OAM 1501-1550
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Title of test:![]() OAM 1501-1550 Description: CORSO COMPLETO OAM |




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Quando ricorrono tutte le altre condizioni, le speciali disposizioni di legge in materia di factoring: trovano applicazione, quando i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. trovano applicazione, quando i crediti ceduti non sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. trovano applicazione, quando i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati da un consumatore. trovano applicazione, quando i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cessionario nell'esercizio dell'impresa. Quando ricorrono tutte le altre condizioni, le speciali disposizioni di legge in materia di factoring: trovano applicazione, quando il cessionario è una banca. trovano applicazione, quando il cessionario è un consumatore. trovano applicazione, quando il cedente è un consumatore. non possono in alcun caso trovare applicazione quando il cessionario è una banca. Quando ricorrono tutte le altre condizioni, le speciali disposizioni di legge in materia di factoring: trovano applicazione, quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario autorizzato. trovano applicazione, quando il cessionario è un consumatore. trovano applicazione, quando il cedente è un consumatore. non possono in alcun caso trovare applicazione quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario autorizzato. Nel caso di factoring, gli intermediari devono mettere a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti: Informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione. Esclusivamente informazioni sull’intermediario. Esclusivamente informazioni sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione. Esclusivamente informazioni sulle condizioni dell’operazione o del servizio offerto, ma non sulle principali caratteristiche dell'operazione. Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, avente per oggetto contratti di factoring, i fogli informativi riportano: oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta. esclusivamente le informazioni sull'intermediario committente. esclusivamente le informazioni sulla qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente. esclusvamente gli eventuali costi ed oneri aggiuntivi che derivano tali modalità di offerta. Prima della conclusione di un contratto di factoring, quando il cliente riceve una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula: La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. La consegna impegna le parti alla stipula del contratto. La consegna impegna le parti alla stipula del contratto, se il cliente è un consumatore. La consegna impegna le parti alla stipula del contratto, se il cliente è una persona giuridica. Il contratto di factoring: deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, che opera soltanto a vantaggio del cliente. non è soggetto a forme particolari. deve essere redatto in forma scritta, ma in mancanza il contratto è comunque valido. deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, che opera soltanto a vantaggio dell’intermediario. Nel caso di factoring, tra le altre informazioni che devono essere messe a disposizione dei clienti attraverso i "fogli informativi" figurano: le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione. le caratteristiche, ma non i rischi tipici dell'operazione. i rischi tipici dell'operazione, ma non le caratteristiche della stessa. le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione, ma solo quando il cliente è una persona giuridica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale. Nell'ambito di un'operazione di factoring, è possibile cedere i crediti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno?. Si. No. Si, quando il cessionario è un consumatore. Si, quando il cedente è un consumatore. Nell’ambito di un’operazione di factoring, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare : in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. in un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi. in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro settimane. in un periodo di tempo superiore a ventiquattro settimane. Nel caso di factoring, è previsto che un esemplare del contratto debba essere consegnato al cliente?. Si. No. Si, ma solo quando il cessionario è un consumatore. Si, ma solo quando il cedente è un consumatore. Nel caso di factoring: Un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente. Al cliente non deve essere consegnato un esemplare del contratto. Al cliente deve essere consegnato un esemplare del contratto, ma solo quando il cessionario è un consumatore. Al cliente deve essere consegnato un esemplare del contratto, ma solo quando il cedente è un consumatore. Nell'ambito di un'operazione di factoring, quando il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento. agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento, ma solo quando il cedente è un consumatore. agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento, ma solo quando il cessionario è un consumatore. agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento, ma solo quando il cedente ed il cessionario sono consumatori. Nell'ambito di un'operazione di factoring, quando il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento. al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento, ma solo quando il cedente è un consumatore. al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento, ma solo quando il cessionario è un consumatore. al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento, ma solo quando il cedente ed il cessionario sono consumatori. Le speciali disposizioni in materia di factoring prevedono che sia salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi: nei modi previsti dal codice civile. nei modi previsti dal testo unico della finanza, quando il cessionario è un consumatore. nei modi previsti dal testo unico bancario, quando il cessionario è un consumatore. nei modi previsti dal Codice del consumo, quando il cessionario è un consumatore. Il factoring: è utilizzabile insieme ad altre forme di finanziamento bancario. non può essere complementare ad altre forme di finanziamento di breve periodo. esclude tutte le altre forme di finanziamento. è l’unica forma di finanziamento garantita dai crediti commerciali ammessa nel sistema giuridico italiano. L’utilizzo del factoring permette vantaggi nella politica finanziaria in quanto: comporta un aumento della velocità di circolazione del capitale d’esercizio, attraverso un accorciamento del ciclo monetario, e riduce il fabbisogno finanziario dell’impresa. comporta una riduzione della velocità di circolazione del capitale d’esercizio, attraverso un allungamento del ciclo monetario. comporta una riduzione della velocità di circolazione del capitale d’esercizio, attraverso un allungamento del ciclo monetario, e aumenta il fabbisogno finanziario dell’impresa. comporta una riduzione della velocità di circolazione del capitale d’esercizio, attraverso un accorciamento del ciclo monetario. Il ricorso al factoring comporta di norma il sostenimento del costo finanziario (interessi) e del costo amministrativo (commissioni). Per valutarne la convenienza, i termini di confronto più adeguati sono: la somma del costo medio dei finanziamenti ed il costo di gestione interna del credito commerciale. l’EURIBOR ed il costo di gestione interna del credito commerciale. il costo medio dei finanziamenti. il costo medio dei finanziamenti ed l’aumento dei debiti verso fornitori. Il factoring, dal punto di vista finanziario, consente: di ottimizzare la programmazione degli incassi. di aumentare il fabbisogno finanziario. di abbattere l’imponibile IVA. di diminuire il livello di scorte in magazzino. Quali sono i principali vantaggi del factoring: velocità e sicurezza nei tempi di erogazione dei fondi, garanzia del buon fine dei crediti dell’impresa e contributo alla gestione dei crediti. risparmio fiscale e riduzione costi di finanziamento. riduzione dei costi industriali e del livello delle scorte, ottimizzazione della produzione. finanziamento alternativo al credito bancario di lungo periodo e aumento dell’indebitamento verso i fornitori. Gli intermediari finanziari che operano nel settore del factoring sono tenuti a rispettare la regolamentazione relativa all’usura ?. Si, sempre. Si, ma solo se il plafond supera 45.000 euro. Si, ma solo le banche. No, in nessun caso. Il factoring rientra tra i finanziamenti autoliquidabili perché: non vengono rimborsati direttamente dall’affidato, bensì da un altro soggetto. vengono sempre rimborsati direttamente dall’affidato. creano liquidità tramite autofinanziamento. può essere utilizzato per finanziamenti relativi l’acquisizione di automezzi aziendali. È possibile individuare tre possibili funzioni svolte dal prodotto di factoring: il finanziamento, la gestione dei crediti e la funzione assicurativa nel caso di mancato pagamento del debitore. solo il finanziamento. solo la gestione dei crediti e dei debiti. il finanziamento e la gestione del magazzino. È possibile individuare tre possibili funzioni svolte dal prodotto di factoring: il finanziamento, la gestione dei crediti e la funzione assicurativa nel caso di mancato pagamento del debitore. solo il finanziamento. solo la gestione dei crediti e dei debiti. il finanziamento e la gestione del magazzino. Le tre possibili funzioni principali del factoring sono: finanziaria, gestionale-amministrativa e assicurativa. fiscale, patrimoniale e assicurativa. commerciale, fiscale, amministrativa e economica. fiscale, commerciale e patrimoniale. La funzione finanziaria del factoring consiste: nell’anticipo da parte del factor dell’importo intero o parziale del credito ceduto. nell’assunzione da parte del factor del rischio di insoluto. nella gestione da parte del factor dell’incasso dei crediti e del recupero dei crediti insoluti. nella possibilità di finanziare solo i crediti futuri derivanti da smobilizzo di beni immobili. La funzione assicurativa del factoring consiste: nell’assunzione da parte del factor del rischio di insoluto. nell’anticipo da parte del factor dell’intero o parziale importo del credito ceduto. nella gestione da parte del factor dell’incasso dei crediti e del recupero dei crediti insoluti. nella possibilità di finanziare solo i crediti futuri derivanti da smobilizzo di beni immobili. Affidare la gestione ed incasso crediti a una società di factoring è una forma di outsourcing per l’impresa utilizzatrice, e di conseguenza comporta: la conversione di costi fissi in costi variabili. la conversione di costi variabili in costi fissi. ulteriori costi variabili, senza diminuire i costi fissi di struttura. ulteriori costi fissi di struttura. Affidare la gestione ed incasso crediti a una società di factoring generalmente comporta per l’impresa cliente: una maggiore puntualità di incasso dei crediti ceduti. una maggiore efficienza solo per imprese importatrici di merci. un aumento del rischio di insoluto. un risparmio IRAP. Affidare la gestione ed incasso crediti a una società di factoring generalmente comporta per l’impresa cliente: un monitoraggio costante sulla situazione dei crediti ceduti. maggiore efficienza solo per imprese che possiedono pochi crediti di elevato importo verso lo Stato. la conversione di costi variabili in costi fissi di struttura. un risparmio IRAP. Si può considerare l’utilizzo del factoring una esternalizzazione (outsourcing) dell’attività gestionale-amministrativa dei crediti?. Si. Si, ma solo per la grandi imprese. No. Solo se collegato ad un finanziamento totale del credito ceduto. Il maturity factoring comporta : un accredito a scadenza della differenza tra il valore dei crediti ceduti e le commissioni di factoring. solo una assicurazione parziale dei crediti ceduti, a carico dell’impresa. un finanziamento dei crediti futuri, con clausola di retrocessione. solo una gestione degli insoluti da parte del factor. Nel factoring prosoluto, il credito erogabile dipende: i dall’ammontare dei crediti commerciali e dal giudizio di solvibilità dei suoi clienti. dall’entità del patrimonio dell’azienda richiedente. dalla solvibilità dei fornitori dell’azienda richiedente. lle garanzie reali e personali dell’impresa richiedente. Uno dei vantaggi del factoring, in caso di smobilizzo da parte dell’impresa di crediti scaduti di scarsa esigibilità, è che : permette il recupero parziale del valore, ma solo nel factoring ”pro soluto”. permette il recupero parziale del valore, ma solo nel factoring ”pro solvendo”. riduce i costi industriali. migliora la gestione delle scorte. Il ricorso al factoring comporta generalmente il sostenimento : sia di costi finanziari (interessi) che amministrativi (commissioni). solo di costi finanziari (interessi), relativi al finanziamento implicito nel pagamento del credito prima della scadenza. solo di costi amministrativi (commissioni), relativo alla gestione e alla sempre presente garanzia di buon fine del credito e di costi industriali. solo di costi industriali. L’utilizzo del factoring permette vantaggi nella politica commerciale in quanto l’impresa: può incrementare il volume d’affari, in quanto può aumentare e/o velocizzare la concessione di credito commerciale ai clienti. può incrementare il volume d’affari, in quanto i rapporti con i fornitori vengono delegati al factor. può incrementare il volume d’affari, in quanto viene ridotta l’aliquota IVA. può incrementare il volume d’affari, in quanto viene ridotto il costo di produzione. Nel credit cash factoring (factoring con accredito immediato): viene anticipata una somma pari ad una percentuale dell’ammontare dei crediti ed il saldo accreditato alla scadenza al netto dei costi del factoring. non esiste alcun contributo al finanziamento dell’attività aziendale. viene sempre accreditata periodicamente una somma pari al valore dei prestiti ceduti. vengono sempre assicurati parzialmente i crediti ceduti, a carico dell’impresa. L’export factoring : è un’operazione riguardante crediti che un esportatore nazionale vanta nei confronti di clienti esteri. è un’operazione riguardante crediti che un esportatore estero vanta nei confronti di clienti nazionali. può riguardare solo operazioni commerciali fra due operatori stranieri. non è contemplato nel sistema economico europeo. Nel factoring pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza. il factor non si assume il rischio di insolvenza. il factor si assume il rischio di insolvenza, solo per i crediti futuri. il factor si assume il rischio di insolvenza, solo per i crediti sorti negli esercizi precedenti. Nel factoring pro solvendo: il factor non si assume il rischio di insolvenza. il factor si assume il rischio di insolvenza. il factor si assume il rischio di insolvenza unicamente per i crediti garantiti da terzi. il factor si assume il rischio di insolvenza, solo per i crediti sorti negli esercizi precedenti. Il TEGM, per il factoring, è. Differente per il factoring di importo inferiore e superiore a 50.000 euro. Il medesimo per tutte le tipologie di finanziamento. Differente per i factoring di importo inferiore e superiore a 15.000 euro. Differente per il factoring erogato dalle banche e dagli intermediari finanziari non bancari. Il tasso soglia su base annua per il factoring, è: Indicato specificamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Unico e indicato dal Ministero delle Attività produttive. Specificamente indicato dall'IVASS. E' calcolato dal consumatore e, su sua richiesta, dal finanziatore. Il Factoring presuppone. la cessione dei crediti. il mutuo. l'anticipazione bancaria. unicamente un mandato a gestire i crediti per conto del creditore. Se il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato, per le operazioni di factoring di importo inferiore a 50.000 euro, un TEGM pari al 6% per cento, quale sarà il tasso soglia usurario: 11,50%. 10%. 12,50%. 11%. Un'impresa che abbia utilizzato un servizio di factoring può, nel caso di in cui l'intermediario non abbia accolto un suo reclamo effettuare un ricorso all'ABF. Si. Solo se si tratta di una micro-impresa. solo se il contratto di factoring è inferiore a 75.000 euro. No. I beni di un soggetto terzo rispetto al debitore: possono essere oggetto di ipoteca. non possono essere oggetto di ipoteca. possono essere oggetto di ipoteca solo quando il terzo è il coniuge del debitore. possono essere oggetto di ipoteca solo quando il terzo è una persona giuridica. L'ipoteca può essere: legale, giudiziale o volontaria. esclusivamente volontaria. esclusivamente giudiziale. esclusivamente legale. L'ipoteca può avere ad oggetto: i beni immobili. i crediti di qualunque tipo. i beni mobili, ad eccezione degli autoveicoli. i beni mobili di qualunque specie. L'ipoteca può avere ad oggetto: l'usufrutto dei beni immobili. l'usufrutto dei crediti. il diritto di servitù. qualunque tipo di credito. I beni immobili che sono in commercio e le loro pertinenze: possono essere oggetto di ipoteca. non possono essere oggetto di ipoteca. possono essere oggetto di ipoteca solo quando appartengono allo stesso debitore. possono essere oggetto di ipoteca solo quando appartengono a persone fisiche. |