OAM 601-650
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![]() OAM 601-650 Description: CORSO COMPLETO |



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La condanna con sentenza irrevocabile per il reato di bancarotta fraudolenta è ostativa all’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi?. Sì, salvi gli effetti della riabilitazione. No, mai. No, solo il reato di bancarotta semplice rileva ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità. Sì, anche se è intervenuta la riabilitazione. Quale delle seguenti fonti normative disciplina l'attività degli agenti in attività finanziaria?. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (“TUB”). D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("TUF"). D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private. D.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici. Quale delle seguenti fonti normative non disciplina l'attività dei mediatori creditizi?. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo. D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni. Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2014, n. 31 (Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141). D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (“TUB”). L'applicazione di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria è ostativa all'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria?. Sì, in quanto fa venir meno i necessari requisiti di onorabilità, ma sono salvi gli effetti della riabilitazione. No, mai. Sì, anche se è intervenuta la riabilitazione. Sì sempre, in quanto fa venir meno i necessari requisiti di professionalità. L'applicazione di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria è ostativa all'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi?. Sì, ma sono salvi gli effetti della riabilitazione. Sì, anche se è intervenuta la riabilitazione. No, mai. Sì, ma solo se applicata da un giudice straniero. Con riguardo alla disciplina delle incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore creditizio, quale tra le seguenti affermazioni è vera?. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. E’ sempre possibile la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'attività di mediatore creditizio è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione. L'attività di mediatore creditizio è compatibile con l'attività di consulente finanziario dipendente. Con riguardo alla disciplina delle incompatibilità con l'esercizio di agenzia in attività finanziaria, quale tra le seguenti affermazioni è vera?. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Non vi sono cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria. Non è vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'attività di agente in attività finanziaria è compatibile con l'attività di mediazione di assicurazione. Un agente in attività finanziaria può esercitare contestualmente l'attività di mediazione creditizia?. No, in quanto attività incompatibile . Sì, previo superamento della prova d'esame. Sì, sempre. Sì, previa iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. Un mediatore creditizio iscritto può esercitare contestualmente attività di agenzia in attività finanziaria?. No, in quanto attività incompatibile. Sì, ma deve essere iscritto in entrambi gli elenchi. Sì, sempre. Sì, previa autorizzazione della Consob. È corretto affermare che il mediatore creditizio svolge la propria attività in modo indipendente dalle parti mediate?. Sì. No, il mediatore creditizio svolge la propria attività sulla base di un mandato attribuito da un massimo di tre banche o intermediari finanziari. Solo in parte, perché il mediatore può svolgere sia attività autonoma che su mandato di una banca. No, il mediatore creditizio svolge la propria attività in modo indipendente solo dalle Poste Italiane S.p.A. È corretto affermare che il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza?. Sì. No, il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'onorabilità. No, il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere la forma giuridica. No, il mediatore creditizio svolge la propria attività anche in modo non indipendente dalle parti. Tizio è collaboratore dell'agente in attività finanziaria Caio. Tizio può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di un altro agente in attività finanziaria iscritto?. No. Sì, sempre. Sì, se è autorizzato dalla Consob. Sì, se è autorizzato dalla Banca d'Italia. Tizio è collaboratore dell'agente in attività finanziaria Caio. Tizio può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di un mediatore creditizio iscritto?. No. Sì, sempre. Sì, se stipula due polizze assicurative. Sì, il divieto è previsto solo per i dipendenti. Tizio è collaboratore di un mediatore creditizio iscritto. Tizio può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più mediatori creditizi?. No. Sì, senza limitazioni particolari. Sì, ma non può svolgere la propria attività in favore di più di cinque mediatori creditizi. Sì, ma non può svolgere la propria attività in favore di più di dieci mediatori creditizi. Tizio è collaboratore di un mediatore creditizio iscritto. Tizio può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di un agente in attività finanziaria ovvero di più agenti?. No. Solo in favore di un agente in attività finanziaria e non di più agenti. Sì, sempre. No, ma può svolgere contemporaneamente la propria attività in favore di più mediatori creditizi. La perdita di uno dei requisiti di onorabilità da parte di un mediatore creditizio è causa di cancellazione dal relativo elenco?. Sì. No, mai. No, comporta solo una sanzione pecuniaria. No, comporta solo l'applicazione di una pena detentiva. Tizio, agente in attività finanziaria, viene condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva di quattro anni per un reato contro il patrimonio. In tal caso, Tizio: Non possiede i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e viene cancellato dall'elenco. Possiede i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non viene cancellato dall'elenco. Non possiede i requisiti di onorabilità previsti dalla legge ma non può essere cancellato dall'elenco. Non possiede i requisiti di professionalità previsti dalla legge. La perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia comporta: La cancellazione dall'elenco. La sospensione per una settimana dall'esercizio dell'attività. La sospensione per un mese dall'esercizio dell'attività. La sospensione per due giorni dall'esercizio dell'attività. La perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria comporta: La cancellazione dall'elenco. L'applicazione di una sanzione pecuniaria. L'applicazione di una sanzione amministrativa. Il richiamo scritto. Ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, l’agente in attività finanziaria agisce su mandato diretto: Di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Esclusivamente di istituti di pagamento e di imprese comunitarie. Esclusivamente di istituti di moneta elettronica e di SIM. Esclusivamente di SICAV. Il mediatore creditizio può svolgere la propria attività su mandato di un intermediario finanziario?. No, il mediatore creditizio deve svolgere la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza. Sì, sempre. Sì, previa autorizzazione dell'AGCOM. Sì, ma solo se in possesso di alcuni requisiti di professionalità c.d. "rafforzati" (laurea o dottorato di ricerca, iscrizione all'albo da almeno 5 anni). Con riguardo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria, è corretto affermare che gli agenti possono svolgere anche attività connesse o strumentali a quelle di agenzia?. Sì. No, possono svolgere solo attività di agenzia. No, possono svolgere solo attività connesse ma non quelle strumentali. No, possono svolgere solo attività strumentali ma non quelle connesse. E' corretto affermare che gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività di agenzia?. Si, oltre alle attività connesse e strumentali a quelle di agenzia nonché quelle compatibili secondo la legge. Sì, in quanto non possono svolgere altre attività, neanche se connesse o strumentali. No, in quanto possono svolgere anche attività di mediazione creditizia. No, in quanto possono svolgere anche attività di mediazione assicurativa. Gli "agenti nei servizi di pagamento", iscritti in una sezione speciale, devono svolgere la propria attività su mandato di un solo intermediario?. No, possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari. Sì, sempre. No, ma in caso di esercizio dell'attività su mandato di più intermediari devono essere iscritti anche nell'elenco dei mediatori creditizi. Sì, salvo autorizzazione della Consob. Agli "agenti nei servizi di pagamento" si applica la disciplina del mono-mandato?. No. Sì, ai sensi di legge. Sì se sono iscritti nella sezione speciale. Sì, secondo le disposizioni della Consob. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento: Sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria. Devono iscriversi in una sezione speciale dell'albo dei consulenti finanziari autonomi di cui al d.lgs. 58/1998. Non hanno l’obbligo di iscriversi in alcun elenco. Devono iscriversi in una sezione speciale dell’elenco dei mediatori creditizi. Dove vengono iscritti gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento?. Sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco degli agenti quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, che tengono conto del tipo di attività svolta. Sono iscritti nell'albo dei consulenti finanziari dipendenti quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, che tengono conto del tipo di attività svolta. Sono iscritti nell'albo degli agenti di cambio, quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, che tengono conto del tipo di attività svolta. Sono iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l'IVASS, che tengono conto del tipo di attività svolta. Chi sono gli "agenti nei servizi di pagamento"?. I soggetti, iscritti nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, che promuovono e concludono esclusivamente contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari. I soggetti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria con specifici requisiti di indipendenza. I soggetti che svolgono sia attività di agenzia in attività finanziaria sia attività di mediazione creditizia. I soggetti iscritti nell’elenco degli agenti tenuto dalla Consob. Gli "agenti nei servizi di pagamento" devono essere iscritti in una sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria?. Sì. No, devono essere iscritti in una sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi. No, devono essere iscritti in una sezione speciale dell'albo dei consulenti finanziari dipendenti. No, devono essere iscritti nell'albo dei consulenti finanziari autonomi. Cosa si intende per "sezione speciale dell'elenco" degli agenti in attività finanziaria?. La sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria ove sono iscritti gli agenti nei servizi di pagamento. La sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria ove sono iscritti gli agenti cancellati per perdita dei requisiti di onorabilità. La sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria ove sono iscritti gli agenti cancellati per perdita dei requisiti di professionalità. La sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria ove sono iscritti gli agenti con precedenti penal. Gli agenti che prestano servizi di pagamento sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria?. Sì, se prestano esclusivamente servizi di pagamento al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa di settore. No mai, neanche nel caso in cui prestino esclusivamente servizi di pagamento. Sì, sempre. Sì, se prestano la propria attività per conto di un mediatore creditizio. Un mediatore creditizio può avvalersi della collaborazione di un soggetto che esercita l'attività di agenzia di assicurazione?. No, perché le due attività sono incompatibili. Si, ma solo su base stagionale. Si, ma l'attività di agenzia di assicurazioni deve essere svolta dal collaboratore per meno di 183 giorni all'anno. Si, senza limitazioni. Il mediatore creditizio Alfa s.r.l. può avvalersi della collaborazione di Tizio, agente assicurativo, per l'esercizio della propria attività?. No, perché le due attività sono incompatibili. Si, ma l'attività di agenzia di assicurazioni deve essere svolta dal collaboratore per meno di 183 giorni all'anno. Si, ma solo su base alternativa (e.g., un mese come collaboratore, un mese come agente autonomo e così via). Si, senza restrizioni. Gli "agenti nei servizi di pagamento" : Possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari. Non possono svolgere la propria attività su mandato di più intermediari. Possono svolgere la propria attività su mandato di tre intermediari al massimo. Possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari, previa autorizzazione del Garante della privacy. Gli "agenti nei servizi di pagamento" possono svolgere altre attività commerciali oltre a quella di agenzia?. Sì, alle condizioni stabilite dalla legge. No, mai. Sì, previa autorizzazione della Consob. Sì, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. A quali condizioni gli "agenti nei servizi di pagamento" possono svolgere altre attività commerciali oltre a quella di agenzia?. A condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile delle attività commerciali rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti. A condizione che vengano stipulate due polizze assicurative. A condizione che le attività commerciali siano strumentali a quella di agenzia. A condizione che le attività commerciali siano connesse a quella di agenzia. Con riguardo agli "agenti nei servizi di pagamento", è consentito il c.d. plurimandato?. Sì. No, mai. No, salvo autorizzazione della Consob. No, salvo autorizzazione della Banca d'Italia. Gli "agenti nei servizi di pagamento" possono concedere credito?. No. Sì, alle condizioni stabilite con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sì, alle condizioni stabilite dalla Consob. Sì, ma solo se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato. Con riguardo agli "agenti nei servizi di pagamento", quale tra le seguenti affermazioni è vera?. Agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione del credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato. Gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento possono concedere credito. Gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento possono concedere credito, ad esclusione di quello connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato. Gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento possono concedere solo il credito connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato. Gli istituti di moneta elettronica o i prestatori di servizi di pagamento comunitari deve comunicare all'Organismo l'avvio dell'operatività in Italia del punto di contatto centrale?. No, è il punto di contatto centrale a comunicare l'avvio della propria operatività. No, l'avvio dell'operatività deve essere comunicata solo all'IVASS. Si. No, l'avvio dell'operatività deve essere comunicata solo alla Consob. A chi deve essere comunicato l'avvio dell'operatività in Italia da parte del punto di contatto centrale nominato da istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento comunitari ?. All'Organismo (OAM) di cui all'art.128- undecies del d.lgs. n. 385/1993. Alla Consob. Alla Banca d'Italia. Al Ministero dell'economia e delle finanze. In materia di agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, l’intermediario mandante: Risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Risponde dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività ma solo se i danni non siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Non risponde mai dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività. Risponde in via esclusiva dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività. Con riferimento agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento ("agenti nei servizi di pagamento"), quale tra le seguenti affermazioni è corretta?. L’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. L’intermediario mandante non risponde mai dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività. La Banca d'Italia risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività. Nessuna delle altre tre affermazioni è corretta. In caso di plurimandato, chi è responsabile dei danni cagionati per le attività poste in essere dagli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento ("agenti nei servizi di pagamento")?. Ogni intermediario mandante è responsabile dei danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto. Solo un intermediario. Non è consentito il plurimandato con riguardo agli agenti nei servizi di pagamento. Esclusivamente gli agenti nei servizi di pagamento. Ai fini dell'iscrizione degli "agenti nei servizi di pagamento" nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività in attività finanziaria, sono previsti dei requisiti?. Sì, sono richiesti, tra gli altri, requisiti di onorabilità e professionalità. No. Sì, sono richiesti solo requisiti di onorabilità. Sì, sono richiesti solo requisiti di professionalità. I soggetti abilitati in un altro Stato Membro dell'UE a svolgere attività di intermediazione di credito immobiliare ai consumatori possono svolgere tali attività di intermediazione in Italia?. Si, previo assolvimento di alcune formalità di comunicazione da parte della propria autorità competente. No, mai. Si, ma devono essere preventivamente autorizzati dall'OAM. Si, ma devono essere preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. A fini dell'iscrizione di una persona fisica nell'elenco degli "agenti nei servizi di pagamento", è necessaria la cittadinanza italiana?. E' necessaria la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di uno Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del D. Lgs. n. 286/1998. Sì, sempre. No, mai. E' sempre necessaria la cittadinanza italiana o svizzera alternativamente. Nella sezione speciale degli "agenti nei servizi di pagamento", possono iscriversi le persone giuridiche?. Sì. No, mai. Sì, ma solo le società semplici. Sì, ma solo le società per azioni. Per esercitare la professione di "agente nei servizi di pagamento" è necessario, tra l'altro: Iscriversi nell'apposita sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 128-quater, co. 2, del d.lgs. 385/1993 (TUB), previo possesso dei requisiti previsti dalla legge. Iscriversi nell'elenco dei mediatori creditizi. Iscriversi nell'elenco degli agenti di cambio. Iscriversi nell'apposita sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi. Nella sezione speciale prevista per gli "agenti nei servizi di pagamento", possono iscriversi le persone fisiche?. Sì. No, possono iscriversi solo le società di persone. No, possono iscriversi solo le società di capitali. No, possono iscriversi solo le associazioni e le fondazioni. |





