoratori dipendenti pubblici e lavoratori autonomi con partita IVA. Unicamente ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e ai lavoratori autonomi. La durata del credito revolving: non ha vincoli normativi. Essa dipende dalle caratteristiche dell'operazione e dal merito creditizio del richiedente. Non deve superare i 12 mesi. Non deve superare i 36 mesi. Non deve superare i 18 mesi. Un lavoratore autonomo con partita IVA e sei mesi di attività può ottenere una carta di credito rateale?. Si. No, occorre essere dipendenti o un periodo di attività di almeno un anno. No, occorre un periodo di attività di almeno due anni certificato dall'apertura della partita IVA. No, in nessun caso. In caso di estinzione anticipata di un credito revolving, il consumatore: Deve restituire, unicamente, il capitale residuo e gli interessi maturati fino al momento dell’estinzione e pagare, se del caso, un indennizzo non superiore all’1 per cento. Deve sempre pagare una penale non superiore al 3 per cento. Deve restituire il capitale residuo e tutti gli interessi previsti dal piano di ammortamento originale. Deve restituire unicamente il capitale residuo e una penale di estinzione anticipata pari a un quinto della somma ancora dovuta. L’importo totale del credito in un credito revolving è pari a: Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù del contratto di credito. Il netto ricavo anticipato al consumatore dal finanziatore. La somma di tutte le rate che il debitore deve pagare al finanziatore. Il totale dei costi e del capitale versati dal consumatore. L’importo totale dovuto da un consumatore nel caso di credito revolving comprende: La somma del costo totale del credito e dell’importo totale del credito, cioè dell’importo messo a disposizione del debitore. Il costo totale del credito come definito dalla normativa. L’importo messo a disposizione del debitore. La somma degli interessi anticipati, degli interessi complessivi e delle commissioni legate all'utilizzo della carta di credito. Gli interessi corrisposti dal dipendente nell’ambito di un prestito mediante carta di credito revolving: non sono deducibili o detraibili dal consumatore italiano. sono sempre deducibili o detraibili dal consumatore italiano. Sono detraibili nel limite del 19 per cento con una franchigia di 250 euro. Sono deducibili a condizione che l’ISEE del consumatore sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa. L’intervento di un intermediario del credito (agente in A.F. o mediatore creditizio) nella richiesta di una carta di credito rateale: Non è, in nessun caso, obbligatorio. E’ necessario nel caso si tratti di consumatore con elevato rischio di credito. E’ obbligatorio nel caso si tratti di consumatore titolare di pensione sociale. E’ obbligatorio qualora si tratti di lavoratore dipendente a tempo determinato. |