Romano esercizitazioni
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![]() Romano esercizitazioni Description: domande diritto romano |



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Il periodo arcaico della giurisprudenza romana: • coincide con il periodo monarchico, dalle origini di Roma sino alla metà del II sec. a.C. • Coincide con il periodo repubblicano, dalle guerre puniche sino al principato di Augusto. • È caratterizzato da un’economia assai fiorente e aperta ai traffici sul Mediterraneo. • È caratterizzato dalla presenza di giuristi laici. Il diritto privato arcaico: • è un diritto povero di strutture perché vi sono pochi schemi negoziali formali. • È un diritto assai ricco di schemi negoziali a forma libera. • È un diritto che si fonda sui senatoconsulta. • È un diritto che si applica ai cittadini di Roma come ai peregrini. I mores: • sono le consuetudini, socialmente percepite come giuridicamente vincolanti. • Sono le tradizioni degli antichi, privi di qualunque valenza giuridica. • Sono una fonte di cognizione del diritto romano. • Sono una fonte autoritativa del diritto di età postclassica. Il diritto dei Quiriti: • è il più antico ius civile e si applicava soltanto ai cittadini romani. • È un diritto naturale e si applicava a cittadini romani e peregrini. • È la forma più recente di ius civile. • Sopravvisse, con tale denominazione, fino all’età postclassica. La legge delle XII Tavole. • è la più antica codificazione di norme consuetudinarie, finalizzata alla certezza del diritto. • Contiene norme consuetudinarie ma venne completata nel I secolo a.C. • È la più antica raccolta di leggi pubbliche. • È un codice a tutti gli effetti. Il diritto onorario: • scaturiva dalle clausole edittali che proteggevano situazioni non tutelate dal diritto civile. • Identificava un complesso di norme valide per tutti i popoli. • Escludeva il diritto civile e ne superava le previsioni. • Vide la luce in epoca monarchica. L’editto perpetuo realizzato da Salvio Giuliano: • fu voluto dall’imperatore Adriano e cristallizzava le previsioni dell’editto tralatizio. • Fu voluto dall’imperatore Augusto e creava ex novo un testo dell’editto del pretore. • Si fondava su mores e costituzioni imperiali. • Si chiamava ‘perpetuo’ perché destinato a rimanere l’unica fonte del diritto in età classica. Le azioni onorarie: • sono introdotte dal pretore per colmare le lacune del diritto civile. • Sono equivalenti alle azioni civile ma sono contenute nell’editto. • A differenza delle azioni civili tutelano soltanto i rapporti tra cittadini e peregrini. • Con esse l’editto si limita a confermare l’applicazione di un principio di diritto civile. Nell’età postclassica, la fonte di produzione più importante: • è la legge dell’imperatore, o costituzione imperiale. • È la giurisprudenza di età classica, ricondotta al termine iura. • È la giurisprudenza di età postclassica. • È il plebiscito, ormai equiparato alla legge pubblica. Il Digesto di Giustiniano: • è una raccolta di iura, ossia di pareri della giurisprudenza romana di età classica. • È una raccolta di leges, dai tempi di Adriano sino all’età di Giustiniano. • È una raccolta mista, sia di leges che di iura. • È un manuale istituzionale, che ricalca le Istituzioni di Gaio. Le Istituzioni di Gaio: • seguono una tripartizione del diritto in ‘persone, cose e azioni’. • Seguono l’ordine della materia dell’editto del pretore. • Acquistano efficacia di legge in età postclassica. • Sono suddivise in dodici libri. Il Codice Giustinianeo: • raccoglie i provvedimenti imperiali dall’età di Adriano sino a quella di Giustiniano. • Raccoglie i provvedimenti imperiali dall’età di Costantino sino a quella di Giustiniano. • Raccoglie i provvedimenti emanati dall’imperatore Giustiniano nel corso del suo regno. • Raccoglie i frammenti della giurisprudenza classica scelti da una commissione di esperti di diritto. Le Novelle: • sono provvedimenti imperiali di età giustinianea, spesso scritti in lingua greca. • Sono provvedimenti imperiali di età postclassica, esclusi dall’operazione di codificazione del diritto. • Sono nuove opere della giurisprudenza, oggetto di una speciale catalogazione da parte della commissione giustinianea. • Sono provvedimenti imperiali esclusivamente in lingua latina e successivi all’età giustinianea. Le Istituzioni di Giustiniano: • Sono un’opera dotata di efficacia normativa. • Sono un semplice manuale didattico, priva di qualunque valore normativo. • Sono un’opera giurisprudenziale, contenente pareri dei giureconsulti. • Sono un’opera della quale non si conoscono i modelli a cui fu ispirata. I decreta: • Sono decisioni di controversie concrete prese dall’imperatore, che agisce come giudice d’appello. • sono istruzioni indirizzate ai funzionari e ai governatori delle province. • sono ordinanze di carattere generale e hanno come destinatari tutti i cittadini o una parte di essi. • Sono responsi su casi pratici proposti dai privati o da funzionari. Le interpolazioni: • sono interventi puntuali dei commissari giustinianei sui testi del Digesto, al fine di uniformare e attualizzarne il contenuto. • Sono interventi realizzati sistematicamente dai commissari giustinianei, su tutti i testi del Digesto. • Sono modificazioni del testo ipotizzate nel primo Novecento, ma oggi ritenute totalmente inesistenti. • Sono alterazioni del testo originario, sia nella sostanza che nella forma, che oggi la dottrina ritiene siano da escludersi integralmente. Il processo ‘per legis actiones’: • è regolato dalla legge delle XII Tavole o da leggi successive. • È il processo fondato sulle formule concesse dal pretore. • Si svolge nelle forme della ‘cognitio extra ordinem’. • Prevede soltanto azioni esecutive. La ‘legis actio sacramento in rem’: • Ha natura dichiarativa e utilizzata per la tutela di un diritto reale. • Ha natura dichiarativa e utilizzata per la tutela di un diritto di obbligazione. • Ha natura esecutiva e utilizzata per rapporti connessi al diritto sacro. • Ha natura esecutiva e utilizzata se il convenuto condannato non avesse pagato la somma di denaro entro trenta giorni. La ‘legis actio sacramento in personam’: • Ha natura dichiarativa e utilizzata per la tutela di un diritto di obbligazione. • Ha natura esecutiva e utilizzata per rapporti connessi al diritto sacro. • Ha natura esecutiva e utilizzata se il convenuto condannato non avesse pagato la somma di denaro entro trenta giorni. • Ha natura dichiarativa e utilizzata per la tutela di un diritto reale. La fase ‘in iure’ del processo arcaico: • prevedeva l’indagine di diritto e si svolgeva dinanzi al re o al magistrato. • Prevedeva l’accertamento dei fatti e si svolgeva dinanzi al giudice. • Era la fase finale del procedimento e si concludeva con una sentenza. • Venne conservata anche nelle forme della ‘cognitio extra ordinem’. La fase ‘apud iudicem’ del processo arcaico: • avveniva dinanzi al giudice e contemplava l’accertamento dei fatti di causa. • Si svolgeva dinanzi al magistrato che accertava i fatti. • Si svolgeva dinanzi al magistrato che compiva le valutazioni di diritto. • Avveniva davanti al rex che accertava i fatti di causa. La legis actio per pignoris capionem: • poteva essere esperita soltanto per questioni di diritto sacro e con funzione esecutiva. • Poteva essere esperita soltanto per questioni di diritto civile e con funzione dichiarativa. • Poteva essere esperita soltanto per fare valere diritti di obbligazione aventi ad oggetto una somma di denaro o una cosa determinata. • Poteva essere esperita esclusivamente per affermare un diritto di proprietà. La legis actio per condictionem: • si applicava ai debiti aventi ad oggetto una somma certa di denaro o una cosa determinata. • Si applicava laddove si volesse affermare un diritto di proprietà. • Aveva portata generale e veniva utilizzata per debiti di qualunque natura. • Aveva natura esecutiva ed era applicabile alle controversie di diritto amministrativo. La legis actio per iudicis postulationem: • Veniva in origine utilizzata per i debiti in denaro nascenti dal contratto di sponsio. • Veniva utilizzata per i debiti aventi ad oggetto una somma certa di denaro o una cosa determinata. • Veniva utilizzata per dichiarare l’esistenza del diritto di proprietà. • Veniva utilizzata con funzione esecutiva per rapporti di diritto sacro. Che cos’è la formula?. • è il documento scritto, approvato dalle parti, che conteneva i termini della lite. • È il documento scelto dal pretore che enunciava il principio di diritto da applicarsi. • È il documento redatto dal giudice a conclusione del processo. • È il documento redatto dal pretore al termine del suo anno di carica. La intentio: • è la parte della formula che contiene la pretesa dell’attore. • È la parte della formula che contiene l’invito al giudice a pronunciare una sentenza. • È la parte della formula che contiene la descrizione dei fatti di causa. • È presente solamente nei giudizi divisori. La demonstratio: • è la descrizione dei fatto di causa e vi è soltanto se la intentio è incerta. • È l’affermazione della pretesa dell’attore. • È la dichiarazione di difesa del convenuto. • È la dimostrazione della tesi dell’attore e vi è sempre, in qualunque formula. La adiudicátio: • è una clausola presente nei soli giudizi divisori. • È una clausola presente in tutti i giudizi. • È una clausola a difesa del convenuto ed è presente in tutti i giudizi. • È l’invito rivolto al giudice a pronunciare la condanna. I giudizi detti legittimi: • erano celebrati a Roma o entro un miglio. • Erano celebrati tra cittadini romani e stranieri. • La relativa sentenza doveva essere emanata entro la fine della carica del pretore. • Si svolgevano sempre dinanzi a un giudice unico. La litis contestàtio: • ha effetti devolutivi, preclusivi e conservativi. • Produce meri effetti conservativi. • Produce meri effetti preclusivi. • Produce effetti devolutivi. Nel processo formulare, l’eccezione: • è la clausola a favore del convenuto che paralizza la pretesa dell’attore. • è la clausola che riafferma la pretesa dell’attore. • È una clausola sempre presente nei giudizi divisori. • È una parte della formula a favore dell’attore. La condemnatio: • è la parte della formula che contiene l’invito al giudice a pronunciare la sentenza. • È la parte della formula che contiene la condanna del convenuto. • È la parte della formula tipica dei giudizi divisori. • È la parte della formula presente in tutti i giudizi. Le azioni in rem: • sono azioni reali, a tutela del diritto di proprietà e di altri diritti reali. • Sono azioni reali, a tutela di qualunque diritto soggettivo che abbia ad oggetto una res. • Sono azioni reali, a tutela di rapporti che nascono dal diritto onorario. • Sono azioni reali e non possono subire modifiche da parte del pretore. Le azioni ‘in personam’: • sono azioni personali e tutelano esclusivamente diritti soggettivi di natura obbligatoria. • Sono azioni personali specificamente finalizzate alla tutela dei rapporti di mutuo. • Sono azioni personali con cui si tutelano diritti reali e diritti di obbligazione. • Sono azioni personali e il vincolo è posto a carico di un numero indeterminato di soggetti. Le azioni fittizie: • sono azioni che contengono una finzione giuridica, per cui si finge la presenza di un elemento di fatto inesistente. • Sono azioni che contengono una trasposizione di soggetti, così consentendo di agire contro soggetti normalmente privi di legittimazione. • Sono giudizi di buona fede, perché il giudice è dotato di una discrezionalità molto ampia nel valutare i fatti. • Appartengono sempre alla categoria delle azioni in factum. La nossalità: • è una caratteristica delle azioni penali, che richiama l’antico istituto della noxae deditio. • È un antico istituto di diritto civile che cadde presto in desuetudine. • È una caratteristica dei giudizi di buona fede perché garantisce al giudice un’ampia libertà di valutazione del comportamento delle parti. • Ha riguardo esclusivamente alle formule utili con trasposizione dei soggetti. Le azioni addittizie: • Sono azioni con trasposizione dei soggetti che consentono di agire nei riguardi di un alieni iuris ottenendo la condanna dell’avente potestà. • Sono azioni contenenti una finzione giuridica per consentire la condanna pecuniaria dell’avente potestà. • Si esperiscono esclusivamente per la tutela di diritti reali. • Coincidono con le azioni civili, ossia riconosciute espressamente dallo ius civile. La cumulatività delle azioni: • è una caratteristica delle azioni penali e si riferisce al perseguimento, cumulabile, di pena e di risarcimento del danno. • È il principio in forza del quale se l’illecito fosse stato commesso da più persone, l’azione era esperibile cumulativamente contro ciascuna di esse. • In caso di furto, consente l’esperimento cumulato di una condictio furtiva e di una rei vindicatio. • è una caratteristica delle azioni penali e si riferisce al fatto che, se deriva dal diritto onorario, l’azione penale aveva carattere temporaneo e durava un anno, coincidente con la carica magistratuale. Il principio per il quale l’azione penale può essere esperita soltanto contro il colpevole e non contro i suoi eredi: • è il principio dell’intrasmissibilità passiva dell’azione penale. • È il principio dell’intrasmissibilità attiva dell’azione penale. • Attiene alla disciplina della nossalità. • È il principio della cumulatività di persone e di azioni. In caso di furto non in flagranza (furto nec manifestum): • l’offeso potrà esperire contro il ladro, sia un’azione di furto, penale, sia una rei vindicatio per reimposessarsi della cosa. • l’offeso potrà esperire contro il ladro, sia un’azione di furto, penale, sia un’azione mista avente natura reipersecutoria. • l’offeso potrà esperire contro il ladro, sia una rei vindicatio sia una condictio furtiva, al fine di perseguire la pena e il risarcimento del danno. • Non potranno essere esperite azioni penali, essendo incerta la persona autrice dell’illecito. La infitiatio: • è un atteggiamento di resistenza immotivata alla condanna subita. • È un istituto tipico del processo per legis actiones. • Avrebbe avuto come conseguenza il pagamento del valore del triplo della condanna subita. • Non avrebbe avuto conseguenze in capo al soggetto che l’avesse posta in essere. Gli interdicta adipiscéndae possessiónis: • mirano a fare ottenere l’acquisto del possesso. • Mirano alla manutenzione del possesso. • Mirano al recupero del possesso. • Erano interdetti proibitori. Gli interdicta retinéndae possessiónis: • erano interdetti proibitori. • Erano interdetti finalizzati esclusivamente a far recuperare il possesso sottratto da altri. • Erano richiesti per acquistare il possesso. • Erano interdetti restitutori. Gli interdicta recuperándae possessionis: • racchiudevano gli interdetti finalizzati esclusivamente a far recuperare il possesso sottratto da altri. • Valevano sia per i mobili che per gli immobili. • Erano interdetti proibitori. • Difendevano la situazione dell’attuale possessore. La bonórum vendítio, ossia la vendita dei beni. • è il sistema più risalente di esecuzione patrimoniale. • È un sistema aperto soltanto a singole categorie di creditori. • È il sistema più risalente di esecuzione personale. • È un sistema regolato dal diritto civile. Le reintegrazioni in pristino stato: • restauravano la situazione precedente attraverso l’annullamento di un atto. • sono rimedi di natura tipicamente civilistica. • Sono strumenti di coazione disposti dal pretore contro chi avesse assunto atteggiamenti immotivati di resistenza. • Sono strumenti attraverso cui il pretore, su richiesta dell’interessato, rivolgeva un ordine al destinatario. Le missiones in bona: • potevano avere anche finalità conservative. • Avevano ad oggetto singoli beni. • Si distinguevano in proibitorie e ordinatorie. • Attribuivano all’immesso un possesso utile per usucapire. L’interdetto ‘de vi armata’: • si richiedeva al pretore qualora la privazione del possesso fosse stata effettuata mediante l’intervento di uomini armati. • Andava richiesto entro un anno dallo spoglio. • Poteva richiederlo solo il possessore in buona fede. • Poteva essere richiesto tanto per recuperare beni mobili che per gli immobili. La genesi del procedimento cognitorio: • si colloca in età augustea. • si colloca in età giustinianea. • si colloca in età severiana. • si colloca in età costantiniana. Nella cognitio extra ordinem, la condanna: • poteva essere in forma specifica. • Era sempre pecuniaria. • Non poteva richiedere la restituzione di una cosa. • Non poteva mai essere seguita ‘manu militari’. Il processo giustinianeo: • irrigidisce alcune caratteristiche del processo postclassico. • Non prevede il gravame delle spese processuali. • Lascia ampio spazio ai poteri discrezionali del giudice. • Le parti possono prospettare le loro difese soltanto in una precisa fase processuale. L’appellatio. • rappresenta una novità del processo di età postclassica. • È sempre stata ammessa nel processo romano di età classica. • Viene esclusa in età imperiale. • Spetta allo stesso giudice che ha emesso la prima sentenza. Nel regime delle prove di età postclassica: • i documenti hanno una diversa efficacia, a seconda della loro provenienza. • la prova testimoniale prevale su quella documentale. • Tutte le testimonianze hanno pari valore, a prescindere dalla loro provenienza. • Si escludono le presunzioni dall’apparato probatorio. Nel regime sanzionatorio, dalla fine V secolo: • vennero proibite le carceri private. • l'esecuzione personale per debiti scomparve. • Erano ammesse soltanto procedure di tipo patrimoniale. • Venne incentivata la pena carceraria. Le testimonianze dei ceti più umili della popolazione: • erano ritenute meno attendibili rispetto a quelle dei ceti più elevati. • avevano tutte pari valore, a prescindere dalla classe sociale dei testimoni. • avevano una valenza che prevale sempre su quella documentale. • non avevano alcun valore legale. Nel processo postclassico e giustinianeo, il giudice: • coincide con gli organi preposti alle nuove circoscrizioni territoriali. • è sempre l’imperatore. • è un privato cittadino chiesto dalle parti. • è una corte composita, con a capo l’imperatore. L’atto giuridico lecito: • È il prodotto della volontà umana valutato positivamente dall’ordinamento giuridico. • È il prodotto della volontà umana valutato negativamente dall’ordinamento giuridico. • è una situazione di fatto sfornita di conseguenze giuridiche. • è una situazione di fatto tipica, dalla quale l’ordinamento fa derivare effetti giuridici. L'atto illecito: • È il prodotto della volontà umana valutato negativamente dall’ordinamento giuridico. • È il prodotto della volontà umana valutato positivamente dall’ordinamento giuridico. • è una situazione di fatto tipica, dalla quale l’ordinamento fa derivare effetti giuridici. • è una situazione di fatto sfornita di conseguenze giuridiche. La caduta della grandine: • è un fatto giuridico in senso stretto (o fatto materiale). • È un atto giuridico negoziale. • È un atto giuridico non negoziale. • È un atto illecito perché riprovato dall’ordinamento giuridico. Il furto: • è un atto illecito. • È un atto lecito negoziale. • È un mero fatto. • È un atto lecito non negoziale. La notificazione: • È un atto lecito non negoziale. • è un atto illecito. • è un mero fatto. • è un atto lecito negoziale. Il matrimonio, nel diritto romano: • è un esempio di stato di fatto continuativo. • È un esempio di fatto momentaneo. • è un esempio di mero fatto. • È un esempio di fatto giuridico, il cui effetto è prodotto da una singola e precisa situazione. Lo scambio di cosa contro prezzo: • è lo scopo pratico tipico del contratto di compravendita. • È lo scopo pratico tipico del contratto di mutuo. • È lo scopo pratico tipico del contratto di locazione. • È lo scopo pratico tipico del contratto di deposito. Nel codice civile italiano del 1942: • la nozione di negozio giuridico è accuratamente evitata. • la nozione di negozio giuridico viene accolta e riversata nella disciplina codicistica. • si utilizza la nozione di negozio giuridico, ma non di contratto. • diversamente dal codice del 1865, si accoglie la teoria del negozio giuridico nella versione della Pandettistica. Il contenuto del negozio giuridico: • è il regolamento precettivo di interessi. • è la funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo. • È la determinazione di volontà che si sia manifestata. • Prevede l'esistenza del bene o dell’interesse da regolare con il negozio. La determinazione di volontà: • si estrinseca sempre attraverso una manifestazione di volontà. • si estrinseca sempre attraverso una dichiarazione di volontà. • si estrinseca sempre attraverso un comportamento concludente. • Si estrinseca sempre attraverso una dichiarazione recettizia. L’idoneità dell’oggetto del negozio giuridico: • è un presupposto del negozio giuridico. • È un elemento essenziale del negozio giuridico. • È un elemento accessorio o accidentale del negozio giuridico. • È un elemento naturale del negozio giuridico. La capacità di agire del soggetto: • è un presupposto del negozio giuridico. • È un elemento essenziale del negozio giuridico. • È un elemento accessorio o accidentale del negozio giuridico. • È un elemento naturale del negozio giuridico. La legittimazione del soggetto: • è la competenza del soggetto a ottenere gli effetti giuridici del predisposto regolamento agli interessi. • è la possibilità che l’oggetto riceva il regolamento di interessi predisposto col negozio. • è la capacità di compiere un negozio di quel determinato tipo. • è un elemento naturale del negozio giuridico. I negozi formali: • se non rivestono la forma prescritta dall’ordinamento non sono produttivi di effetti giuridici. • Sono negozi a forma libera. • Sono negozi che prevedono una determinata forma ad probationem. • Sono negozi che prevedono necessariamente una forma scritta. La stipulatio: • è un negozio formale per la pronuncia di parole solenni. • È un negozio formale per la necessità di un rituale. • È un negozio che si compie con il bronzo e la bilancia. • È un negozio privo di formalità. La pro herede gestio: • è un esempio di dichiarazione tacita. • È un esempio di dichiarazione espressa. • È un esempio di dichiarazione diretta. • È un esempio di dichiarazione implicita. La garanzia per l’evizione: • è un elemento naturale della compravendita. • È un elemento accidentale della compravendita. • È un elemento essenziale del contratto di compravendita. • È un presupposto del contratto di compravendita. La condizione sospensiva: • subordina al verificarsi dell'evento futuro e obbiettivamente incerto l'entrata in vigore del divisato regolamento di interessi. • fa dipendere dal verificarsi dell'evento futuro ed incerto il venir meno del vigore del regolamento di interessi. • al verificarsi dell'evento futuro ed incerto fa cessare gli effetti del negozio. • annulla gli effetti del negozio. Il dies a quo: • è il termine iniziale. • È il termine finale. • È la data alla quale si fanno cessare gli effetti del negozio. • È l’evento futuro e incerto che sospende l’entrata in vigore del divisato regolamento di interessi. Il termine: • È la previsione di un evento futuro e certo. • è la previsione di un evento futuro e obbiettivamente incerto. • È apponibile a qualunque tipo di negozio. • può essere risolutivo o sospensivo. Gli actus legitimi: • sono negozi molto antichi, regolati dalle Dodici Tavole, che non tolleravano l’apposizione di condizioni e termini. • Sono negozi molto antichi, regolati dalle Dodici Tavole, che non tolleravano soltanto l’apposizione di condizioni. • sono negozi molto antichi, regolati dalle Dodici Tavole, che non tolleravano soltanto l’apposizione di termini. • Sono negozi molto antichi, regolati dalle Dodici Tavole, che in ogni caso tolleravano l’apposizione di termini e condizioni. Il modo: • è un elemento accessorio del negozio giuridico, apposto ai soli negozi di liberalità. • È un elemento accessorio del negozio giuridico, consistente in un evento futuro e incerto. • È un elemento accessorio del negozio giuridico, consistente in un evento futuro ma certo. • È un elemento essenziale del negozio giuridico, perché ne indica le modalità di esecuzione. Il modo è divenuto direttamente coercibile: • soltanto in età giustinianea. • Sin dai tempi delle Dodici Tavole. • In età augustea. • Intorno al II secolo d.C. Nella condizione potestativa: • il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà dell’interessato. • il verificarsi dell’evento dipende dal caso o dalla volontà di terzi. • l’efficacia del negozio giuridico si faceva dipendere dall’accadimento di un fatto. • l’efficacia del negozio giuridico si faceva dipendere dal non accadimento di un fatto. Il testamento: • è un negozio dichiarativo. • È un negozio reale. • È un contratto reale. • È un negozio informale. La derelizione: • è un negozio reale. • è un contratto reale. • è un diritto reale. • È un negozio dichiarativo. La donazione, in diritto romano: • è un negozio a titolo gratuito. • È un negozio a titolo oneroso. • È un contratto bilaterale. • È un negozio bilaterale. Nei negozi formali: • il tipo è caratterizzato dalla forma solenne. • La forma è libera. • la manifestazione di volontà consiste in un comportamento. • la manifestazione di volontà consiste in una dichiarazione. Nei contratti unilaterali: • le obbligazioni sorgono a carico di una sola parte. • Le obbligazioni sorgono a carico di ambedue le parti. • le manifestazioni di volontà provengono da entrambe le parti. • le manifestazioni di volontà provengono da una sola parte. L’istituzione di erede: • è un negozio dichiarativo. • È un negozio reale. • È un contratto reale. • è un negozio informale. I negozi giuridici unilaterali: • si esauriscono nella manifestazione di volontà di una sola parte. • si esauriscono nella manifestazione di volontà di una sola parte. • Sono costituiti dalle manifestazioni di volontà di due parti. • Sono quelli in cui sorge un’unica obbligazione in capo a una parte. Il mutuo: • è un contratto unilaterale. • È un negozio bilaterale. • È un contratto bilaterale. • È un negozio ‘mortis causa’. Qual è la definizione di invalidità di un negozio?. • È l'inidoneità del negozio a produrre gli effetti propri del tipo cui appartiene per una causa intrinseca. • È un vizio che rende il negozio valido solo in parte. • È un difetto che dipende esclusivamente dalla volontà delle parti. • È una condizione che rende necessario un intervento esterno per rendere il negozio valido. Qual è la caratteristica principale della nullità di un negozio?. • Il negozio è di per sé inidoneo a produrre i suoi effetti propri, indipendentemente da qualsiasi azione. • Il negozio produce effetti solo in presenza di un intervento giudiziario. • La nullità del negozio può essere rilevata solo su richiesta delle parti. • La sentenza che accerta la nullità ha natura costitutiva, modificando lo stato di diritto. Qual è la caratteristica principale di un negozio annullabile?. • Il negozio è di per sé efficace, ma la sua inefficacia dipende dall'iniziativa della parte interessata. • Il negozio è sempre inefficace e non produce effetti giuridici. • Il negozio è efficace solo se approvato dal giudice. • Il negozio è nullo e non può mai produrre effetti. Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo all'annullabilità di un negozio?. • L'annullabilità non può essere fatta valere dai terzi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. • Il negozio annullabile è sempre inefficace indipendentemente dall'iniziativa della parte interessata. • La sentenza che accerta l'annullabilità del negozio è solo dichiarativa. • L'annullabilità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, anche da terzi. Nel diritto classico, quale tipo di invalidità è associato alla nullità?. • Invalidità di diritto civile (iure civili). • Invalidità di diritto onorario. • Invalidità di diritto giustinianeo. • Invalidità ipso iure. Nel diritto giustinianeo, quale cambiamento è avvenuto rispetto al dualismo tra ius civile e diritto pretorio?. • È scomparso il dualismo tra ius civile e diritto pretorio. • È stato introdotto un nuovo rimedio giuridico. • Il diritto pretorio ha prevalso su quello civile. • È stata eliminata l'invalidità civile. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo alla nullità di un negozio giuridico?. • Il negozio nullo, seppure privo degli effetti propri, può comunque produrre effetti di altro ordine, come risarcimenti o azioni di ripetizione. • Il negozio nullo non può mai produrre effetti, neanche secondari, per le parti coinvolte. • La nullità di un negozio si applica solo agli effetti di tipo economico, senza riguardo agli altri effetti. • La nullità non è mai assoluta, ma può solo essere relativa. Che cosa prevedeva il ius civile riguardo ai negozi giuridici?. • Il ius civile conosceva solo negozi pienamente validi e negozi nulli. • Il ius civile considerava tutti i negozi giuridici come validi. • Il ius civile accettava solo negozi che presentassero alcuni vizi. • Il ius civile prevedeva negozi annullabili, ma non nulli. Quale dei seguenti concetti descrive l'errore nel contesto della manifestazione di volontà?. • È la discrepanza inconsapevole tra la determinazione del volere e la sua manifestazione. • È una rappresentazione chiara e precisa delle intenzioni del soggetto. • È la volontà consapevole di dichiarare ciò che non si intende. • È l'errore che si verifica solo in situazioni di inganno o frode. Qual è la condizione affinché un errore sia rilevante per il diritto?. • Deve essere essenziale e riguardare un elemento di grande importanza. • Deve essere causato da negligenza o distrazione. • Deve derivare da un errore di comunicazione non intenzionale. • Deve essere il risultato di una causa esterna al dichiarante. Qual è la differenza principale tra l'errore ostativo e l'errore nella determinazione del volere?. • L'errore ostativo riguarda la manifestazione della volontà, mentre l'errore nella determinazione del volere riguarda la formazione stessa della volontà. • L'errore ostativo impedisce la manifestazione del volere, mentre l'errore nella determinazione del volere non ha alcuna influenza sulla volontà. • L'errore ostativo riguarda un'irregolarità della volontà, mentre l'errore nella determinazione del volere è sempre irrilevante. • L'errore ostativo non ha conseguenze giuridiche, mentre l'errore nella determinazione del volere invalida automaticamente il negozio. Quando l’errore di diritto è rilevante?. • Solo in casi eccezionali e per determinate categorie di persone. • In tutti i negozi giuridici, sempre. • In nessun caso, l'errore di diritto è sempre irrilevante. • Quando si riferisce a fatti concreti e non a norme giuridiche. Qual è l'effetto dell'errore ostativo nei negozi mórtis cáusa?. • L'errore essenziale è sempre invalidante e induce la nullità del negozio, a meno che il significato attribuito alla dichiarazione sia compatibile con il suo tenore letterale. • L'errore essenziale è irrilevante e non influisce sulla validità del negozio. • L'errore ostativo è sempre scusabile, rendendo valido il negozio. • L'errore ostativo non influisce mai sulla validità del negozio, che resta valido in ogni caso. Che cosa accade nei negozi inter vívos, specialmente in quelli bilaterali, in cui la controparte intende la dichiarazione nel suo significato obiettivo?. • L'errore è irrilevante e il negozio è valido, restando le conseguenze a carico di chi ha errato. • L'errore è rilevante e il negozio è annullato. • L'errore è sempre scusabile, quindi il negozio è nullo. • L'errore ostativo rende invalido il negozio, ma solo in caso di errore reciproco. Qual è la differenza tra errore ostativo e dissenso in un negozio bilaterale?. • L'errore ostativo è sempre unilaterale, mentre il dissenso avviene quando la controparte intende la dichiarazione in un significato diverso. • L'errore ostativo implica un malinteso tra le parti, mentre il dissenso non ha alcun effetto sul negozio. • Il dissenso è sempre unilaterale, mentre l'errore ostativo è reciproco. • L'errore ostativo è più grave del dissenso e rende automaticamente nullo il negozio. Che cosa non era possibile fare nel diritto pretorio riguardo ai negozi viziati da dolo e violenza?. • Dichiarare nullo il negozio, poiché il pretore non poteva modificare il diritto civile. • Ripristinare il negozio tramite una decisione. • Impedire l'esecuzione del negozio senza alcun rimedio. • Eliminare la validità del negozio secondo il ius civile. Cosa succede quando il titolare dell'interesse non ha la capacità o l'opportunità di concludere un negozio?. • Il negozio può essere concluso da un'altra persona che abbia la capacità o l'opportunità di farlo. • Il negozio è nullo e non può essere concluso da nessuno. • Il titolare dell'interesse deve essere obbligatoriamente sostituito da un familiare. • Il negozio è valido solo se concluso dal titolare dell'interesse stesso. Qual è la caratteristica principale delle vere e proprie figure di sostituzione, a differenza del nuncius?. • Il sostituto manifesta una volontà propria, e gli effetti si riflettono nella sfera giuridica di un altro soggetto. • Il sostituto non ha alcun potere di influire sugli effetti del negozio. • Il sostituto agisce solo come intermediario tra due parti, senza assumersi la paternità del negozio. • Il sostituto non è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Quale figura giuridica corrisponde al sistema dell’interposizione gestoria nel diritto romano?. • Il procuratore del patrimonio o l’amministratore preposto alle aziende commerciali. • Il nuncius, che funge da intermediario nella manifestazione della volontà. • Il magister navis, che dirige le operazioni marittime, ma senza gestire direttamente il patrimonio. • Il sostituto che agisce solo in contesti processuali, senza implicazioni patrimoniali. Nel sistema della rappresentanza, in capo a chi si producono gli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante?. • Al rappresentato. • Al terzo. • Al rappresentante. • Al paterfamilias. Che cosa distingue la rappresentanza organica dalla rappresentanza in senso stretto?. • Manca la separazione tra le sfere giuridiche del rappresentante e del rappresentato. • Vi è una separazione netta tra le sfere giuridiche. • Il rappresentante ha un patrimonio proprio. • L’organo agisce in nome proprio e non della persona giuridica. Qual è la principale distinzione tra la rappresentanza volontaria e la rappresentanza legale?. • La rappresentanza volontaria riguarda gli atti negoziali effettuati senza necessità di un tutore o curatore. • La rappresentanza legale si applica solo nei contratti di mandato. • La rappresentanza legale riguarda solo il diritto romano. • La rappresentanza volontaria è regolata solo nel diritto romano. Che cosa ha ispirato la regolamentazione della rappresentanza nel Codice civile tedesco (BGB)?. • Gli insegnamenti della Pandettistica. • Il diritto arcaico romano. • La codificazione giustinianea. • La parte generale sul contratto del codice civile italiano. DOMANDA 8 Nel diritto romano, come si chiamava l’atto unilaterale con il quale un soggetto affidava la gestione di tutto il suo patrimonio ad un altro soggetto?. • La procura. • Il mandato. • La rappresentanza organica. • L'azione di gestione di affari altrui. Qual è la principale differenza tra un atto illecito e un atto illegale?. • L'atto illecito è riprovato dal diritto e prevede una sanzione, mentre l'atto illegale è privo di protezione giuridica ma non comporta una sanzione. • L'atto illecito è sempre doloso, mentre l'atto illegale può essere involontario. • L'atto illecito non viola un precetto giuridico, mentre l'atto illegale sì. • L'atto illecito è sempre punibile con una sanzione penale, mentre l'atto illegale no. In quale caso un atto che lede un interesse altrui non è considerato illecito?. • Quando il titolare dell'interesse leso ha consentito alla lesione. • Quando l'interesse leso è protetto da un precetto giuridico. • Quando il danno causato è stato commesso per errore. • Quando l'interesse leso non appartiene alla collettività. Qual è la funzione principale del precetto primario in una norma?. • Tutela un interesse, vietando un contegno o imponendo un comportamento contrario. • Prevede una sanzione per la violazione di una regola. • Si limita a infliggere un male al trasgressore. • Elimina le conseguenze lesive dell'atto illecito. Qual è il significato di "dolo" nel contesto della responsabilità?. • La volontarietà dell’azione e la previsione delle sue conseguenze lesive. • L’inosservanza di un onere di prudenza verso gli altri. • Il nesso causale tra azione ed evento senza considerare la volontarietà. • La sostituzione al bene perduto con un surrogato equivalente. Il terzo capitolo della legge Aquilia: • prevedeva, a titolo di pena, il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore (di mercato) più elevato avuto dallo schiavo o dall’animale nell’ultimo anno precedente. • prevedeva, a titolo di pena, il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore (di mercato) più elevato avuto dallo schiavo o dall’animale nell’ultimo mese precedente. • prevedeva, a titolo di pena, il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore medio avuto dallo schiavo o dall’animale nell’ultimo anno precedente. • prevedeva, a titolo di pena, il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore dello schiavo o dell’animale, così come stimato dal proprietario della cosa. Il secondo capo della legge Aquilia: • considerava come danneggiamento la rimessione dolosa di un debito. • Prevedeva un’ipotesi di remissione del debito approvata dall’ordinamento. • Venne abolito da una legge di Giustiniano. • Si riferiva al danneggiamento di animali da tiro e da soma. Tra le Dodici Tavole e la legge Aquilia: • i casi di danneggiamento vennero fatti rientrare nella nozione ampia di furto. • I casi di danneggiamento non erano puniti dall’ordinamento giuridico romano. • I casi di danneggiamento venivano disciplinati dal codice decemvirale, che conteneva una previsione generale. • I casi di danneggiamento erano rimessi all’attività giurisdizionale del pretore. Le azioni utili basate sulla legge Aquilia: • avevano una formula che era un adattamento di quella dell’azione diretta per estendere la protezione a fattispecie dove non si era fatto uso della forza materiale. • servivano a consentire il risarcimento anche a tutte le situazioni di danno basate su lesioni patrimoniali di carattere non fisico. • consentivano di risarcire non solo di danno cagionato con dolo, ma anche quello cagionato con colpa. • Consentirono l’ampliamento del concetto di ‘ingiustizia’ del danno. Il legame di agnazione: • è una parentela civile basato sulla patria potestas. • È una parentela di sangue. • È un rapporto derivante dal legame di coniugio. • È un rapporto di parentela esclusivamente in linea retta. Il legame di cognazione: • È una parentela di sangue. • è una parentela civile. • È una parentela in linea maschile. • È un rapporto di parentela esclusivamente in linea collaterale. L'affinità: • è un rapporto di parentela che si instaura con i parenti del coniuge. • È un rapporto di parentela che si instaura tra i due coniugi. • È un legame di parentela esclusivamente in linea retta. • è un rapporto di parentela esclusivamente in linea collaterale. Nel diritto romano, la capacità giuridica: • spettava soltanto a chi fosse stato libero, cittadino e sui iuris. • Spettava a chi avesse la capacità di intendere e volere. • Spettava anche agli schiavi e agli stranieri. • Spettava solamente al pater familias e ai figli maschi. Dopo l’emanazione della costituzione Antoniniana: • si riconobbe progressivamente la capacità giuridica delle persone sottoposte ad altrui poter. • Il legame di agnazione perse ogni valore. • Si riconobbe valore al legame di sangue, alla cognizione. • Venne meno la distinzione tra liberi e schiavi. L’obbligo di prestare gli alimenti: • si traduce nell’obbligo di prestare i mezzi necessari per sopravvivere conservando un certo tenore di vita. • Non ricomprendeva beni quali cibo, vestiario e alloggio. • Era previsto in un ammontare fisso, non modificabile. • Non prescindeva mai dai rapporti di parentela. La ‘capitis deminutio maxima’: • si verificava con la perdita della libertà e della cittadinanza. • Si verificava con la perdita della sola cittadinanza. • Si verificava con il passaggio dalla condizione di ‘sui iuris’ a quella di ‘alieni iuris’. • Si verificava con la perdita della sola libertà. Le donne in manu: • sono le donne sposate attraverso confarreatio, coemptio e usus, nonché le mogli dei figli in potestate. • Sono le mogli dei soli figli in potestate. • Sono mogli dotate di un proprio personale patrimonio. • Sono mogli dotate di un proprio personale patrimonio. In materia di persone, la ‘summa divisio’ secondo Gaio: • è tra persone libere e persone schiave. • È tra uomini e donne. • È tra cittadini romani e peregrini. • È tra persone sui iuris e persone alieni iuris. La legge Fufia Canina: • stabilì una proporzione obbligatoria tra il numero totale degli schiavi e quelli che si potevano liberare per testamento. • Stabilì il divieto di manomissioni in frode ai creditori. • Stabilì il divieto di manomissioni di schiavi turpi. • Stabilì regole per le manomissioni compiute da padroni minori di venti anni e per schiavi minori di trent’anni. La manomissione censu: • si realizzava con l’iscrizione dello schiavo nelle liste del censo. • Si realizzava con una dichiarazione compiuta dinanzi agli amici. • Era un’applicazione della legis actio sacramento in rem. • era una forma di manomissione pretoria. La condizione di schiavitù: • è considerata come un istituto proprio del ius géntium. • È considerata un istituto tipico del diritto naturale. • Non si acquistava mai per nascita. • Non dipendeva da cause previste dal ius gentium. La vendita trans Tiberim del debitore insolvente: • è una delle cause di schiavitù secondo il diritto civile. • è una delle cause di schiavitù secondo il diritto delle genti. • è una delle cause di schiavitù secondo il diritto onorario. • Determina una capitis deminutio minima. Il postliminio: • non operava nei confronti del possesso e dei matrimoni. • Operava anche in situazioni fondate sulla continuità dell’esercizio del diritto. • Si applicava ai cittadini romani in stato di prigionia e non tornati in patria. • È un’applicazione del principio di favor libertatis. La lex Iunia Norbana: • riconosceva lo status di Latini Iuniani agli schiavi manomessi in forme non solenni. • riconosceva lo status cittadini agli schiavi manomessi in forme non solenni. • Equiparava la posizione degli schiavi colpiti da pene infamanti e poi manomessi, equiparandoli agli stranieri dediticii. • vietava le manomissioni in frode ai creditori. Il rapporto tra ex padrone ed ex schiavo liberato: • è detto rapporto di patronato. • È un rapporto privo di valore giuridico. • È un rapporto potestativo. • Non determina alcuna aspettativa successoria. La manus: • è il potere del marito nei riguardi della moglie e delle mogli dei figli in potestate. • È il potere del pater sui figli nati da matrimonio legittimo. • È il potere del pater sui figli adottivi. • È il potere del pater esercitato su persone temporaneamente aggregate alla famiglia. Le persone sui iuris: • hanno la piena capacità giuridica e patrimoniale, detengono i tipici poteri familiari. • Sono sottoposte a un potere altrui ma possono avere la capacità di agire. • Hanno sempre sia la capacità di agire che la capacità giuridica. • Hanno la capacità di agire, ma possono non avere la capacità giuridica. Il potere del pater nei riguardi di persone temporaneamente aggregate alla famiglia: • prende il nome di mancipio. • prende il nome di patria potestas. • prende il nome di manus. • prende il nome di dominica potestas. La potestas dominica: • è il potere che il padrone vanta sui suoi schiavi. • È il potere che il pater familias esercita su persone temporaneamente aggregate alla famiglia. • È il potere che il marito vanta nei riguardi della moglie. • È il potere che il pater familias esercita su tutti i suoi sottoposti. I Latini coloniarii: • sono gli appartenenti alle colonie latine. • sono gli abitanti delle regioni conquistate da Roma presso le quali sono stati lasciati in vita i loro ordinamenti nazionali originari. • Sono i liberti manomessi in forme non solenni. • Sono gli abitanti delle antiche comunità viventi nel Lazio. L’adrogatio: • era una prerogativa maschile, le donne erano escluse. • Si verifica se un soggetto alieni iuris essa dalla patria potestas del padre naturale alla patria potestas di un altro soggetto. • È subordinata al matrimonio dell’adottante. • È una forma di sottoposizione alla patria potestas che avveniva ‘per natura’. La adoptio plena: • determina una rottura completa dei vincoli di parentela con la famiglia originaria. • Prevede che la patria potestà rimanga in capo al padre naturale. • Conserva un’aspettativa ereditaria nei riguardi del padre naturale. • Viene riconosciuta soltanto se il padre naturale avesse dato in adozione il proprio figlio all’avo paterno. I peregrini dediticii: • sono gli abitanti delle comunità che non si sono arrese a Roma e sono state sciolte. • Nelle relazioni con i Romani a loro si applica lo ius civile. • Sono i liberti manomessi con forme non solenni. • Sono gli abitanti delle colonie latine. Come si configura il rapporto tra manus e matrimonio: • i due istituti sono strettamente connessi, perché il matrimonio è il presupposto indispensabile per l’acquisto della manus. • I due istituti sono distinti e privi di qualunque tipo di connessione. • I due istituti sono coincidenti: il matrimonio romano coincide con il potere sulla donna. • I due istituti sono inscindibili, perché ogni matrimonio determina l’acquisto della manus. Perché il matrimonio fosse ritenuto legittimo: • occorreva che i futuri coniugi avessero raggiunto l’età pubere. • Non occorreva alcun requisito di età o di raggiunta capacità di intendere e volere. • Era irrilevante che il matrimonio avvenisse tra consanguinei. • Occorreva che entrambi i coniugi fossero cittadini romani. L’elemento soggettivo del matrimonio: • è definito afféctio maritális e consiste nella volontà di uomo e donna di considerarsi marito e moglie. • Coincide con le manifestazioni esteriori del rapporto di coniugio, tra le quali vi è anche l’entrata solenne nella casa del marito. • Coincide con qualunque condotta idonea a dimostrare l’esistenza del vincolo matrimoniale nelle relazioni sociali. • Era sufficiente si manifestasse al momento della cerimonia di nozze, poi poteva anche venire meno. La usurpátio trinóctii: • consentiva alla donna sposata di impedire l’acquisto della manus per ‘uso’. • Consentiva al marito di acquistare la manus sulla donna per ‘uso’. • Rivela un preciso orientamento della società verso il matrimonio ‘cum manu’. • È regolamentata da una costituzione imperiale di età giustinianea. L’acquisto della manus sulla moglie: • la faceva entrare nella famiglia del marito ‘loco filiae’, ossia in luogo della figlia. • Teneva in vita le aspettative ereditarie della donna vero la famiglia d’origine. • Permetteva alla donna sui iuris di conservare il proprio patrimonio. • Poneva la donna in una posizione subordinata, anche ai fini successori, rispetto ai figli del marito. Gli sponsali: • ebbero effetti vincolanti fino al III secolo a.C. • Determinavano una costrizione alla conclusione del matrimonio promesso. • Ebbero effetti vincolanti dopo il III secolo a.C. • Ebbero sempre una mera rilevanza simbolica e non determinarono mai effetti giuridici. La donazione nuziale: • normalmente consisteva in donazioni di considerevole valore che il futuro sposo faceva alla futura sposa. • Non determinava mai la restituzione delle cose donate. • Spostava anche l’amministrazione - oltre che la proprietà - delle cose donate in capo alla moglie. • Con lo scioglimento del matrimonio erano sempre ridestinate al coniuge donante. La lex Iulia et Papia: • imponeva un obbligo di sposarsi a tutti gli uomini liberi tra i venticinque e i sessant’anni. • imponeva un obbligo di sposarsi a tutte le donne libere tra i venticinque e i sessant’anni. • Prevedeva per gli orbi l’esclusione totale dal ricevere beni per successione. • Prevedeva per i celibi l’esclusione parziale dal ricevere beni per successione. Lo scopo della dote: • è sostenere gli oneri del matrimonio. • È garantire una rendita al marito. • È attribuire un patrimonio alla moglie. • È limitare i poteri patrimoniali del marito. I beni dotali: • sono di proprietà del marito, condizionatamente alla durata del matrimonio. • Sono di proprietà del marito e rimarranno nel suo diritto a prescindere dalle vicende matrimoniali. • Sono e restano di proprietà della moglie, che può gestirli e amministrarli. • Sono e restano di proprietà del pater familias della moglie. Tra i provvedimenti a limitazione della libertà del marito di amministrare e utilizzare beni dotali, possiamo ricordare: • la lex Iulia de fundo dotali, del 18 a.C. • La lex Papia Poppaea nuptialis, del 9 d.C. • La lex Iulia de maritandis ordinibus, del 18 a.C. • La lex Falcidia, del 40 a.C. La dotis datio (dazione della dote). • si può compiere con una mancipatio o una traditio. • È un contratto verbale. • È un esempio di stipulatio. • Si può sempre compiere con una semplice traditio. La dotis promissio: • è un contratto verbale, adattamento del contratto verbale di stipulazione. • È un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa. • È un negozio a effetti reali perché trasferisce direttamente i beni dotali. • È un atto traslativo della proprietà su una o più cose costituite in dote. Si parla di dos adventicia (dote “avventizia”): • quando la dote è costituita dalla donna stessa, se è sui iuris, o da una terza persona. • quando la dote è costituita dal padre perché la donna è sotto la sua patria potestà. • Quando, in caso di morte della moglie, il pater della defunta poteva richiedere al marito superstite la restituzione. • Quando, in caso di divorzio, il padre della divorziata che sia ancora sottoposta alla sua potestà debba chiederne la restituzione insieme alla figlia. La diffarreatio: • è la cerimonia, uguale e contraria alla confarreatio, per liberare la moglie dalla manus. • È la cerimonia, religiosa e formale, con la quale si conveniva in mano la moglie. • È la cerimonia religiosa e formale per liberare la donna dalla manus ottenuta tramite coëmptio o usus. • È la cerimonia con la quale marito e moglie divorziavano. Il repudium: • è lo scioglimento del matrimonio per iniziativa di un solo coniuge. • È lo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso. • È lo scioglimento del matrimonio per volere del solo uomo. • È l’allontanamento della casa coniugale per volere del marito. Il potere del padre di vendere i figli (ius vendendi): • prevede una vendita reale, per realizzare una cessione temporanea della forza lavoro. • È una vendita fittizia, analoga alla coemptio. • È un istituto di creazione imperiale. • In età postclassica cadde in desuetudine. Il titolare della patria potestas: • deteneva poteri di carattere personale e poteri di carattere patrimoniale. • Non poteva obbligare i figli a risiedere presso di sé. • Non poteva infliggere ai figli trattamenti punitivi. • Non poteva rinunciare volontariamente alla patria potestà. Le azioni adiettizie: • sono azioni introdotte dal pretore per consentire ai creditori del pater familias di ottenere, dal padre, il pagamento di debiti contratti dal figlio di famiglia. • Non trasferiscono alcun tipo di responsabilità al figlio di famiglia. • Sono di creazione giustinianea. • Sono azioni di ius civile. L’azione ‘de peculio’: • è un’azione adiettizia esperibile, nei limiti del peculio, contro l’avente potestà per qualsiasi negozio obbligatorio concluso dal soggetto in potestà. • È un’azione adiettizia esperibile contro l’avente potestà per negozi obbligatori conclusi con la sua autorizzazione dal soggetto in potestà. • È un’azione adiettizia esperibile contro l’armatore per negozi obbligatori conclusi dal capitano della nave nell’esercizio del commercio marittimo. • È un’azione adiettizia esperibile contro il preponente per negozi obbligatori conclusi nell’esercizio di un commercio terrestre. La adrogatio: • è una modifica dello stato di famiglia, da ‘sui iuris’ ad ‘alieni iuris’. • è una modifica dello stato di famiglia, da ‘alieni iuris' a ‘sui iuris’. • Non comporta una modifica dello stato di famiglia, che rimane ‘alieni iuris’. • È indipendente dalla presenza di figli naturali. La adoptio: • Non comporta una modifica dello stato di famiglia, che rimane ‘alieni iuris’. • è una modifica dello stato di famiglia, da ‘sui iuris’ ad ‘alieni iuris’. • è una modifica dello stato di famiglia, da ‘alieni iuris' a ‘sui iuris’. • Si svolge dinanzi ai comizi curiati. L’emancipatio: • è una modifica dello stato di famiglia, da ‘alieni iuris' a ‘sui iuris’. • Non comporta una modifica dello stato di famiglia, che rimane ‘alieni iuris’. • Si svolge dinanzi ai comizi curiati. • è una modifica dello stato di famiglia, da ‘sui iuris’ ad ‘alieni iuris’. I bona adventicia: • sono i beni pervenuti ai figli dalla madre e costituenti il peculio avventizio. • Sono i beni dati in gestione ai figli dal padre. • Sono i beni ottenuti con l’esercizio delle cariche civili. • Sono i beni ottenuti dal figlio di famiglia durante il servizio militare. La tutela testamentaria: • si configura quando il padre di famiglia indica nel testamento un tutore per i figli. • Si configura quando si richiama la legge per l’indicazione del tutore per gli impuberi. • Si configura con la scelta di un tutore da parte del magistrato. • Si configura con l’individuazione dell’agnato prossimo come tutore per gli impuberi. La tutela legittima: • Si configura quando si richiama la legge per l’indicazione del tutore per gli impuberi. • si configura quando il padre di famiglia indica nel testamento un tutore per i figli. • Si configura in tutti i casi di tutela ammessa e regolamentata dal diritto civile. • Si configura con la scelta di un tutore da parte del magistrato. Il pupillo: • è, in generale, il soggetto impubere sottoposto alla tutela. • È, in generale, qualunque soggetto incapace di intendere e di volere. • È sempre una persona alieni iuris. • È una persona dotata della capacità di agire. Gli infantes: • sono i minori di sette anni. • Sono i maggiori di sette anni. • Sono i minori di dodici anni. • Sono i minori di quattordici anni. La ‘càutio rem pupilli salvam fore’: • Era una stipulazione di garanzia imposta al tutore prevista per la tutela legittima e dativa. • Era una stipulazione di garanzia imposta al tutore prevista per tutti i tipi di tutela. • Era una stipulazione di garanzia imposta al tutore prevista per la sola tutela testamentaria. • Era una stipulazione di garanzia imposta al tutore prevista per la sola tutela dativa. Nell’ambito della tutela, l’azione di distrazione dei conti: • era un’azione di natura penale privata. • Era un’azione di natura pubblica. • Era un’azione di natura reipersecutoria. • Era un’azione che condannava al pagamento di una somma di denaro pari al pregiudizio subito. L’actio tutelae (azione di tutela): • si esercitava una volta cessata la tutela. • Era di origine decemvirale. • Si poteva esperire mentre la tutela era ancora in essere. • Poteva essere esperita solamente dal pupillo. L’accusatio suspecti tutoris: • è un procedimento di natura pubblica. • Poteva essere esperita soltanto una volta che fosse cessata la tutela. • Poteva essere esperita soltanto davanti al pretore a Roma. • Persegue un illecito di rango privato. La tutela della donna: • poteva essere testamentaria, legittima o dativa. • Poteva essere solo legittima. • Poteva essere solo testamentaria. • Poteva essere solo atiliana. La lex Laetoria: • introduce un’azione penale, infamante e popolare. • È una legge ‘perfetta’, perché prevede una sanzione in caso di violazione. • Determinò, di fatto, una limitazione alla capacità di agire dei soggetti minori di quattordici anni. • È una legge di età giustinianea. Il curatore onorario: • era nominato dal magistrato nel caso mancasse il curatore legittimo o testamentario. • Era prescelto dal testatore tra le persone di sua fiducia. • Era nominato dal magistrato anche laddove ci fosse un curatore testamentario. • Era previsto già nelle Dodici tavole. Il curator ventris: • si prendeva cura della madre e del concepito amministrando eventuali beni ereditari. • Era nominato per persone che si trovano in situazioni di momentanea incapacità. • Si prendeva cura di soggetti affetti da prodigalità. • Veniva nominato in caso di vendita in blocco dei beni del debitore. Il curatore dei beni (curator bonorum): • Veniva nominato in caso di vendita in blocco dei beni del debitore. • Era nominato per persone che si trovano in situazioni di momentanea incapacità. • Si prendeva cura di soggetti affetti da prodigalità. • era nominato dal magistrato nel caso mancasse il curatore legittimo o testamentario. Il curatore dell’eredità giacente: • provvedeva a gestire un’eredità momentaneamente priva di un titolare. • Contemplava anche l’esercizio di poteri di natura personale. • La sua nomina avveniva per impulso del pretore. • Veniva nominato in caso di vendita in blocco dei beni del debitore. Il curatore del furiosus o del prodigo: • rispondeva del suo operato con un’azione “di gestione degli affari altrui in via utile”. • Rispondeva del suo operato con l’actio tutelae. • Non rispondeva in nessun caso del suo operato. • Rispondeva soltanto in caso avesse dolosamente cagionato un danno al patrimonio dell’incapace. La cura per i minori dei venticinque anni: • venne disciplinata dalla lex Laetoria o Plaetoria. • Si rivolge a persone ‘alieni iuris’. • Venne disciplinata dalla lex Atilia. • Si rivolge alla protezione degli impuberi. I sepolcri: • appartengono alla categoria delle res religiosae. • appartengono alla categoria delle res sacrae. • appartengono alla categoria delle res sanctae. • Appartengono alla categoria delle res incorporales. Le res sanctae: • appartengono alla categoria dei beni di diritto divino. • Appartengono alla categoria dei beni di diritto umano. • Sono beni destinati al culto degli dei superi. • Sono beni destinati al culto degli dei degli inferi. Le spese voluttuarie: • Non erano mai oggetto di ristoro. • erano integralmente rimborsate a colui che le aveva anticipate senza esserne onerato. • Erano sempre a carico del proprietario. • Erano compiute per migliorare la cosa o accrescerne la capacità produttiva. Le spese utili: • Erano quelle che venivano compiute per migliorare la cosa o accrescerne la capacità produttiva. • Erano quelle che assicuravano la sopravvivenza della res. • Erano quelle che rispondevano a una mera esigenza personale e volontaria dell’autore. • Erano quelle rivolte a trarne o ad accrescere il reddito della cosa. Le res incorporales: • sono i beni intangibili, panificabili alle situazioni di diritto soggettivo. • Sono i beni materiali. • Incrementano il patrimonio attraverso atti materiali. • Sono prese in considerazione in rapporto al loro peso, misura o quantità. Le res nec mancipi: • rappresentano una categoria residuale. • Sono un catalogo chiuso. • Sono i beni immobili. • Racchiudono i beni in antico ritenuti i più preziosi. Il popolo, una legione o il gregge: • sono cose complesse. • Sono cose accessorie. • Rappresentano frutti. • Sono cose comuni a tutti. Le cose fungibili: • sono prese in considerazione in rapporto al loro peso, misura o quantità. • Non sono sostituibili con il tantundem. • Sono beni intangibili. • Rileva il singolo bene appartenente a un determinato. I diritti di obbligazione: • sono detti anche diritti relativi. • Tutelano anche gli ‘iura in re aliena’. • Sono detti anche diritti assoluti. • Sono ‘erga omnes’. I diritti reali: • Sono detti anche diritti assoluti. • sono detti anche diritti relativi. • Tutelano i diritti di credito. • Sono un vincolo giuridico che lega creditore e debitore. I diritti reali nel diritto romano: • sono tipici. • Sono una categoria residuale. • Sono, tendenzialmente, in numero infinito. • Prevedono figure atipiche o innominate. La proprietà più antica nel diritto romano: • è detta ‘dominium ex iure Quiritium’. • È rappresentata dalla proprietà pretoria. • È una forma di proprietà provinciale. • È resa con il termine latino ‘proprietas’. Giustiniano: • unifica l’idea di proprietà. • Distingue le diverse forme dell’appartenenza. • Abolisce la proprietà pretoria. • Riduce i poteri del proprietario. In diritto romano: • vi è una pluralità di forme della proprietà. • vi è un’unica forma di proprietà, la proprietà quiritaria. • Vi è un’unica proprietà e un numero infinito di diritti reali minori. • Vi è un’unica proprietà detta ‘in bonis habere’. Il ‘dominium ex iure Quiritium’: • rimase l’unica forma di proprietà privata fino al II-I secolo a.C. • rimase l’unica forma di proprietà privata fino al III secolo d.C. • rimase l’unica forma di proprietà privata fino al VI secolo d.C. • Non fu mai l’unica forma di proprietà privata nel diritto romano. La proprietà provinciale: • è un’espressione che indica i titolari di fondi, rustici e urbani, situati in provincia. • È un’espressione che indica il possesso in buona fede tutelato con interdetti. • È un’espressione che indica una forma di proprietà riservata ai cittadini romani. • È un’espressione che indica una situazione di possesso idoneo all’usucapione. |




