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carla
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29/01/2024

Category: Others

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Nel sistema delle fonti del diritto del lavoro assumono particolare rilevanza: gli usi aziendali i contratti collettivi di lavoro le norme regionali la disciplina codicistica.
Le fonti internazionali e europee: non si applicano nel nostro ordinamento si applicano se non confliggono con normative nazionali si applicano ma non possono derogare la legge prevalgono su quelle nazionali.
L'art. 35 tutela: il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni la maternità la parità retributiva la famiglia.
L'art. 39 garantisce: il diritto di sciopero la serrata la libertà di organizzazione sindacale la parità retributiva.
In base all'art. 117 Cost.: alcune materie sono affidate alla competenza esclusiva statale la disciplina del lavoro è affidata alle Regioni la disciplina del lavoro è lasciata alle parti sociali le Regioni sono abrogate.
La tutela e la sicurezza del lavoro: è una materia affidata alle Province è l'unica materia di legislazione concorrente non è contempleta nell'art. 117 Cost. è una materia di legislazione concorrente.
Gli usi più favorevoli ai lavoratori: non esistono prevalgano sulle norme dispositive di legge non prevalgono sulle norme dispositive di legge sono stati abrogati.
I cd. usi aziendali sono: comportamenti ripetuti dal datore di lavoro di carattere non obbligatorio, favorevoli ai lavoratori non esistono comportamenti ripetuti nel tempo sfavorevoli ai lavoratori elargiti dal datore a sua discrezione.
Le sentenze della Corte costituzionale: non possono interessare la materia del lavoro possono abrogare contratti collettivi possono essere ribaltate dalla Cassazione possono aggiungere una norma implicita, ricavata dalla stessa Corte sulla base dell'applicazione dei principi costituzionali.
Il principio della inderogabilità della norma: non esiste garantisce un minimo inderogabile ai lavoratori non si applica in campo lavoristico è stato abolito dall'art. 2113 c.c. .
L'ILO favorisce: la protezione della natura la tutela dei minori il lavoro degli extracomunitari l'emanazione di norme minime in materia del lavoro per garantire condizioni di lavoro e diritti fondamentali.
La sigla ILO indica: Organizzazione internazionale del lavoro Illustrissimo Onorevole Organizzazione internazionale delle libertà Organizzazione del lavoro italiana.
Alla base del diritto europeo vi è: la parità tra gli Stati il principio di sussidiarietà il principio di non ingerenza il principio di tracotanza.
Il rilievo sociale della normativa europea è andato sviluppandosi a partire dal: Trattato di Amsterdam Trattato ri Roma Trattato di Maastricht Trattato di lisbona.
I regolamenti comunitari sono: caratterizzati dalla obbligatorietà e dalla efficacia diretta abrogati inferiori come valore alle direttive non esistono.
Le direttive sono destinate: ai cittadini ai lavoratori alla magistratura ai soli stati membri.
Le direttive richiedono: l'approvazione del Parlamento un decreto di ratifica del Governo uno specifico provvedimento un pagamento.
Il mancato recepimento di una direttiva può determinare: un danno allo stato una responsabilità per il danno provocato ai cittadini per la sua mancata attuazione un danno all'UE l'espulsione dalla UE, come nel caso della Gran Bretagna.
Numerosi aspetti del diritto del lavoro interno sono: regolati da norme europe inutili invalidi regolate da norme internazionali.
Esiste una specifica direttiva in tema di: minimi retributivi licenziamenti collettivi sciopero organizzazione sindacale .
Alle origini del fenomeno sindacale vi è: la necessità di porre rimedio alla condizione di debolezza socio- economica e contrattuale dei lavoratori la volontà di avere voce in politica la rivolta contro i richhi il riscatto sociale.
Il sindacato di mestiere: È un'aggregazione di lavoratori per un determinato mestiere aggregazioni di lavoratori che esercitano la stessa attività professionale o mestiere sono sindacalisti che fammo questo lavoro di mestiere È un modo spregiativo per definire i sindacalisti.
L'ordinamento corporativo era basato sul concetto di: repressione di tutti i sindacati pluralismo sindacale non esiste categoria professionale.
Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro agiscono: come credono per la tutela degli interessi dei rispettivi associati, ma anche per un interesse collettivo comune a più lavoratori. solo per i loro associati solo per tutti i lavoratori.
La nozione di rappresentatività è: la capacità dell'organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori il numero di iscritti È la legge a definirla sono i lavoratori a votarla.
L'art. 39, comma 1, della Costituzione afferma: tutela lo sciopero tutela la serrata tutela i lavoratori l'organizzazione sindacale è libera.
La libertà negativa: non esiste consente di non aderire ad alcun sindacato nega la libertà È stata abrogata.
I sindacati di comodo: sono vietati sono sindacati che offrono dei servizi comodi sono incentivati non sono regolati.
I datori di lavoro possono costituire organizzazioni sindacali ai quali è dibattuto se si applichi la tutela dell'art. 39: o quella dell'art. 40 Cost. o quella dell'art. 36 Cost. non possono costituire associazioni o quella più limitata dell'art. 18 Cost.
La mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione: È un grosso limite per la libertà sindacale impedisce la costituzione dei sindacati ha impedito che i sindacati acquisissero una particolare personalità giuridica impedisce di realizzare i principi della costituzione.
Al vertice della contrattazione collettiva vi sono: gli accordi interconfederali gli accordi nazionali gli accordi aziendali gli accordi territoriali.
Il livello di negoziazione sindacale più diffuso è: uqello aziendale quello interconfederale quello di categoria a livello nazionale quello territoriale.
La contrattazione collettiva nazionale è stato il metodo dominante di regolazione del lavoro: nel periodo corporativo nel periodo attuale nel 1800 nell'età fordista.
La perdita di centralità della contrattazione nazionale deriva: dall'affermarsi di sindacati locali dalla crisi economica e dalle nuove modalità produttive da una direttiva dell'UE dall'intervento statale.
L'efficacia della contrattazione aziendale si è manifestata soprattutto: nel Mezzogiorno in lacune aziende venete in realtà aziendali di minori dimensioni nelle aree e nei settori in cui era maggiore il radicamento sindacale.
L'accordo del 2009 ha costituito: l'abrogazione del protocollo del 1993 un primo aggiornamento del protocollo del 1993 Il superamento degli accordi degli anni 80 non vi è stato nessun accordo nel 2009.
La diffusione di accordi separati: ha generato forte contenzioso ha favorito la rinascita delle imprese ha favorito i sindacati confederali non c'è stata.
Il contratto del gruppo Fiat del dicembre 2011 ha regolato: la produzione di autoveicoli aumenti contrattuali e del buono mensa ogni aspetto del rapporto di lavoro, applicabile a tutto il personale del gruppo la fusione con altra società di produzione di autovetture.
Il contratto del gruppo Fiat del dicembre 2011 ha influito: sulla contrattazione internazionale sulla contrattazione territoriale sulla contrattazione decentrata su talune scelte legislative:.
Nell'art. 51, d.lgs. 81/2015, si delinea: il lavoro eterodiretto un modello contrattuale che tende a porre sullo stesso piano gli accordi nazionali con quelli territoriali e aziendali un modello contrattuale analitico e ben delineato l'abrogazione dell'art. 18 Statuto.
Il contratto collettivo è: un accordo tra sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, o un singolo datore di lavoro un accordo tra lavoratori Un accordo tra più ddatori e un solo lavoratore Un accordo tra i dipendenti di un azienda e il sindacato.
Il contratto collettivo ha un valore normativo: per tutti gli appartenendi alla categoria per i lavoratori per i singoli lavoratori e per i datori per i datori di lavoro.
Il contenuto dei contratti collettivi: riguarda gli aspetti economici del contratto riguarda le pattuizioni non economiche riguarda i lavoratori non iscritti al sindacato ricomprende l'intera disciplina dei rapporti di lavoro.
Il contratto collettivo è valido: per i soggetti stipulanti e loro aderenti solo se sottoscritto dal Governo per tutti gli appartenenti alla categoria per i datori di lavoro.
L'art. 39 Cost. configurava: una rappresentenza unica una pluralità di rappresentanti sindacali con un capofila una rappresentanza unitaria in proporzione del numero degli iscritti non si occupa di tale argomento.
La legge 14 luglio 1959, n. 741: È stata dichiarata incostituzionale delegava il Governo ad emanare decreti legislativi per recepire i contratti collettivi dava forza di legge agli accordi stipulati dopo la sua emanazione non attiene il diritto del lavoro.
I contratti collettivi stipulati dai sindacati dopo il 1943 sono: Nulli validi erga omnes recepiti in legge vincolanti solo nei riguardi degli appartenenti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
I soggetti non iscritti ai sindacati possono: non applicare le condizioni contrattuali previste dal contratti collettivi applicare un qualunque altro contratto collettivo rifiutarsi di lavorare ottenere vantaggi per non essere iscritti.
L'inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune da parte del contratto individuale: È ricondotto alla Costituzione deriva dalla natura del rapporto viene generalmente ricondotto all'art. 2113 cc non esiste.
La soluzione basata sull'art. 2077 c.c. : Era valida nel periodo corporativo È normalmente accettata dalla dottrina non riguarda la contrattazione collettiva attiene un profilo secondario.
Gli accordi interconfederali intervengono: fra le confederazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, tra i sindacati dei datori e il Governo Tra i sindacati dei soli lavoratori tra i sindacati dei datori.
Tramite accordi interconfederali sono state regolate: i trattamenti retributivi le rinunce e le transazioni le materie delegate dalla legge materie non disciplinate dalla legge.
Il livello più diffuso è: aziendale contratto collettivo di categoria a livello nazionale territoriale interconfederale.
La contrattazione collettiva nazionale è stato il metodo dominante di regolazione del lavoro: nell'età corporativa nell'era fordista attualmente nel 1800.
Tale modello sembra oggi: avere particolare successo in ripresa dopo un momento di crisi scomparso in crisi.
La contrattazione a livello aziendale, ha: Consentito sensibili miglioramenti rispetto ai trattamenti previsti dai contratti nazionalI derogato i trattamenti miglioratividei contratti nazionali derogato la legge avuto poco peso.
Tramite accordi interconfederali o protocolli si regolamentano: leggi direttive ambiti e materie e tempistiche dei diversi contratti le successioni dei sindacalisti.
Nel periodo della massima forza del movimento sindacale la contrattazione aziendale ha: ampliato le materie nelle quali si esplicava ridotto le materie nelle quali si esplicava specificato le materie nelle quali si esplicava eliminato le materie nelle quali si esplicava.
La derogabilità tra i diversi livelli: viene risolta tramite accordi interconfederali non esiste È superata dalla legge Vigorelli viene risolta tramite accordi nazionali.
La contrattazione aziendale: È stata vietata Ha avuto un progressivo ampliamento nel tempo Ha avuto una profonda crisi È quasi scomparsa .
L'origine dei contratti collettivi gestionali è legata: alla Costituzione al TU sulla rappresentanza ai contratti di prossimità all'affermazione di una contrattazione riduttiva delle tutele.
Nei contratti gestionali viene imposto al datore: una consultazione sindacale prima di talune decisioni particolarmente rilevanti una decisione presa altrove Una contrattazione delocalizzata una decisione contrattuale.
Si distingue quindi fra: accordi collettivi e individuali di prossimità accordi gestionali propri e impropri accordi che incidono sui singoli lavoratori e accordi che non incidono accordi che incidono sui singoli rapporti.
La Corte costituzionale ha dichiarato: legittimi gli accordi gestionali illegittimi gli accordi gestionali la nullità della contrattazione nulla la norma.
Il singolo lavoratore direttamente coinvolto nel provvedimento;: può disconoscerne il valore non può far valere omissioni e inesattezze ha il pieno diritto di far valere le eventuali omissioni o inesattezze può chiedere di non essere coinvolto.
I contratti collettivi di prossimità.: Possono derogare alla contrattazione nazionale nonché ad una vasta gamma di disposizioni legislative Non possono derogare alla contrattazione non possono derogare la legge non esistono.
I contratti collettivi di prossimità devono seguire: linee guida delle aprti sociali obiettivi indicati dalla norma la contrattazione collettiva nazionale gli accordi interconfederali.
contratti di prossimità: sono stati abrogati non attribuiscono la legittimazione a sottoscrivere le intese modificative ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale non attribuiscono la legittimazione a sottoscrivere le intese modificative ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale attribuiscono la legittimazione a sottoscrivere le intese modificative ai sindacati maggiormente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale attribuiscono la legittimazione a sottoscrivere le intese modificative ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale.
L'art. 51, d.lgs. n. 81/2015: delinea un modello contrattuale che privilegia gli accordi territoriali e aziendali su quelli nazionali delinea un modello contrattuale che privilegia gli accordi nazionali su quelli territoriali e aziendali delinea un modello contrattuale che tende a porre sullo stesso piano gli accordi nazionali con quelli territoriali e aziendali delinea un modello contrattuale che non pone sullo stesso piano gli accordi nazionali con quelli territoriali e aziendali.
L'art. 51 è discusso se: abbia abrogato l'art. 8 abbia abrogato la contrattazione preesistente abbia abrogato gli accordi interconfederali abbia abrogato il CCNL metalmeccanici.
Tra i contratti collettivi possono sorgere conflitti per : ragioni politiche e sindacali ragioni economiche il diverso potere contrattuale il diverso ambito di applicazione.
La contrattazione collettiva nazionale svolge tradizionalmente: un ruolo secondario un ruolo figurativo un ruolo di disciplina quadro non svolgono alcun ruolo.
I diversi protocolli di intesa ed accordi interconfederali hanno previsto: l'aumento dei salari diverse regole sugli assetti della contrattazione collettiva la riduzione dell'orario di lavoro il potere contrattuale delle diverse sigle.
Nel rapporto tra i contratti collettivi di diverso livello, si possano configurare violazioni: dei criteri di competenza dei criteri ermeneutici dei criteri di convenienza non si possono avere violazioni.
All'interno delle fonti sindacali: Non è configurabile alcuna gerarchia vi è una rigida gerarchia vi è una gerrchia variabile vi è la prevalenza della legge.
Il criterio della prevalenza della disciplina sindacale posteriore nel tempo: prevede un potere contrattuale diverso prevede un criterio cronologico prevede una delega sindacale non esiste.
Il criterio della «competenza»,: È stato abrogato È stato superato considera illegittimo un accordo sindacale derogatorio quando riguarda materie sulle quali il livello inferiore avrebbe competenza a disporre considera legittimo un accordo sindacale derogatorio quando riguarda materie sulle quali il livello inferiore avrebbe competenza a disporre.
I criteri previsti per l'interpretazione della legge di cui all' art. 12, disp. prel. c.c. sono: inapplicabili per i interpretare il contratto collettivo applicabili per i interpretare il contratto collettivo possono essere utilizzati ma non è obbligatorio non sono consentiti se non in casi previsti dalla legge.
La cd. analogia interna: non è configurabile È utilizzabile per interpretare il contratto È stata abrogata È fortemente sconsigliata.
L'art. 420-bis cpc prevede: La partecipazione dei lavoratori ai processi l'accertamento di illegittimità costituzionale l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei con- tratti ed accordi collettivi, non esiste.
l contratto collettivo nell'ordinamento corporativo era: derogabile dal contratto individuale non esisteva derogabile solo se previsto dalla legge inderogabile dal contratto individuale.
L'inderogabilità del contratto collettivo da quello individuale attualmente deriva da: ex art. 2113 c.c dall'art. 2077 cc dallo Statuto dei lavoratori non è affatto rpevista.
La modifica dell'art. 2113 c.c. ha stabilito: la possibilità di derogare al contratto collettivo liberamente la validità delle rinunce e delle transazioni con oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di accordi e contratti collettivi l'invalidità delle rinunce e delle transazioni con oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di accordi e contratti collettivi la validità delle rinunce e delle transazioni con oggetto diritti derivanti da norme derogabili di legge o di accordi e contratti collettivi.
L'art. 2113 cc si applica anche: rapporti di lavoro non subordinato ricompresi dall'art. 409 c.p.c. ai soli rappprti di lavoro subordinato alla legge agli accordi collettivi.
La parte normativa del contratto collettivo individua: obblighi direttamente riferibili ai soggetti sindacali stipulanti regole applicabili ai contratti individuali di lavoro le norme che i contratti collettivi devono seguire non esiste.
La parte obbligatoria del contratto collettivo individua: obblighi direttamente riferibili ai soggetti sindacali stipulanti regole applicabili ai contratti individuali di lavoro gli obblighi dei lavoratori e dei datori non esiste.
Le cd. clausole di tregua sanciscono: la sospensione o la rinunzia temporanea allo sciopero la tragua in caso di conflitti armati un aumento retributivo in caso di rinuncia allo sciopero sanzioni per i lavoratori in caso di sciopero.
Per la stipula del contratto collettivo: vi è l'obbligo di forma scritta vige principio della libertà della forma. l'obbligo di forma e di registrazione presso il CNEL l'obbligo di sottoporlo alla Corte dei Conti.
Nella maggioranza dei casi il contratto collettivo: non ha scadenza dura 2 anni dura 4 anni ha una precisa dirata.
È possibile una rinnovazione tacita del contratto collettivo: in mancanza di esplicita disdetta mai solo quando non supera i 4 anni nei casi previsti dalla legge.
Esistono norme che obblighino le parti sociali a stipulare un contratto collettivo o almeno a contrattare: si non nel privato solo nels ettore pubblico no solo nel settore privato.
Esiste un principio di parità di trattamento tra i sindacati: no si non nel privato solo nels ettore pubblico solo nel settore privato.
La legittimazione a negoziare: e' propria di ogni sindacato e' sempre prevista dalla legge e' propria dei soli sindacati confederali e' propria dei soli sindacati territoriali.
Piccoli sindacati possono stipulare contatti collettivi: no solo nel settore privato non nel privato solo nels ettore pubblico si.
Gli accordi sulla rappresentanza del 31 maggio 2013 e del 10 gennaio 2014 collegati a quello del 28 giugno 2011, individuano un modello negoziale basato su: Potere contrattuale Adesione agli scioepri rappresentatività certificata delle organizzazioni sindacali rappresentatività non certificata delle organizzazioni sindacali.
La rappresentatività viene calcolata tramite: deleghe conferite dai lavoratori ed ai voti ottenuti in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sui luoghi di lavoro deleghe conferite dai lavorator voti ottenuti in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sui luoghi di lavoro un sorteggio.
La soglia di accesso è fissata dagli accordi interconfederali al: non vi è acuna soglia 5 % 19 % 10 %.
Tale soglia viene calcolata tra: la media tra le iscrizioni certificate e la percentuale di voti ottenuti in valore assoluto gli iscritti i risultati elettorali la media tra le iscrizioni certificate e la percentuale di voti ottenuti sui voti espressi.
I contratti pirata sono: accordi stipulati da soggetti senza alcuna rappresentanza contratti stipulti da finti sindacati Contratti fasulli stipulati senza partecipazione degli imprenditori Non esistono.
Nel pubblico impiego l'accertamento della rappresentatività ai fini della legittimazione a contrarre è fondato : Verso un modello contrattuale unico a In modo elastico b su criteri rigidamente definiti c In modo variabile d non vi è alcun accertamento In modo elastico su criteri rigidamente definiti In modo variabile non vi è alcun accertamento.
Il processo di cd. privatizzazione del settore pubblico: è oggi regolata dal d.lgs. n. 165/2001 è ancora in fase embrionale è stato abrogato è stato vietato per legge.
I contratti collettivi nei settori del pubblico impiego: hano valenza erga omnes valgono per gli iscritti al sindacato sono contratti nominati non hanno valore.
Inizialmente il contratto poteva: derogare la legge derogare ai contratti individuali derogare i contratti privati derogae alla Costituzione.
Il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 ha nuovamente modificato il testo dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 per cui ora il contratto collettivo: non può derogare alla legge nelle materie indicate può derogare alla legge nelle materie indicate ha abolito i contratti collettivi ha abolito l'ARAN.
Il compito di stipulare i contratti nazionali da parte datoriale è istituzionalmente affidato: all'ARAN all'ANPAL ENPALS all'ANM.
Il potere di rappresentanza dell'ARAN è del: Comitato Collegio dei revisori Consiglio di amministrazione Presidente.
Attualmente i comparti sono: 3 5 8 4.
La contrattazione integrativa è: prevalente su quella nazionale parificata a quella nazionale subordinata a quella nazionale non è prevista.
L'ARAN: è l'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è stata abolita non svolge attività negoziale non è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa.
La legge prevede che l'ARAN: non si attenga ai poteri di indirizzo esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso i Comitati di settore decisa i poteri di indirizzo si attenga ai poteri di indirizzo esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso i Comitati di settore non intervenga in materia.
Le consigli di fabbrica e commissioni interne furono soppressi con: Patto di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925 la Costituzione mai Patto Buozzi-Mazzini del 2 settembre 1943.
Il ruolo delle Commissioni era: controllo del rispetto della normativa sulla privacy controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza controllo del rispetto della retribuzione non avevano ruoli.
Le commissioni interne erano elette: dai lavoratori maschi dai dirigenti dai sindacati a suffragio universale.
L'art. 19 Statuto nella sua formulazione originaria consentiva la costituzione di: RSA RSU Consigli di fabbrica Commissioni interne.
Il referendum abrogativo del 15 giugno 1995: eliminò dal testo la lett. B) eliminò dal testo la lett. A e b eliminò dal testo la lett. A) mai statonon c'è.
La mera sottoscrizione formale del contratto collettivo: È sufficiente a costituire RSA È sufficiente a costituire RSU non esiste Non è sufficiente a costituire RSA.
La Corte Costituzionale nel 2013 ha: evidenziato come la norma impediva di costituire una r.s.a. anche a sindacati non firmatari del contratto che non condividevano evidenziato come la norma consentiva di costituire una r.s.a. anche a sindacati non firmatari del contratto che non condividevano Non si è espressa sull'art. 19 ha abrogato l'art. 19.
Pertanto la Corte Costituzionale nel 2013 ha: dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 19 dello Statuto ha confermato interamente l'art. 19 ha abrogato l'art. 19 Non si è espressa sull'art. 19.
Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite: mai sempre dai sindacati che abbiano sottoscritto un contratto collettivo nazionale applicato in azienda dai sindacati che abbiano sottoscritto un contratto collettivo applicato in azienda.
Le rappresentanze sindacali aziendali non possono essere costituite: hanno partecipato alle trattativema hanno sottoscritto il contratto Non hanno partecipato alle trattativema hanno sottoscritto il contratto per adesione Non possono essere costituite Sono state abrogate.
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