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Title of test:
letteratura

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iulius cesar

Author:
carla.
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Creation Date:
30/01/2024

Category: Others

Number of questions: 87
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Content:
Ai sensi dell'art. 35 Cost.: La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato L'italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
L'art. 35 Cost.: Non chiarisce cosa debba intendersi per "lavoro" e quali siano "le forme di tutela" dagarantire al lavoratore Chiarisce cosa debba intendersi per "lavoro" e quali siano "le forme di tutela" dagarantire al lavoratore Chiarisce cosa debba intendersi per "lavoro", ma non quali siano "le forme di tutela" dagarantire al lavoratore Stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
L'art. 35 Cost.: In passato si riteneva applicabile soltanto al lavoratore subordinato, in quanto soggetto alle direttive del datore di lavoro ed allo stesso dipendente In passato si riteneva applicabile soltanto al lavoratore autonomo In passato si riteneva applicabile sia al lavoro autonomo, sia al lavoro subordinato Oggi si ritiene applicabile soltanto al lavoratore subordinato, in quanto soggetto alle direttive del datore di lavoro ed allo stesso dipendente.
Secondo l'interpretazione prevalente: L'art. 35 Cost. è applicabile soltanto al lavoro in cooperativa L'art. 35 Cost. è applicabile soltanto al lavoro autonomo L'art. 35 Cost. è applicabile soltanto al lavorato subordinato L'art. 35 Cost. non trova applicazione soltanto con riferimento al lavoro subordinato, ma vincola il legislatore a una ragionevole distribuzione delle tutele tra diversi tipi di rapporto di lavoro.
Secondo l'interpretazione prevalente: Tra le forme di lavoro tutelate dall'art. 35 Cost. non rientra il lavoro parasubordinato L'art. 35 vincola il legislatore a una ragionevole distribuzione delle tutele tra diversi tipi di rapporto di lavoro Tra le forme di lavoro tutelate dall'art. 35 Cost. non rientra il lavoro a domicilio L'art. 35 Cost. trova applicazione soltanto con riferimento al lavoro subordinato.
Secondo l'interpretazione prevalente: L'art. 35 Cost. è applicabile soltanto al lavoro in cooperativa Tra le forme di lavoro tutelate dall'art. 35 Cost. non rientra il lavoro parasubordinato L'art. 35 Cost. consente di predisporre regimi di protezione anche a favore dei lavoratori autonomi/parasubordinati Tra le forme di lavoro tutelate dall'art. 35 Cost. non rientra il lavoro a domicilio .
Tra le forme di lavoro tutelate dall'art. 35 Cost.: Rientra il lavoro definito dall'art. 2094 c.c. Non rientra il lavoro definito dall'art. 2094 c.c. Non rientra il lavoro autonomo Rientra sia il lavoro subordinato, sia parasubordinato fino al lavoro autonomo.
La protezione accordata dal legislatore: Deve essere sempre uguale Non è necessariamente uguale E' soggetta a vincoli Non è soggetta a vincoli.
L'art. 35 Cost : Enuncia solo un principio generale di garanzia al legislatore. Enuncia solo un principio generale di garanzia del lavoro. Enuncia solo un principio generale di garanzia del lavoro, demandando al legislatore in concreto la disciplina per la protezione delle varie forme di attività lavorativa. Non ha nessuna funzione.
Il legislatore, per quanto riguarda i modi e le forme di attuazione della tutela costituzionale: Non gode di alcuna discrezionalità. Gode della discrezionalità. Non gode di piena discrezionalità. Non ha alcun potere .
I rapporti associativi: Realizzano una causa di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione Realizzano il rapporto sinallagmatico tipico tra prestazione e retribuzione Non realizzano il rapporto sinallagmatico tipico tra prestazione e retribuzione Non sono conteplati nel nestro ordinamento.
I rapporti associativi: Non presentano analogie con il lavoro subordinato Presentano forti analogie con il lavoro subordinato e di conseguenza necessitano di una disciplina specifica che ne impedisca un uso fraudolento Presentano forti analogie con il lavoro autonomo Sono forme di lavoro subordinato.
Stando alla versione dell'art. 2549 c.c. , antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015: Se l'apporto dell'associato consisteva anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non poteva essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati, anche nel caso in cui gli associati fossero legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo Se l'apporto dell'associato consisteva anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non poteva essere superiore a cinque, indipendentemente dal numero degli associati, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati fossero legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo Se l'apporto dell'associato consisteva anche in una prestazione di lavoro, non vi erano limitazioni al numero degli associati impegnati in una medesima attività Se l'apporto dell'associato consisteva anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non poteva essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati fossero legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
Stando alla versione dell'art. 2549 c.c. , antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015: In caso di violazione del divieto in esso sancito, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considerava di lavoro subordinato a tempo indeterminato In caso di violazione del divieto in esso sancito, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considerava di lavoro subordinato a tempo determinato In caso di violazione del divieto in esso sancito, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considerava di lavoro autonomo In caso di violazione del divieto in esso sancito, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si estingueva.
Nell'associazione in partecipazione: L'associato partecipa agli utili dell'impresa, verso il conferimento del proprio apporto che non può mai consistere nella prestazione della propria attività lavorativa L'associato partecipa agli utili dell'impresa, verso il conferimento del proprio apporto consistente anche nella prestazione della propria attività lavorativa L'associato partecipa agli utili dell'impresa, senza che vi sia il conferimento del proprio apporto L'associato partecipa non agli utili dell'impresa.
Nell'associazione in partecipazione: La partecipazione dell'associato al rischio di impresa esclude sempre la debolezza contrattuale dell'associato nei confronti dell'associante La prestazione è resa in funzione di uno scambio con la retribuzione La prestazione non è resa in funzione di uno scambio con la retribuzione bensì come adempimento del contratto sociale, nei limiti del valore del conferimento Non sono mai state poste in essere forme di partecipazione utilizzate per dissimulare rapporti lavoro subordinato.
Il d.lgs. 81 del 2015: Ha abolito l'istituto dell'associazione in partecipazione Ha mantenuto, seppur con alcune modifiche, l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro Non è intervenuto in materia di associazione in partecipazione Ha segnato il definitivo superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Per effetto del d.lgs. 81 del 2015: Non sarà più possibile dar vita ad un contratto di associazione in partecipazione I contratti di associazione in partecipazione in esecuzione alla data del 25/06/2015 non vengono regolamentati, in base al principio tempus regit actum, dalla specifica normativa vigente all'atto della conclusione del contratto Vengono fatti salvi i contratti di associazione in partecipazione ancora in atto, nei quali l'apporto dell'associato consiste, il tutto o in parte, in una prestazione di lavoro Sarà possibile dar vita ad un contratto di associazione in partecipazione solo con pporto di lavoro.
Al lavoro in cooperativa si applica il principio in base al quale: Il trattamento economico del socio lavoratore deve essere superiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine Il trattamento economico del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine Il trattamento economico del socio lavoratore può essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine Il trattamento economico del socio lavoratore deve essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
La l. n. 142 del 2011: Ha assimilato la posizione del socio a quella del lavoratore subordinato allo scopo di assicurare al primo un trattamento equiparabile a quello del secondo Ha abolito il lavoro in cooperativa Ha assimilato la posizione del socio a quella del lavoratore autonomo allo scopo di assicurare al primo un trattamento equiparabile a quello del secondo Ha riconosciuto in capo al socio lavoratore la titolarità di un duplice rapporto in cui viene in rilievo sia la dimensione mutualistica, sia quella lavorativa.
Nell'ordinamento italiano, la tutela del lavoro autonomo: E' inesistente È equiparata a quella del lavoro subordinato Coincide con quella prevista dal d.lgs. 276/2003 È rimasta per lungo tempo ferma alla disciplina civilistica del contratto d'opera.
nel contratto d'opera Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera, ma non un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con vincolo di subordinazione nei confronti del committente Una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un servizio, ma non un'opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Ai sensi dell'art. 2082 c.c., l'imprenditore: È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione, ma non dello scambio, di beni servizi È colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera, ma non un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni servizi È colui che compie un'opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio.
Il prestatore d'opera: È sempre una persona fisica e la sua prestazione è contraddistinta dall'intuitus personae e dalla fiducia che riguarda l'esecuzione personale dell'obbligazione di facere del prestatore d'opera Non è mai una persona fisica Potrebbe non essere una persona fisica È una persona fisica ma la sua prestazione non è contraddistinta dall'intuitus personae.
I requisiti del contratto d'opera sono: La consensualità e l'onerosità La consensualità, l'onerosità, la commutatività e, di norma, l'istantaneità dell'adempimento L'onerosità e la commutatività La consensualità e, di norma, l'istantaneità dell'adempimento.
Ai sensi dell'art. 2225 c.c.: Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto, senza tener conto del lavoro normalmente necessario per ottenerlo Il corrispettivo è sempre stabilito dal giudice Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, non può essere dal giudice Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Ai sensi dell'art. 2224 c.c.: Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente non può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente non può recedere dal contratto Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 2226 c.c.: L'accettazione espressa o tacita dell'opera non libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera sempre il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera sempre il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, anche se all'atto dell'accettazione questi non erano noti al committente.
Ai sensi dell'art. 2227 c.c.: Il committente può sempre recedere dal contratto Il committente non può mai recedere dal contratto Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, e in tal caso non è previsto alcun indennizzo per le spese sostenute dal prestatore d'opera.
Stando alle norme del codice civile, il contratto che ha ad oggetto l'esercizio di una professione intellettuale: Il recesso del prestatore può avvenire per giusta causa, ma senza diritto al compenso per l'opera svolta con riguardo al risultato utile derivato per il cliente Il recesso del prestatore può avvenire per giusta causa ma senza diritto al rimborso delle spese sostenute Il recesso del prestatore non può avvenire per giusta causa La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
La fattispecie del collaboratore coordinato e continuativo è connotata dai seguenti elementi: Carattere coordinato della collaborazione; carattere continuativo della collaborazione; esecuzione della prestazione di lavoro mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore Eterodirezione della collaborazione;carattere continuativo della collaborazione; esecuzione della prestazione di lavoro mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore Eterodirezione della collaborazione ed esecuzione della prestazione di lavoro mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore Eterodirezione della collaborazione e carattere continuativo della collaborazione .
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto: È stato abolito dalla l. 92/2012 È stato abolito dal d.lgs. 276/2003 È stato introdotto dalla l. 92/2012 È stato introdotto dal d.lgs. 276/2003.
In materia di lavoro a progetto la legge n. 92/2012 ha stabilito che: Non è necessario che il progetto sia funzionalmente collegato a un determinato risultato finale Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale Il progetto può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente Il progetto deve consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
In materia di lavoro a progetto la legge n. 92/2012 ha stabilito che: Il progetto può comportare solo lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi Il progetto può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore a quello del lavoratore subordinato comparabile Il progetto può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015: Tutti i contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati rinnovati Tutti i contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati prorogati E' stato introdotto il lavoro a progetto I contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati regolati dalla disciplina previgente sino alla loro scadenza (con esclusione di rinnovi e proroghe).
Ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015: La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione erano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione solo ai rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione erano organizzate dal committente solo con riferimento al luogo di lavoro La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione a tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione a tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa.
In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015: L'art. 2222 c.c. torna ad essere l'unico riferimento normativo per le collaborazioni coordinate e continuative L'art. 409 c.p.c. torna ad essere l'unico riferimento normativo per le collaborazioni coordinate e continuative I contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati tutti rinnovatiI contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati tutti rinnovati I contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati tutti prorogati.
L'art. 409, n. 3, c.p.c.: Non ha subito modifiche Non è stato modificato dalla legge n. 81 del 2017 E' stato modificato dalla legge n. 81 del 2017 che ha introdotto una norma di interpretazione autentica E' stato abrogato.
Nelle attuali co.co.co.: Non può essere esercitato alcun potere di coordinamento Il potere di coordinamento può essere esercitato senza alcun limite Il potere di coordinamento può essere esercitato nel rispetto delle modalità pattuite e dell'autonoma organizzazione dell'attività del collaboratore Deve essere previsto il progetto.
Stando all'attuale disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3), c.p.c., il potere di coordinameto: E' svincolato da qualsiasi tipo di accordo Esiste ma richiede sempre il necessario accordo tra le parti che definiscono il perimetro delle prerogative che il committente è legittimato ad esercitare nel corso dell'attuazione del programma contrattuale Non è previsto Non è soggetto ad alcuna limitazione .
La fattispecie del collaboratore coordinato e continuativo è connotata dai seguenti elementi: Inquadramento Carattere coordinato della collaborazione; carattere continuativo della collaborazione; esecuzione della prestazione di lavoro mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore Eterodirezione della collaborazione;carattere continuativo della collaborazione; esecuzione della prestazione di lavoro mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore Eterodirezione della collaborazione ed esecuzione della prestazione di lavoro mediante l'opera prevalentemente personale del collaboratore Eterodirezione della collaborazione e carattere continuativo della collaborazione.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto: È stato abolito dalla l. 92/2012 È stato abolito dal d.lgs. 276/2003 È stato introdotto dalla l. 92/2012 È stato introdotto dal d.lgs. 276/2003.
In materia di lavoro a progetto la legge n. 92/2012 ha stabilito che: Il progetto può comportare solo lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi Il progetto può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore a quello del lavoratore subordinato comparabile Il progetto può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015: Tutti i contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati rinnovati Tutti i contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati prorogati E' stato introdotto il lavoro a progetto I contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati regolati dalla disciplina previgente sino alla loro scadenza (con esclusione di rinnovi e proroghe).
Ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015: Il d.lgs. 81/2015 La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione erano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione solo ai rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione erano organizzate dal committente solo con riferimento al luogo di lavoro La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione a tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovava applicazione a tutte le forme di collaborazione coordinata e continuativa.
In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015: L'art. 2222 c.c. torna ad essere l'unico riferimento normativo per le collaborazioni coordinate e continuative L'art. 409 c.p.c. torna ad essere l'unico riferimento normativo per le collaborazioni coordinate e continuative I contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati tutti rinnovati I contratti di collaborazione a progetto già stipulati sono stati tutti prorogati .
Nelle attuali co.co.co.: Non può essere esercitato alcun potere di coordinamento Il potere di coordinamento può essere esercitato senza alcun limite Il potere di coordinamento può essere esercitato nel rispetto delle modalità pattuite e dell'autonoma organizzazione dell'attività del collaboratore Deve essere previsto il progetto.
Stando all'attuale disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3), c.p.c., il potere di coordinameto: E' svincolato da qualsiasi tipo di accordo Esiste ma richiede sempre il necessario accordo tra le parti che definiscono il perimetro delle prerogative che il committente è legittimato ad esercitare nel corso dell'attuazione del programma contrattuale Non è previsto Non è soggetto ad alcuna limitazione.
La legge n. 81 del 2017: I Contiene disposizioni relative alla tutela dei rapporti di lavoro subordinato Contiene disposizioni relative alla tutela dei rapporti di lavoro parasubordinato Contiene disposizioni relative alla tutela dei rapporti di lavoro autonomo Contiene disposizioni relative alla tutela dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato.
la legge n. 81 del 2017: Non si applica agli imprenditori, ivi inclusi i piccoli imprenditori Si applica ai piccoli imprenditori Si applica solo agli imprenditori Non riguarda il lavoro autonomo.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 81 del 2017: Non si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta Sono efficaci le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento Sono efficaci le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a novanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 81 del 2017, sono abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a: 20 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento 30 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento 15 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento .
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 81 del 2017: I diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto non spettano mai al lavoratore autonomo I diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano sempre al lavoratore autonomo I diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo coerentemente con le disposizioni indicate all'interno dello stesso articolo I diritti di utilizzazione economica relative ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto rimangono in capo al committente .
Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata alla Gestione separata, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a: Nove mesi entro i primi tre anni di vita del bambino Dieci mesi entro i primi tre anni di vita del bambin Sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino Dodici mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
I trattamenti economici per congedo parentale sono corrisposti ai lavoratori autonomi a condizione che: Risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile Risultino accreditate almeno quattro mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile Risultino accreditate almeno sei mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile Risultino accreditate almeno dieci mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo: Per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente Per un periodo non superiore a 180 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente Per un periodo non superiore a 90 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente Per un periodo non superiore a 60 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente .
Lo sportello dedicato al lavoro autonomo: E' stato abolito dalla legge n. 81 del 2017 E' stato introdotto dall'art. 10 della legge n. 81 del 2017 Non fornisce informazioni per l'accesso a commesse ed appalti pubblici Fornisce informazioni esclusivamente per l'accesso a commesse ed appalti pubblici.
ll tavolo di confronto tecnico di cui alla l. n. 81/2017: Le tutele occupazionali Nasce con il compito di formulare proposte e indirizzi in materia di politiche attive del lavoro autonomo con particolare riferimento: a) ai modelli previdenziali; b) ai modelli di welfare; c) alla formazione professionale. Nasce con il compito di formulare proposte e indirizzi in materia di politiche attive del lavoro autonomo esclusivamente con riferimento ai modelli di welfare Nasce con il compito di formulare proposte e indirizzi in materia di politiche attive del lavoro autonomo esclusivamente con riferimento ai modelli previdenziali Non può formulare proposte in materia di politiche attive del lavoro autonomo con riferimento alla formazione professionale.
Con il d.lgs. n. 81/2015: Sono state introdotte le collaborazioni coordinate e continuative Sono state abolite le collaborazioni coordinate e continuative Sono stati ricondotti alla disciplina del lavoro autonomo i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro Una parte delle collaborazioni definibili come parasubordinate è stata ricondotta alla disciplina della subordinazione.
L'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'estensione della disciplina del lavoro subordinato: A tutte le prestazioni d'opera Ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (e non d'opera) prevalentemente personale; continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro A tutte le collaborazioni coordinate e continuative Ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personale, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro .
Intervenendo sull'art. 2, primo comma, d.lgs. n. 81/2015, la legge n. 128 del 2019: Ha eliminato il riferimento ai tempi e luoghi di lavoro Ha eliminato il riferimento ai tempi ma non ai luoghi di lavoro Ha eliminato il riferimento ai luoghi ma non ai tempi di lavoro Ha esteso l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato a tutti i prestatori d'opera.
Nell'attuale formualazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, le collaborazioni organizzate dal committente: Acquistano la disciplina del lavoro subordinato quando le modalità di esecuzione della prestazione sono, senza ulteriori specificazioni, organizzate dal committente Non acquistano mai la disciplina del lavoro subordinato Acquistano sempre la disciplina del lavoro subordinato Acquistano la disciplina del lavoro subordinato quando il committente organizza le modalità di esecuzione della prestazione con riferimento a tempi, orari e luoghi.
Nell'attuale formualazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015: Il requisito della continuità si riscontrerebbe solo nelle prestazioni di durata in senso tecnico L'accertamento della natura eterorganizzata della prestazione non determina la conversione del contratto d'opera in un contratto di lavoro subordinato ma solo l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato L'accertamento della natura eterorganizzata della prestazione determina la conversione del contratto d'opera in un contratto di lavoro subordinato Le collaborazioni organizzate dal committente acquistano la disciplina del lavoro subordinato quando il committente organizza le modalità di esecuzione della prestazione solo con riferimento a tempi di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato: Trova applicazione alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali Non trova applicazione alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali Si applica solo alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali Si applica alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società.
Ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato: Trova applicazione alle sole collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali Non si applica alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali Si applica alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali Si applica alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società.
Ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 81/2015: La disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società La disciplina del lavoro subordinato si applica alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali Gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore Gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale non possono prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo.
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 1663/2020), l'art. 2, d.lgs. 81 del 2015: Rappresenta un tertium genus compreso tra subordinazione e autonomia Non rappresenta un tertium genus compreso tra subordinazione e autonomia Si applica alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali Si applica esclusivamente alle collaborazioni organizzate mediante piattaforma digitale.
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 1663/2020), l'art. 2, d.lgs. 81 del 2015: Non è una norma di disciplina E' una norma di interpretazione autentica E' una norma di disciplina generante una nuova fattispecie E' una norma di disciplina non generante una nuova fattispecie e che dovrà trovare applicazione ogniqualvolta sussistano i requisiti ivi previsti, come nel caso di specie .
Con il contratto di locazione di opere: Il prestatore di lavoro mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, non solo attraverso lo svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche stando a disposizione del datore stesso Il prestatore di lavoro mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie esclusivamante attraverso lo svolgimento della prestazione lavorativa L'adempimento del prestatore ha come oggetto il compimento di un'opera e perciò l'adempimento si configura come istantaneo L'adempimento non è diretto a soddisfare un interesse durevole e continuativo.
Nel contratto di locazione d'opera: L'adempimento del prestatore ha come oggetto il compimento di un'opera e perciò l'adempimento si configura come istantaneo Il prestatore di lavoro mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, non solo attraverso lo svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche stando a disposizione del datore stesso L'adempimento è diretto a soddisfare un interesse durevole L'adempimento è diretto a soddisfare un interesse continuativo.
Ai sensi dell'art. 2094 c.c.: Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando esclusivamente il proprio lavoro manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore Il prestatore di lavoro subordinato è colui che svolge, in modo prevalentemente personale, una prestazione i cui contenuti sono specificati dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo Il prestatore di lavoro subordinato svolge l'opera in modo prevalentemente personale e il committente può solo pretendere che l'esecuzione dell'opera pattuita avvenga secondo le condizioni stabilite nel contratto ed a regola d'arte, mentre è a lui precluso ogni potere unilaterale di intervenire sull'esecuzione della prestazione specificandone contenuti e modalità Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Il lavoratore subordinato: L'art. 2094 del codice civile E' colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando esclusivamente il proprio lavoro intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore Svolge l'opera in modo prevalentemente personale e il committente può solo pretendere che l'esecuzione dell'opera pattuita avvenga secondo le condizioni stabilite nel contratto ed a regola d'arte, mentre è a lui precluso ogni potere unilaterale di intervenire sull'esecuzione della prestazione specificandone contenuti e modalità E' colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando esclusivamente il proprio lavoro manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore Prestando un'attività nell'impresa, collabora in vista della realizzazione degli scopi della medesima.
Nel lavoro subordinato: L'art. 2094 del codice civile Il lavoratore può svolgere solo attività manuale Il lavoratore può svolgere solo attività intellettuale Il lavoratore assume il rischio di impresa La dipendenza può essere considerata espressiva del fatto che il lavoratore subordinato si obbliga a prestare un'attività rivolta al perseguimento di un interesse altrui, e non assume di conseguenza alcun rischio di impresa.
Nel rapporto di lavoro subordinato: L'art. 2094 del codice civile Rientra il lavoro familiare Rientra il lavoro gratuito Il principale obbligo che la legge pone a carico dell'imprenditore consiste nella retribuzione Rientra il lavoro volontario.
La subordinazione: L'art. 2094 del codice civile Esprime solamente il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo Si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative Comporta l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del solo potere disciplinare Esclude l'esercizio del potere disciplinare.
Secondo il metodo sussuntivo: Un rapporto può qualificarsi come subordinato solo se la fattispecie concreta risulta perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge Ai fini della qualificazione in termini di subordinazione è sufficiente che la fattispecie concreta assomigli alla fattispecie astratta, non essendo necessaria l'assoluta coincidenza E' nell'organizzazione che va individuata la funzione propria del contratto di lavoro subordinato La fattispecie di lavoro subordinato può essere spiegata in termini di doppia alienità: alienità del risultato e alienità dell'organizzazione.
Secondo il metodo tipologico: Ai fini della qualificazione in termini di subordinazione è sufficiente che la fattispecie concreta assomigli alla fattispecie astratta, non essendo necessaria l'assoluta coincidenza Un rapporto può qualificarsi come subordinato solo se la fattispecie concreta risulta perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge E' nell'organizzazione che va individuata la funzione propria del contratto di lavoro subordinato La fattispecie di lavoro subordinato può essere spiegata in termini di doppia alienità: alienità del risultato e alienità dell'organizzazione.
La giurisprudenza, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato: Considera decisiva l'esistenza di un vincolo d'orario Considera decisivo l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione Ha individuato indici sussidiari che si sostanziano nel risalire alla subordinazione mediante una serie di circostanze di fatto, tutte decisive Ha individuato indici sussidiari che si sostanziano nel risalire alla subordinazione mediante una serie di circostanze di fatto, nessuna delle quali decisiva ma che, una volta assemblate e contestualizzate, possono disegnare un quadro riconducibile all'art. 2094 c.c.
Il lavoratore subordinato: Deve necessariamente essere una persona fisica, la cui prestazione è, di norma, infungibile Non deve necessariamente essere una persona fisica Non svolge mai una prestazione infungibile Non è mai una persona fisica.
Datore di lavoro può essere: Indistintamente, una persona fisica o giuridica Solo una persona fisica Solo una persona giuridica Solo un imprenditore.
Nel contratto di lavoro, la manifestazione del consenso: Non può coincidere con l'esecuzione, da parte del lavoratore, della prestazione dedotta in contratto Può anche coincidere con l'esecuzione, da parte del lavoratore, della prestazione dedotta in contratto Non è un elemento essenziale E' un elemento accidentale.
Come si desume dall'art. 2094 c.c.: Il contratto di lavoro non è un contratto oneroso Il contratto di lavoro, in quanto contratto standard, è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, il cui nucleo essenziale è costituito dallo scambio fra una prestazione lavorativa svolta in regime di subordinazione e la retribuzione Non è un contratto a prestazioni corrispettive Nucleo essenziale del contratto di lavoro non è lo scambio fra una prestazione lavorativa svolta in regime di subordinazione e la retribuzione.
Nel contratto di lavoro: Il regime temporale della prestazione lavorativa non è elemento integrante l'oggetto Il luogo non è un elemento integrante l'oggetto Non è necessario determinare le mansioni per le quali il lavoratore viene assunto e la corrispondente retribuzione Devono essere determinate le mansioni per le quali il lavoratore viene assunto e la corrispondente retribuzione.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c.: L'adempimento dell'obbligazione lavorativa deve avvenire con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione al fine di soddisfare il legittimo interesse del creditore Il luogo della prestazione lavorativa può essere unilateralmente modificato dal datore di lavoro, senza alcun limite Il luogo della prestazione lavorativa non può mai essere unilateralmente modificato dal datore di lavoro Anche il luogo della prestazione lavorativa può essere unilateralmente modificato dal datore di lavoro, seppur con il rispetto di alcuni limiti.
La forma del contratto di lavoro: Non è mai richiesta ad probationem Non è mai richiesta ad substantiam Di norma, è libera Non è libera.
Ai sensi dell'art. 2096 c.c.: Il luogo della prestazione lavorativa può essere unilateralmente modificato dal datore di lavoro, pur se con dei limiti La forma scritta è richiesta per il "patto di non concorrenza" E' consentita la stipulazione di un "patto di prova" e, cioè, la previsione di un iniziale periodo di tempo definito ed utile ad entrambi i contraenti per verificare la reciproca soddisfazione E' vietata la stipulazione di un "patto di prova".
Come regola generale, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a: 12 mesi 24 mesi 36 mesi 48 mesi .
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