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paniere diritto bancario prof. mauro da lezione 40 a 60

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paniere diritto bancario prof. mauro da lezione 40 a 60

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paniere diritto bancario prof mauro

Creation Date: 2026/04/30

Category: Others

Number of questions: 16

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Ai sensi dell’articolo 5 TUB, la vigilanza delle autorità creditizie si applica, tra gli altri, anche a quale delle seguenti categorie?. Camere di commercio. Enti previdenziali. Società di revisione. Intermediari finanziari.

. Secondo l’art. 5 TUB, le autorità creditizie esercitano i loro poteri di vigilanza avendo riguardo principalmente a: Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati. Liberalizzazione del settore finanziario. Massimizzazione dei profitti bancari. Tutela esclusiva dei consumatori.

Secondo l’art. 5 TUF, comma 3, la CONSOB è competente principalmente per quale profilo?. Il contenimento del rischio sistemico. La sana e prudente gestione. La trasparenza e correttezza dei comportamenti. La determinazione degli standard contabili.

Tra gli obiettivi della vigilanza indicati nel comma 1 dell’art. 5 TUF, quale figura espressamente?. La riduzione della tassazione finanziaria. La tutela della riservatezza bancaria. La protezione del debitore insolvente. La salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario.

Ai sensi dell’articolo 6 TUB, tra gli obblighi previsti, le autorità creditizie devono comunicare informazioni: Alle autorità e ai comitati che compongono SEVIF e MRU. Esclusivamente alle banche centrali degli Stati membri. Alle agenzie di rating. Solo agli intermediari vigilati.

2. Ai sensi dell’art. 19 TUB, comma 5, l’autorizzazione all’acquisizione è rilasciata: Dal SEVIF. Dall'EBA. Dalla CONSOB. Dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia.

3. Secondo l’articolo 19 TUB, è soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione che attribuisce almeno: Quote rilevanti solo oltre il 60%. Quote rilevanti oltre il 25%. Il 10% del capitale o dei diritti di voto. Solo le azioni privilegiate.

Secondo l’articolo 6 TUB, le autorità creditizie devono esercitare i loro poteri: Solo previa autorizzazione del SEVIF. Solo secondo la legge nazionale, senza rilevanza UE. In armonia con le disposizioni dell'UE. In coordinamento con il Ministero dell'economia.

. Secondo l’art. 6 TUB, la Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte: Dell'ONU. Dell'OSCE. Del Comitato di Basilea. Del SEVIF e del MVU.

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 6 TUB, le autorità creditizie esercitano anche i poteri d’intervento per garantire il rispetto: Delle raccomandazioni OCSE. Del Patto di Stabilità. Del regolamento (UE) n. 575/2013. Del Regolamento DORA.

Secondo il comma 5 dell’articolo 5 TUF, Banca d’Italia e CONSOB operano in modo coordinato con l’obiettivo di: Controllare la stabilità macroeconomica. Gestire direttamente i fondi di investimento. Ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati. Determinare i tassi di interesse.

Il protocollo d’intesa Banca di Italia–CONSOB, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 5 TUF, disciplina: I compiti di ciascuna autorità, le modalità del loro svolgimento e lo scambio di informazioni. L’emissione di titoli di Stato. Le norme sulla trasparenza bancaria. Le sanzioni penali per gli intermediari.

01. In caso di mancato rispetto delle condizioni della cooperazione stretta, ai sensi dell’articolo 7 del Reg. UE 1024/2013, la BCE può: Sciogliere le autorità di vigilanza nazionali. Sospendere o porre fine alla cooperazione stretta. Imporre sanzioni penali. Bloccare le operazioni finanziarie transfrontaliere.

Per l’articolo 7 del Reg. UE 1024/2013, tra le condizioni per instaurare la cooperazione stretta vi è l’impegno dello Stato membro a: Centralizzare la supervisione presso il governo. Assicurare che la propria autorità nazionale competente rispetti gli orientamenti e le richieste della BCE. Garantire l'indipendenza delle banche locali. Ridurre il debito pubblico.

Secondo l’articolo 7 del Reg. UE 1024/2013, la cooperazione stretta tra BCE e uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro viene istituita: Con decreto dello Stato membro interessato. Con atto del Consiglio Europeo. Con decisione della BCE. Nessuna delle precedenti.

4. Ai sensi dell’articolo 7 del Reg. UE 1024/2013, i termini entro i quali l’autorità nazionale deve adottare le misure richieste dalla BCE non possono essere inferiori a: 36 ore. 48 ore. 72 ore. 24 ore.

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